TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-13, n. 202403084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-05-13, n. 202403084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403084
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2024

N. 03084/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03608/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2023, proposto da R C, rappresentato e difeso dall’avv. M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 3065/2020, reso in data 21 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 1602/2020 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Sesta, e depositato in data 24 dicembre 2000, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 2 agosto 2023 e depositato in data 3 agosto 2023, R C ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 3065/2020, reso in data 21 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 1602/2020 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Sesta, e depositato in data 24 dicembre 2000, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di “ € 900,00, con gli interessi legali dal 23 luglio 2020 al saldo ” nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in “ € 27,00 per esborsi, € 450,00 per compensi di avvocato ed € 67,50 per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge (così il decreto decisorio cron. n. 3065/2020).

In aggiunta alla domanda principale la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché dellla eventuale fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a..

Il Ministero della Giustizia si è costituito a resistere in giudizio con atto meramente formale, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 23 aprile 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione dell’opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge P), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege P:

a) in data 30 dicembre 2022 è stato notificato, a mezzo PEC, presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio cron. n. 3065/2020, reso in data 21 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 1602/2020 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Sesta, e depositato in data 24 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);

b) in data 13 dicembre 2022 è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art.

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