TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000563
Data del deposito : 26 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01025/2008 REG.RIC.

N. 00563/2010 REG.SEN.

N. 01025/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2008, proposto da: D B, rappresentato e difeso dagli avv.ti F F e A D D, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di Viareggio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C B e M L Iscone, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno Vespucci, 20;

per l'annullamento

delle note comunali del 10 aprile 2006 e del 1° dicembre 2006 di determinazione degli oneri concessori per condono edilizio ex art.32 della Legge n.326 del 2003, degli atti presupposti, connessi e consequenziali,

per l’accertamento

dell’insussistenza dell’obbligo al pagamento dei suddetti oneri,

per la condanna

dell’Amministrazione alla restituzione della relativa somma versata, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. S L e uditi per le parti gli avvocati A. Del Dotto e M.L. Iascone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. D B, già proprietario in Viareggio di una unità immobiliare, con tre vani e servizi igienici, di circa mq.60, al secondo piano di un fabbricato, in catasto al foglio 19, particelle 663 e 664 sub 506 e 503, in zona A “centro storico” del PRG ed ora

UTOE

5 “città storica” del PS, conseguiva a domanda il condono edilizio n.1187 del 14 luglio 2000, ai sensi della Legge n.47 del 1985, per le opere abusive eseguite nella predetta unità e consistenti nella chiusura del terrazzo con realizzazione di un archivio e nella trasformazione della soffitta in ufficio.

A seguito dell’operato cambio di destinazione d’uso dell’immobile da direzionale-ufficio a civile abitazione e previa apposita istanza del 10 dicembre 2004, ex art.32 della Legge n.326 del 2003, il Comune rilasciava all’interessato altro corrispondente condono edilizio n.53 del 10 aprile 2006.

L’Amministrazione inoltre, con nota in pari data, determinava in €7.324,80 l’importo dovuto a titolo di oneri concessori per quest’ultimo condono;
alla richiesta di rideterminazione della suddetta somma da parte del Sig. B, il Comune replicava con ulteriore foglio in data 1° dicembre 2006, confermando la suindicata quantificazione;
l’Amministrazione in proposito affermava in premessa che gli oneri erano dovuti in caso di interventi comportanti aumento del carico urbanistico, tra cui quelli di mutamento di destinazione d’uso, come nel caso di specie, da ufficio a civile abitazione;
che nel regolamento comunale l’ipotesi in argomento non era contemplata tra i casi di esenzione, pur dandosi atto che secondo il D.M. del 1968 il carico era maggiore per la destinazione direzionale rispetto a quella residenziale;
che l’unità residenziale creata aveva una superficie utile inferiore ai mq.65.

L’interessato impugnava pertanto le cennate note, censurandole per violazione dell’art.16 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.120 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.19 della L.R. n.52 del 1999, dell’art.4 della L.R. n.53 del 2004, del D.M. n.1444 del 1968 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto dei presupposti in fatto e diritto, della carenza di motivazione e di istruttoria, della violazione della circolare regionale n.767 del 2000, della manifesta illogicità e contraddittorietà.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli oneri concessori sono dovuti solo in caso di intervento che produce aumento del carico urbanistico;
che non vengono indicate nelle note impugnate le ragioni secondo cui le opere in questione determinerebbero l’incremento del predetto carico;
che l’unità immobiliare si trova in centro storico, zona per lo più a destinazione residenziale;
che anzi lo stesso Comune ha affermato nella nota del 1° dicembre 2006, con riferimento al D.M. n.1444 del 1968, che la destinazione direzionale comporta un maggior carico rispetto a quella di civile abitazione;
che ciò può essere desunto anche dal menzionato decreto con riferimento ai maggiori standards urbanistici richiesti per le zone a destinazione direzionale;
che dunque il Soggetto pubblico ha operato in modo contraddittorio;
veniva inoltre richiesto l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento degli oneri concessori, con condanna del Comune alla restituzione di quanto versato, con maggiorazione di interessi e rivalutazione.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la declaratoria di irricevibilità del gravame e comunque per la sua reiezione, illustrandone con successiva memoria le ragioni.

Il Soggetto pubblico al riguardo ha dedotto in rito la mancata impugnativa in parte qua del condono edilizio del 10 aprile 2006, derivando dallo stesso l’obbligo di versamento degli oneri concessori;
nel merito veniva sostenuto che trattavasi di mutamento di destinazione d’uso di unità immobiliare da direzionale a residenziale con opere, per la realizzazione della cucina, comportante aumento del carico urbanistico;
che si era condonata un unità abitativa con superficie utile netta inferiore a quella minima di mq.65 consentita dalla disciplina urbanistica vigente;
che dunque, condonandosi una serie di immobili analoghi con superficie inferiore al detto limite, si produrrebbe un aumento esponenziale di dette unità e del relativo carico urbanistico, con conseguente necessità di un contributo per le relative opere di urbanizzazione.

Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 17 dicembre 2009 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Va in primo luogo respinta l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione, inerente l’irricevibilità del ricorso per la mancata impugnativa in parte qua del condono edilizio del 10 aprile 2006, dal quale discenderebbe l’obbligo di versamento degli oneri concessori.

Al riguardo giova infatti evidenziare che trattasi di un rapporto che correla in astratto il diritto del Soggetto pubblico al contributo con l’obbligo del privato al relativo versamento (cfr. Cons. Stato, V, n.296 del 1996), in relazione ad atti della stessa Amministrazione, conosciuti (il rapporto e gli atti) da questo Giudice in sede di giurisdizione esclusiva, ex art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998, come risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.204 del 2004 ed inoltre che il rilascio del condono edilizio rileva solo come fatto costitutivo del predetto obbligo (cfr. Cons. Stato, V, n.1071 del 1993).

Pertanto non vi era alcun onere per l’interessato di impugnare l’atto di condono in questione, né tantomeno un termine decadenziale dallo stesso discendente per la proposizione del ricorso.

Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

Invero, premesso in fatto che il ricorrente per il condono de quo ha versato all’Amministrazione, come dalla stessa richiesto, €7.324,80 a titolo di oneri concessori (cfr. all.9 e 10 al ricorso), è necessario evidenziare che il suddetto obbligo di pagamento sussiste solo quando l’intervento edilizio produce un incremento del carico urbanistico (cfr. sul punto Cons. Stato, V, n.959 del 1997;
art.120 L.R. n.1 del 2005 ed in precedenza art.19 L.R. n.52 del 1999);
che nel caso in questione trattasi di mutamento di destinazione d’uso da direzionale a residenziale di un’unita immobiliare;
che tale mutamento non comporta affatto un aggravamento del carico urbanistico, come correttamente desumibile anche dagli artt.3 e 5 del D.M. n.1444 del 1968, secondo i quali anzi le zone a destinazione direzionale necessitano di maggiori standards urbanistici rispetto a quelle residenziali;
che pertanto a tal fine nessun rilievo assume l’esecuzione di opere per la cucina;
che del pari ininfluente è il fatto che trattasi di un’unità immobiliare con superficie inferiore a quella minima prevista dalla disciplina urbanistica comunale per le civili abitazioni, considerando che la predetta superficie è rimasta immutata rispetto all’immobile precedentemente adibito ad ufficio.

Va dunque dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di oneri concessori, correlato all’obbligo dell’Amministrazione alla restituzione della predetta somma, maggiorata della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, calcolata dalle date dei versamenti (cfr. all.9 e 10 al ricorso) alla data del deposito della presente decisione e degli interessi al saggio legale computati dal predetto deposito all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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