TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-02-24, n. 201200611
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N. 00611/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02169/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2007, proposto da: L G, rappresentato e difeso dagli avv. P G F, P Z, con domicilio eletto presso P G F in Milano, via Pietro Mascagni 33;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Liceo Scientifico Ist. di Istruzione Superiore L.G.Faravelli, Commissione Esami, Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
- del provvedimento di mancato superamento dell’esame di Stato sessione 2006/2007 espresso dalla Commissione esaminatrice n. X/sez. B in data 04/07/2007 nei confronti del ricorrente;
- del verbale n. 18 del 29/06/2007 relativo allo svolgimento dei colloqui con i quali è stato attribuito il voto di 14/35;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto presidenziale del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23/10/2007 n. 1610;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 06/11/07 n. 1655;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO