TAR Napoli, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-02-19, n. 201900939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-02-19, n. 201900939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900939
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2019

N. 05181/2017 REG.RIC.

N. 00939/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05181/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5181 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da


C B, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, F S, con domicilio eletto presso lo studio F S in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;


contro

Comune di Capri non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 21447 del 14.9.2017 notificato il 5.10.2017 di diniego di domanda di condono ex l. 326/2003 delle opere di cui al punto n. 2 della istanza prot. n. 21410 del 10.12.2004 e di tutti gli atti a questo preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, previa misura cautelare,

Dell'ordinanza n. 308 del 19.12.2017 successivamente notificata, con cui è stata disposta la demolizione di opere edilizie già oggetto di domanda di condono edilizio ex l. 326/2003 rigettata in parte qua con provvedimento prot. 21447/2011 impugnato con ricorso al

TAR

Campania R.G. 5181/2017 e di tutti gli atti a questi preordinati, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con ricorso iscritto al n. 5181/2017 il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. 21447 del 14.9.2017, notificato il 5.10.2017, di diniego di domanda di condono e con motivi aggiunti, presentati in data 13.03.2018, l’ordine di demolizione n. 308 del 19.12.2017 ingiuntogli dal Comune di Capri ed avente ad oggetto ristrutturazione ampliamento e cambio di destinazione d’uso del preesistente locale caldaia posto a monte e di pertinenza 2 dell’appartamento piccolo dell’immobile sito in Via Grotta delle Felci n. 29.

Rilevato che in fatto il ricorrente deduce:

- di aver presentato richiesta di condono edilizio ex l. 326/2003 per la sanatoria dei seguenti interventi di ristrutturazione eseguiti sull’immobile di proprietà 1) pavimentazione della copertura del fabbricato principale in difformità al progetto presentato il 15.9.1997;
2) ristrutturazione ampliamento e cambio di destinazione d’uso del preesistente locale caldaia posto a monte e di pertinenza dell’appartamento piccolo;
3) terrazzino a livello del locale di cui al precedente punto 2) di dimensioni 1.70 x 3.60;
4) trasformazione della copertura del fabbricato posto a monte con pavimentazione in cotto e costruzione di ringhiera con pilastrini;
5) muro di confine sul lato ovest per una lunghezza di ml. 16.00;
6) copertura in tegole per protezione apparecchiature tecniche;
7) nuova sistemazione esterna della zona a monte con riduzione delle aree a verde;
8) Costruzione di nuovo muro di contenimento lungo tutto il confine a nord;

- che il Comune, con il diniego oggetto della presente impugnazione, ha rigettato la sanatoria relativamente all’intervento di cui al punto 2 della domanda, non ritenendolo regolarizzabile con la procedura prevista dalla norma speciale;

Ritenuto che il ricorrente contesta, in particolare, che le opere oggetto della domanda di condono siano state nel tempo oggetto di interventi modificativi che la PA assume accertati nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri di Capri che non risulta essere mai stato eseguito e di cui nel provvedimento impugnato non sono indicati data ed effettivo contenuto;

Considerato che – come già in parte disposto e non ottemperato in sede di ordinanza cautelare n.486/2018, a mente della quale, “in ragione del prospettato periculum e della opportunità di una decisione re ahuc integra, ricorrano i presupposti per l’invocata misura cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato in sede di motivi aggiunti nelle more della fissazione dell’udienza pubblica ed ordinando all’amministrazione il deposito degli atti istruttori ivi citati” – appare opportuno ai fini del decidere acquisire la documentazione in questione, ordinando all’amministrazione di depositare agli atti del giudizio il citato verbale del sopralluogo dei Carabinieri, unitamente a tutti gli richiamati nei provvedimenti impugnati con una documentata relazione al riguardo, avvertendo che un ulteriore comportamento inadempiente verrà valutato ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a.;

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