TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2014-07-15, n. 201407536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2014-07-15, n. 201407536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407536
Data del deposito : 15 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08250/2014 REG.RIC.

N. 07536/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08250/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8250 del 2014, proposto da F L, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso F L in Roma, v.le di Castel Porziano 343/A;

contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

dell’ordinanza prefettizia prot. U16259500d a.s.a./8 dell'8/08/12 recante la sospensione in via cautelare della patente di guida per la durata di mesi dodici a decorrere dal 21.07.12 disponendo altresì che il ricorrente si sottoponga alla visita medica prevista dall'art. 119/4 comma del CDS presso la Commissione Medica Locale di Roma e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..


Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza prefettizia prot. n. U16259500D ASA/8 in data 8.8.2012, nella parte in cui sospende la sua patente di guida.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Il Collegio osserva che al Lugli è stata contestata la violazione dell’art. 186, co. 1, del vigente codice della strada, per aver circolato in stato di ebrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l. Quindi, sono stati accertati i presupposti per l'applicazione della sospensione provvisoria della patente di guida ai sensi degli artt. 186, co. 2 e 223, co. 1, del codice della strada (cfr. il provvedimento impugnato).

In sostanza, nel caso di specie, la sanzione della sospensione della patente è stata disposta quale sanzione accessoria (cfr. art. 186, co. 2, del codice della strada) e, quindi, ai fini dell’individuazione delle forme di tutela esperibili avverso tale provvedimento, va considerato quanto previsto in merito alle sanzioni di cui Titolo VI (Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni), Capo I (Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni), Sezione I (Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime) del Codice della strada (artt. 194-209 d.lgs. n. 285/1992).

L’art. 204-bis del codice della strada (Ricorso in sede giurisdizionale), in particolare, stabilisce che: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, …, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, co. 2, c.p.a. e dall’art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

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