TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-10-01, n. 202402287
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Pubblicato il 01/10/2024
N. 02287/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
previa adozione di misure cautelari,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura -OMISSIS- sull’istanza di concessione delle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015, presentata da parte ricorrente, nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza,
nonché, in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale comunicato dalla Prefettura -OMISSIS- con la nota prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 3 giugno 2024 il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, contestualmente alla formalizzazione della domanda di asilo, ha chiesto alla Questura -OMISSIS- di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, disciplinato dal D.Lgs. n. 142/2015.
2. La Prefettura -OMISSIS- - cui l’istanza del ricorrente è stata trasmessa dalla Questura -OMISSIS- - in data 25 giugno 2024 ha comunicato al ricorrente che «al fine di garantire l’accoglienza dei richiedenti asilo assegnati dal Nucleo Crisi, si rende necessario procedere preventivamente a una ricognizione delle disponibilità in accoglienza. Si chiede pertanto Voler segnalare eventuali situazioni di vulnerabilità, allegando la documentazione a corredo nonché i contatti telefonici».
3. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 - lamentando la natura soprassessoria delle comunicazioni pervenute dall’Amministrazione e, quindi, la persistente inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di inserimento in un centro di accoglienza - ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, che sia dichiarata l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione e che venga ordinato all’Amministrazioni di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015.
In via subordinata, nell’ipotesi in cui la predetta comunicazione fosse qualificata come un provvedimento di diniego dell’istanza, il ricorrente ha chiesto che ne sia dichiarata la nullità o l’illegittimità, in quanto adottato in violazione degli artt. 1, comma 2, e 14, d.lgs. n. 142/2015, nonché dell’art. 17, Dir. 2013/33/UE. e degli artt. 6 e 26, d.lgs. n. 25 del 2008.
4. L‘Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo innanzi tutto che è stato fornito un riscontro alla diffida del ricorrente, perchè nell’ultima parte della comunicazione in data 25 giugno 2024 si chiede di «segnalare eventuali situazioni di vulnerabilità, allegando la documentazione a corredo nonché i contatti telefonici» e tale richiesta - a differenza di quanto dedotto da controparte - «non era volta a richiedere arbitrariamente un ulteriore requisito per accedere alle misure di accoglienza, ma, di contro, era finalizzata a consentire all’interessato, ai sensi dell’art 17 D. Lgs. 142/1015 e 1, comma 2 bis, Legge 241/1090, di dimostrare la propria situazione di vulnerabilità, oltre a quella iniziale dell’assenza di mezzi economici sufficienti per il proprio sostentamento» . Difatti, sempre a detta dell’Amministrazione, l’istanza inviata in data 30 maggio 2024 «era priva di qualsivoglia documentazione allegata» , e comunque, anche a seguito della comunicazione in data 25 giugno 2024, «il ricorrente nulla ha inviato agli Uffici della Prefettura».
Inoltre l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda di annullamento della comunicazione del 25 giugno 2024, trattandosi di un mero atto endoprocedimentale.