TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-28, n. 201100209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-28, n. 201100209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100209
Data del deposito : 28 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00575/2006 REG.RIC.

N. 00209/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00575/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dagli avv. P F, L G T, S V, L M, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Avv. P F in Ancona, via S. Martino, 23;

contro

Comune di Porto San Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

nei confronti di

Pubblicentro S.n.c. di Fi Pietro e C., rappresentato e difeso dagli avv. G V, P T, con domicilio eletto presso Avv. Roberta Tacconelli in Ancona, via Marsala, 8;

per l'annullamento

a. quanto al ricorso introduttivo del giudizio

- del provvedimento (dichiarato non conosciuto) che autorizza l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di diffusione sonora pubblicitaria sulla spiaggia del Comune di Porto San Giorgio;

- del Regolamento comunale (dichiarato non conosciuto) che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità sonora;

b. quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- dell'autorizzazione rilasciata in data 5.7.2007 prot. n. 16968 per la trasmissione di pubblicità commerciale sonora;

- dell'eventuale accordo concessorio tra il Comune e la società Pubblimedia, avente ad oggetto l'utilizzazione dell'impianto, qualora dovesse contenere clausole che autorizzano la trasmissione di pubblicità commerciale;

c. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento 10.6.2008 n. 199 recante concessione per l’occupazione di area demaniale finalizzata al mantenimento, dall’1.1.2008 al 31.12.2013, di un impianto fonico, box e cartellonistica pubblicitaria e atti connessi;

d. quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- dell’art. 25 del Piano Particolareggiato di Spiaggia qualora venisse interpretato nel senso di consentire la diffusione sonora di messaggi pubblicitari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto San Giorgio e di Pubblicentro S.n.c. di Fi Pietro e C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo del giudizio viene gravato il provvedimento (dichiarato non conosciuto) che autorizza l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di diffusione sonora pubblicitaria sulla spiaggia del Comune di Porto San Giorgio. Viene altresì gravato il Regolamento comunale (anche questo dichiarato non conosciuto) che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità sonora.

Il ricorrente si lamenta del fatto che la Società Pubblicentro, odierna controinteressata, utilizzi impropriamente l’impianto in questione, non limitandosi ad effettuare la pubblicizzazione delle iniziative comunali, ma diramando pubblicità commerciale sonora per un'ora al giorno, molestando così migliaia di bagnanti, tra cui il ricorrente medesimo.



1.1 Deduce, quindi, violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, dell'art. 3 del DPR n. 639/1972, dell'art. 659 del Codice penale, delle Ordinanze sindacali nn. 9548/1988 e 135/1989, del Regolamento approvato con delibera CC n. 28/2003, dell'art. 1 della Legge n. 241/1990, nonché di tre Decreti penali di condanna emessi (su denuncia dello stesso ricorrente) nei confronti del legale rappresentante della Soc. Pubblicentro, per uso improprio dell'impianto di diffusione sonora nei termini sopra indicati.

Al riguardo il Collegio osserva che le censure, proposte sostanzialmente al buio senza conoscere i contenuti degli atti impugnati, non colgono nel segno.

Dai documenti versati in atti, risulta che, alla data di proposizione del ricorso introduttivo, esisteva esclusivamente la concessione 27.9.2002 n. 45, rilasciata dal Comune per l'occupazione della zona demaniale marittima al fine di mantenere un impianto fonico ad uso commerciale e cartellonistica pubblicitaria (già oggetto di precedente concessione per il periodo 1998-2001).

Non emerge, invece, l'esistenza di alcun provvedimento che autorizzasse e disciplinasse espressamente la trasmissione di messaggi pubblicitari.

Se l'intenzione del ricorrente fosse invece stata quella di contestare la semplice esistenza dell'impianto (in ragione delle sue potenzialità di impiego anche per finalità pubblicitarie), allora il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile, in accoglimento dell'eccezione preliminare dedotta dalla società controinteressata, stante l’evidente sua tardività. In tal caso la conoscenza dell’effetto lesivo, prodotto dai provvedimenti impugnati, andrebbe fatta risalire perlomeno alla data di proposizione della denuncia da cui scaturiva (nell’anno 2003) il primo dei tre decreti penali di condanna sopra richiamati.



1.2 Viene infine contestata (con il terzo motivo di ricorso), l'inerzia del Comune, a seguito di diffida presentata dal ricorrente in data 3.5.2006, nel vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, omettendo di adottare provvedimenti di repressione dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari sulla spiaggia.

Il Collegio osserva che la sopra indicata censura non riveste carattere impugnatorio, dovendosi ricondurre agli strumenti di tutela contro l'inerzia (o il silenzio) dell'amministrazione.

Sul punto va ricordato che la contestata inerzia dell’Amministrazione comunale, a fronte della citata diffida del 3.5.2006, è stata trattata da questo Tribunale con sentenza n. 1396/2006 pronunciata su ricorso n. 796/2006, successivamente riformata dal Consiglio di Stato con decisione 11.5.2007 n. 2318. Si tratta, pertanto, di una vicenda ormai definita e sui cui si è formato un giudicato.



2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti viene gravato il provvedimento (dichiarato non conosciuto) che autorizza la Soc. Pubblicentro a trasmettere pubblicità commerciale sonora attraverso l'impianto in oggetto. Viene altresì gravato l'eventuale accordo concessorio tra il Comune e la predetta società, avente ad oggetto l'utilizzazione dell'impianto, qualora dovesse contenere clausole che autorizzano la trasmissione di pubblicità commerciale.

Il Comune di Porto San Giorgio, nel costituirsi in giudizio, ha chiarito che l'autorizzazione impugnata veniva rilasciata in data 5.7.2007 e identificata con prot. n. 16968.

Chiarisce, inoltre, che il citato provvedimento autorizza la diffusione di pubblicità sonora esclusivamente dalle ore 11.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 18.00, prescrivendo la sospensione di 10 minuti ogni 20 minuti di trasmissione pubblicitaria.

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