TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202401979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202401979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401979
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 01979/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02227/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2018, proposto da
Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sesto San Giovanni, non costituito in giudizio;



nei confronti

A B, rappresentato e difeso dall’avv. C L, con domicilio eletto nello studio di costui, sito in Milano, via Hoepli, 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- del permesso di costruire Prot. Gen. n. 51836 del 18 giugno 2018 emesso dal Comune di Sesto San Giovanni a seguito del deposito, da parte del geom. A B, del progetto edilizio n. 15/CO/2015 avente ad oggetto l’“intervento di completamento (manutenzione straordinaria) di edificio residenziale unifamiliare esistente” sito nel Comune di Sesto San Giovanni, Via Pisa 441 Fg. 35 mapp. 268;

- di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o comunque allo stesso collegati, tra cui la valutazione tecnico giuridica e proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 20 c. 3 del DPR 380/2001 e art. 38 della L.R. Lombardia 12/2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A B;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 aprile 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata in giudizio è evincibile quanto segue:

- il sig. A B è proprietario di due edifici siti nel Comune di Sesto San Giovanni (fg. 35, mapp. 268-267), la cui realizzazione risulta preesistente rispetto alla costruzione della Tangenziale Nord di Milano, ad essi contigua;

- dal 2005 al 2010, il controinteressato ha presentato al Comune una pluralità di DIA a fini di ampliamento dell’immobile di via Pisa n. 441, ricadente nel mapp. 268;

- a seguito della presentazione delle DIA l’Amministrazione ha avviato un procedimento per l’esercizio dei poteri di autotutela, nelle more del quale è stata presentata un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, poi accolta con il provvedimento n. prot. 67669 del 20 settembre 2014;

- ne è seguita, in data 26 maggio 2015, la presentazione di un’istanza di permesso al compimento di opere di manutenzione straordinaria a completamento dell’intervento in sanatoria, consistenti: nell’ultimazione delle facciate, nella realizzazione di aperture zenitali, oltre che di parcheggi con relativa rampa di accesso, nella sistemazione della strada sterrata (con autobloccanti) e piantumazione di specie arboree a confine con la tangenziale, nonché nella realizzazione dell’impianto di fognatura;

- il Comune ha adottato un preavviso di diniego, mutando poi indirizzo in conseguenza delle integrazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis, l. 241/90;

- in data 18 giugno 2018, infatti, l’Amministrazione comunale ha emanato il provvedimento in questa sede gravato, assentendo alla realizzazione (ad eccezione della costruzione dei posti auto interrati e della connessa rampa di accesso) degli interventi proposti, in quanto ritenuti di manutenzione straordinaria e non comportanti la violazione della fascia di rispetto autostradale.

2) Con l’atto introduttivo del giudizio, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. impugna il provvedimento citato, censurandolo sotto plurimi profili.

Con il primo motivo (Violazione di legge: art. 33 L. 47/85 in combinato disposto con gli artt. 18 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 28 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria), l’esponente società rileva l’erroneità della qualificazione conferita dal Comune alle opere de quibus. Dalla configurazione di queste alla stregua di lavori di manutenzione straordinaria discenderebbe, infatti, ingiustamente l’esclusione dal vincolo d’inedificabilità assoluta che caratterizza le opere collocate nella fascia di rispetto autostradale, in quanto tali normativamente non meritevoli di sanatoria.

Con il secondo mezzo (Violazione di legge: artt. 21, 26, 27 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 in combinato disposto con l’art. 5 commi 1bis e 3 D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria), la ricorrente si duole della mancata trasmissione, da parte del Comune, della richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle opere prevista dal Codice della strada, nonché dall’art. 5, comma 1-bis, TU edilizia.

Il terzo motivo di doglianza (Violazione di legge: art. 25 D.Lgs 30/04/1992 n. 285, artt. 65, 66 e 67 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 in combinato disposto con l’art. 5, commi 1bis e 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; Circolari Anas prot. 109707 del 29/07/2010 e n. 86754 del 16/06/2011. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria) è parimenti incentrato sull’omessa richiesta di nulla osta della Società ricorrente alla realizzazione dell’impianto fognario e del rifacimento della pavimentazione stradale con autobloccanti, entrambi ricadenti nell’ambito degli attraversamenti trasversali in fascia di rispetto autostradale. In relazione all’impianto fognario, poi, la ricorrente sostiene che non sia stata mai rilasciata la specifica autorizzazione all’attraversamento sotterraneo richiesta dagli artt. 66 e 67, Codice della strada.

Con il quarto e ultimo motivo di doglianza (Violazione di legge: art. 11 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria), la ricorrente lamenta che talune opere assentite (in specie, la realizzazione di parte dell’impianto fognario, la pavimentazione della strada e alcune opere a verde) insisterebbero su di un fondo di proprietà di Milano Serravalle, sul quale il sig. B non avrebbe titolo ad intervenire.

3) Deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sollevata dal controinteressato, il quale evidenzia che il permesso di costruire impugnato ha perduto efficacia in ragione della scadenza del termine triennale decorrente dal giorno d’inizio dei lavori, tanto che B ha presentato istanza per il rilascio di un nuovo titolo edilizio per il completamento delle medesime opere già iniziate in forza del titolo scaduto.

L’eccezione è infondata.

Non v’è dubbio che il provvedimento di cui si discute abbia consumato la propria efficacia per intervenuta scadenza del termine; non può, tuttavia, inferirsi, per ciò solo, il venir meno dell’attualità e della concretezza dell’interesse alla decisione di merito, giacché esso non coincide con il solo interesse all’annullamento del provvedimento gravato.

Se è vero che l’interesse a ricorrere corrisponde all’interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio derivante dalla pronuncia, allora esso sussiste anche laddove il giudice, non potendo più rimuovere gli effetti del provvedimento, si limiti ad accertare la legittimità o meno dell’assetto di interessi determinato da un atto ormai inefficace.

A sostegno di tale conclusione soccorrono una pluralità di argomenti.

Da un punto di vista sistematico, la circostanza per cui l’interesse alla decisione non si correla necessariamente all’efficacia dell’atto impugnato è desumibile dal Codice del processo.

Si pensi, a tal proposito, al caso in cui un atto non più efficace sia risultato dannoso per il ricorrente, il quale può agire per l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.); ovvero all’ipotesi di un atto ab origine inefficace in quanto nullo, la cui rimozione gioverebbe al ricorrente sotto il profilo della certezza della propria posizione giuridica soggettiva (art. 31, ultimo comma, c.p.a.).

Per quanto riguarda la vicenda di specie, l’utilità perseguita dalla società ricorrente può ravvisarsi sia nel fatto che il titolo gravato, ancorché non più efficace, costituisce la base

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