TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300132
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00132/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2017 REG.RIC.
N. 00909/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2017, proposto da
IBO S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Bormioli e Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Genova, piazza Dante, 9/14;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IBO S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Bormioli e Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Genova, piazza Dante, 9/14;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 611 del 2017:
della nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato regionale per la Liguria prot. MIBACT - SR - LIG - ARCHPROT 0002423 del 1/6/2017 CI. 34.16.10/5.1 avente ad oggetto “Avvio di procedimento ex art. 8 L. n. 241/1990 e ss.mm. per la revoca dei decreti del Direttore regionale BCP Liguria 11.11.2011 e 12.05.2012 e atti presupposti riguardanti il contributo in conto interessi ex art. 37 D.Lgs. n. 42/2004 alla soc. I.B.O. S.r.l. (NE, ex Colonia Burgo, Genova) riferiti agli anni 2005-2027”;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
quanto al ricorso n. 909 del 2017:
del decreto n. 68 del 29 settembre 2017 adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per la Liguria, comunicato in allegato alla nota prot. 0001/E 2017 pervenuta a mezzo pec in data 2/10/2017, avente ad oggetto “Revoca parziale ai sensi dell’art. 21 quinquies co. 1 lett. a) e b) l. n. 241/1990 e ss.mm. dei decreti dell’ex Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria pro-tempore datati 11.11.2011 e 12.5.2012 e atti presupposti, riguardanti il contributo in conto interessi in favore della soc. I.B.O. s.r.l. riferiti agli anni 2005-2027. NE (Genova) ex Colonia Burgo”;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
e con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento:
del provvedimento del Segretariato regionale per la Liguria del 3 maggio 2022 (avente ad oggetto “Contributi in conto interessi ex art. 37 del D. Lgs. 42/2004 in favore della società IBO s.r.l. riferiti agli anni 2005-2027. Quantificazione dei contributi in attuazione del Decreto n. 68 del 29 settembre 2017 di revoca parziale, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 241/1990, dei DDR 11/11/2011 e 12/05/2012. NE (GE) Ex Colonia Burgo”) che “quantifica l’ammontare del contributo in conto interessi complessivamente spettante alla società IBO s.r.l. per le annualità 2005-2027 nell’importo di euro 2.034.752,14”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque connesso, compresi: i) la comunicazione pec del Segretariato regionale del 23.9.2021 di “avvio d’ufficio del procedimento avente ad oggetto la determinazione del quantum dei contributi spettanti alla Società IBO a seguito della revoca parziale ex art. 21 quinques della L. 241/1990 dei DDR datati 11/11/2011 e 12/05/2012 e degli atti presupposti, disposta con Decreto n. 68 del 29 settembre 2017, concernenti i contributi in conto interessi riferiti agli anni 2005-2027”; ii) la nota ivi allegata recante “criteri per la quantificazione dei contributi spettanti alla Società IBO a seguito della revoca parziale ex art. 21 quinques della L. 241/1990 dei DDR datati 11/11/2011 e 12/05/2012 e degli atti presupposti, disposta con Decreto n. 68 del 29 settembre 2017” che i periti incaricati dall’Amministrazione seguiranno nello svolgimento dell’attività tecnica di quantificazione dei contributi in conto interessi spettanti alla società IBO S.r.l. per gli anni 2005-2027”, iii) la nota prot. 5719 del 22/12/2021 con la quale il Segretariato regionale ha riscontrato le osservazioni procedimentali della IBO; iv) la “bozza di perizia” sull’ammontare dei contributi spettanti alla IBO per le annualità 2005- 2027, calcolato dai consulenti ministeriali.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura);
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimenti in data 11 novembre 2011 e 12 maggio 2012, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) aveva concesso alla IBO S.r.l. (allora denominata NE S.r.l.) un contributo in conto interessi ex art. 37, d.lgs. n. 42/2004, a valere sui mutui bancari accesi dalla Società per finanziare l’intervento di ristrutturazione di un compendio immobiliare sito nel Comune di NE, denominato “ ex Colonia Burgo”, riconosciuto di interesse culturale.
Il contributo riconosciuto con i provvedimenti predetti ammontava alla somma complessiva di € 2.505.851,64, di cui € 1.597.935,60 sono stati già erogati alla beneficiaria.
Con atto del 1 giugno 2017, il Ministero comunicava l’avvio del procedimento volto alla revoca, anche parziale, dei provvedimenti suddetti in quanto la Società beneficiaria, non avendo reso noto che alcune quote di mutuo erano state accollate agli acquirenti delle unità immobiliari ricavate dall’intervento edilizio, avrebbe conseguito un indebito arricchimento per effetto del mancato ricalcolo dell’importo complessivo degli interessi sulla base del quale è stato determinato l’importo del contributo. L’Amministrazione procedente rilevava, inoltre, che avrebbero concorso al calcolo degli interessi anche i box interrati, sebbene la Soprintendenza avesse precisato che il sottosuolo non era compreso nel vincolo culturale.
Ritenendo che la comunicazione suddetta, pur autoqualificandosi come “avvio del procedimento”, fosse dotata di autonoma e immediata lesività in quanto “ portante la concreta ed attuale manifestazione della volontà amministrativa di addivenire alla revoca del contributo ”, IBO S.r.l. l’ha impugnata con ricorso notificato il 14 luglio 2017 e depositato il successivo 13 settembre (r.g. n. 611/2017), deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) “Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi”.
Le generiche indicazioni contenute nell’atto impugnato non consentirebbero di identificare con certezza il potere esercitato nella fattispecie.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21 quinquies , l. n. 241/1990. Assenza di presupposto. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza”.
Non sussisterebbero i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio del potere di revoca. Il contributo sarebbe stato determinato senza tener conto delle opere realizzate nel piano interrato. In ogni caso, sarebbe stato violato il principio di proporzionalità in quanto, anziché elidere completamente il beneficio, era sufficiente procedere alla rideterminazione della sua entità.
III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21 quinquies , l. n. 241/1990. Difetto e o carenza di istruttoria e motivazione. Lesione del legittimo affidamento”.
La motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe idonea, anche in ragione del lungo arco temporale trascorso, a rendere conto della sussistenza di un interesse pubblico alla revoca del contributo.
IV) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies , l. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento, in particolare sotto il profilo del contrasto con il canone del contrarius actus . Difetto e/o carenza di istruttoria”.
Non si sarebbe potuto prescindere dall’acquisizione di un nuovo parere dell’organo dell’Amministrazione centrale (il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici) che