TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2013-10-09, n. 201321515

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2013-10-09, n. 201321515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201321515
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02731/2012 REG.RIC.

N. 21515/2013 REG.PROV.PRES.

N. 02731/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2012, proposto da:
A B T, rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio eletto presso V C in Roma, piazza Melozzo Da Forlì, 9;

contro

Ministero dell'Interno;
Questura Di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di rinnovo del permesso di soggiorno;


Visto il ricorso e i relativi allegati;

VISTO la richiesta, depositata in data 15 luglio 2013 prot. n. 49725, con la quale l’avv. V C chiede la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decisione dell’apposita Commissione n. 171 del 16 aprile 2012;

VISTO l’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) come modificato dall’art. 1, comma 322, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

VISTO gli artt. 8 e 130 del sopracitato D.P.R. n. 115/2002;

VISTO il D.M. 8 aprile 2004 n. 127;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge n. 248/2006;

VISTO l’art. 9 capo III del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;

VALUTATO la concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, l’opera prestata dal difensore nonché la natura e complessità della causa in relazione ad analoghi precedenti;

CONSIDERATO l’ordinanza cautelare di accoglimento nonché la sentenza n. 6282 del 24 giugno 2013 di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;

TENUTO CONTO dei valori di riferimento di cui alla tabella A nonché dell’art. 9 del citato D.M. 140/2012 e dei recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria, che hanno introdotto importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico;

RITENUTO congruo, per tutto quanto sopra, liquidare in favore dell’avv. V C il compenso indicato nel dispositivo;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi