TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202301102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202301102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301102
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 01102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2023, proposto da
Impresa Laino Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9313215425, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Trebisacce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Eredi di Dse di Pace D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Chiare Acquedotti Chiarella S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “ELIMINAZIONE INTERFERENZA CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE <GIORDOMENICO> DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA – CAT. B – DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (KM 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM. 400+000)” in favore del raggruppamento temporaneo costituito dall'operatore economico <EREDI DI DSE DI PACE DONATELLA>, e dall'operatore economico ACQUE CHIARE ACQUEDOTTI CHIARELLA S.R.L. e di tutti gli atti presupposti e collegati; nonchè per la declaratoria in via principale del diritto della ricorrente alla aggiudicazione dell'appalto attesa la doverosa esclusione dell'aggiudicataria, ovvero, in via gradata, del diritto alla ricorrente alla riedizione della fase di valutazione delle offerte nonchè per la declaratoria di inefficacia del conseguente contratto eventualmente stipulato medio tempore con la nuova aggiudicataria,

Con richiesta di subentro nel medesimo contratto, anche per la parte residua. e, in via subordinata, per la condanna al risarcimento in forma specifica al subentro nel contratto, ovvero in via ulteriormente subordinata, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trebisacce e degli Eredi di Dse di Pace D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con ricorso notificato il 16.3.2023 e depositato il 22.3.2023 l'Impresa Laino Michele s.r.l. ha esposto:

-) aveva partecipato alla gara indetta con determinazione a contrarre n. 705 di R.G. e n. 311 di R.A. Ambiente e Territorio del 15.07.2022 da svolgersi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di “Eliminazione interferenza condotta idrica adduttrice derivante dall’esecuzione dei lavori di: 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica – Cat. B – dall’innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000)” con il criterio dell'offerta 6 economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo mediante la piattaforma e-procurement del Comune di Trebisacce;

-)9costituita la Commissione di gara, in data 11/10/2022 venivano ammesse tutte le offerenti e si procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica; quindi, dall’11/10 e fino al 28/10/22 la Commissione valutava le offerte tecniche e lo stesso 28/10/22, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi delle offerte tecniche la commissione dava apertura alle offerte economiche;

-) all’esito della procedura risultava aggiudicatario il RTI costituito da Eredi di DSE di Pace D e Acque Chiare Acquedotti Chiarella S.R.L., che totalizzava n. 62,57 punti per l’offerta tecnica e n. 30 punti per l’offerta economica, con un ribasso del 15%, seguita dalla ricorrente con 70 punti nell’offerta economica e 15,16 punti nell’offerta economica, avendo proposto un ribasso del 7,58%, per cui con atto del 31/10/2022 prot. 20799 la Commissione proponeva dunque l’aggiudicazione al precitato RTI;

-) con determinazione n. 1256 di R.G. e n. 549 di R.A. Ambiente e Territorio del 17.11.2022 la Stazione Appaltante prendeva atto della proposta di aggiudicazione ed in data 14/02/2023 comunicava alla ricorrente l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto all’odierna controinteressata, avvenuta con determina n. 158 del 10.2.2023, pubblicato quindi il 28.2.2023;

-) essa presentava quindi richiesta di accesso agli atti acquisendo l’intero corredo documentale.

2- Ritenendo la ricorrente illegittimo l’iter che ha condotto all’aggiudicazione, contesta l’illegittimità di quest’ultima per i motivi così compendiabili:

MOTIVO N. 1)

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 § BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA DEL DISCIPLINARE (pagg. 29 e 30).

I.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 IN RELAZIONE AI CONTENUTI DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA DEL DISCIPLINARE (PAGG. 29 E 30) E DELL’ART. 25 DEL DISCIPLINARE (PAG. 36) .

I.2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO E DELL’AUTOVINCOLO.

I.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. I.4. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, 10 TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO

La ricorrente contesta la mancata esclusione della controinteressata Eredi di DSE Di Pace D per violazione del disciplinare che prevedeva l’obbligo di deposito del computo metrico non estimativo. In particolare, non sarebbe da considerare tale l’allegato “ Computo metrico non estimativo delle migliorie offerte ” indicante “ 1 datalogger Bjong di produzione Bm Tecnologie per il monitoraggio della portata e della pressione sui punti caratteristici dei distretti, con sensore di pressione integrato DCT132-ULTRA LOW POWER; 1 misuratore Euromag MUT1222 elettromagnetico ad inserzione; 1 convertitore Euromag MC608A versione elettronica separata con armadio e pannello solare da 100W con ups 12-24 volt. A corredo è incluso Software SCADA System – SIMATIC su base WinCC Open Architecture per visualizzazione e report dei dati acquisiti dai due sistemi di monitoraggio e un corso di formazione mirato per l’utilizzo della piattaforma da parte dei tecnici comunali ”, non costituendo esso un computo metrico non estimativo in senso proprio -ossia tale da contenere le quantità e dimensioni di tutte le migliorie proposte, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni e delle forniture, con un grado di dettaglio pari a quello previsto dal Legislatore per la progettazione esecutiva, a mente dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016- con la conseguenza che, essendo detto computo elemento essenziale dell’offerta, la sua carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione della ricorrente.

Sotto altro aspetto, rileva la ricorrente che la controinteressata avrebbe proposto, nell’ambito dell’offerta tecnica, la distrettualizzazione della rete idrica che però risulta assente dal computo metrico.

MOTIVO N.2)

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA LEX SPECIALIS,

II.1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La ricorrente contesta la mancata esclusione della suddetta controinteressata a motivo della proposta di distrettualizzazione della rete idrica contenuta nell’offerta tecnica, che costituirebbe una variante e non una miglioria, che darebbe luogo ad un'opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante.

MOTIVO N. 3)

IN VIA GRADATA: III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95 E 96 DLGS 50/2016. ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

III.1. ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ, ILLOGICITÀ E TRA-VISAMENTO DI FATTO.

III.2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICACIA, ECONOMICITÀ, PROPORZIONALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO EX ART. 4 D.LGS. 50/2016.

In via gradata, la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, che sarebbe avvenuta ad illegittimo suo svantaggio e a vantaggio della controinteressata aggiudicataria, in particolare con riferimento:

-) al criterio 1. Aspetti di carattere organizzativo/operativo - 1.1 Organizzazione e logistica di cantiere;

-) al criterio 2 (Scavo e rinterri), modulato dal sottocriterio 2.1 (Soluzioni progettuali migliorative anche al fine della riduzione della tempistica relativa alla esecuzione dei lavori);

-) al criterio criterio 3 (Gestione e controllo della rete), sottoscriteri 3.1 (Soluzioni per la gestione ed il controllo della rete) e 3.2 (Miglioramento delle soluzioni impiantistiche di progetto e/o nuove attrezzature/dispositivi tecnici).

MOTIVO N. 4)

IN VIA SUBORDINATA: III. VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL DISCIPLIANARE DI GARA III.1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART L’ART. 21- SEPTIES DELL LEGGE N. 241/90, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA. III.2. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. III.3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO.

La ricorrente, che ribadisce avere quale principale interesse quello di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, in via meramente subordinata fa valere il proprio interesse all’annullamento dell’aggiudicazione ed alla riedizione della fase di valutazione delle offerte, ritenuto illegittimo l’operato della Commissione, di cui contesta la verbalizzazione quanto alle operazioni di gara, con particolare riferimento alla mancata verbalizzazione su quali e quante sedute si sono svolte le valutazioni e quando si è preceduto alla stesura dei

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