TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-07, n. 202306037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-07, n. 202306037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306037
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06037/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00559/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2023, proposto da
Autoservizi Riccitelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Atac Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, L B, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

nei confronti

Trotta Bus Service S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota di ATAC s.p.a. Direzione Procurement Legislazione d'Impresa e Servizi Generali prot. 0188155 del 30/11/22, recante esclusione della Auto-servizi Riccitelli s.r.l. dalla gara per il Sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in n.2 lotti, con limitazione della richiesta di annullamento relativamente al lotto 1 Bando di gara n. 147 del 2022 CIG 9469382D38;

- della nota di Atac s.p.a. Direzione Procurement Legislazione d'Impresa e Servizi Generali prot. 192568 del 6/12/22, recante conferma dell'esclusione della Autoservizi Riccitelli s.r.l. dalla gara per il Sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in n.2 lotti, con limitazione della richiesta di annullamento relativamente al lotto 1 Bando di gara n. 147 del 2022 CIG 9469382D38;

- della nota di ATAC s.p.a. Direzione Procurement Legislazione d'Impresa e Servizi Generali prot. 0197251 del 15/12/22, recante comunicazione di ag-giudicazione in favore della Trotta Bus Service s.p.a. della gara per il Sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in n. 2 lotti - Lotto n. 1 Bando di gara n. 147 del 2022 CIG 9469382D38;

- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATAC s.p.a n. 38 del 12/12/2022, ad oggetto aggiudicazione in favore della Trotta Bus Service s.p.a. della gara per il Sub affidamento del servizio di trasporto pubblico loca-le in n.2 lotti - Lotto n. 1 Bando di gara n. 147 del 2022 CIG 9469382D38;

- del bando di gara, degli artt. 8, 9 e 10 del disciplinare di gara, degli artt. 2, 6.3, 15 e 24 del disciplinare tecnico, oltre che estensivamente dell'intero con-tenuto della legga di gara ivi compresi allegati e schede descrittive inserite nell'offerta, inclusa la scheda tecnica veicoli, ove siano interpretati nel senso prospettato dalla Stazione appaltante, che ha ritenuto sussistere nel complessi-vo contenuto della disciplina di gara l'obbligo a pena di esclusione per tutti gli automezzi “di abilitazione al trasporto di almeno una carrozzina per disabili”;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente se ed in quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente.

NONCHE' PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

subito dalla ricorrente a seguito dell'illegittima aggiudicazione, in via preferen-ziale in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.

E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto di appalto eventualmente stipulato con la controinteressata nelle more della definizione del giudizio, ai sensi degli art. 121 e ss. c.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Atac Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2022 e depositato il successivo 13 gennaio 2023, la Autoservizi Riccitelli ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, i provvedimenti in epigrafe, recanti la sua esclusione dalla gara per il Sub affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in due lotti, nonché la relativa aggiudicazione in favore della Trotta Bus Service s.p.a. del Lotto n. 1.

La gara è stata aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui la legge di gara prevedeva l’attribuzione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per quella economica.

2. - All’esito della valutazione delle offerte la Autoservizi Riccitelli s.r.l. è risultata prima classificata nel lotto 1 con il punteggio totale di 99,80, di cui 60,88 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica, mentre al secondo posto si è classificata la Trotta Bus Service s.r.l., con il punteggio totale di 76,767, di cui 64,67 punti per l’offerta tecnica e 12,097 per l’offerta economica.

Per il lotto 2 la Autoservizi Riccitelli s.r.l. risultava prima classificata con il punteggio complessivo di 91,44, di cui 61,44 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica, mentre al secondo posto si classificava la Autoservizi Troiani s.r.l., con il punteggio totale di 77,171, di cui 64,87 punti per l’offerta tecnica e 12,301 per l’offerta economica.

3. – L’esclusione della ricorrente da entrambi i lotti è stata pronunziata in quanto, secondo la stazione appaltante, per ognuno dei due lotti, dieci esemplari di vetture offerte sarebbero state prive di abilitazione al trasporto di almeno una carrozzina disabili, requisito tecnico ritenuto necessario a pena di esclusione.

4. – Il ricorso è affidato a tre motivi.

1) Violazione e falsa applicazione art. 30, 60, 68, 83, 95, 122 d.lgs. 50/16. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90. Violazione art. 8, 9 e 10 del disciplinare di gara. Violazione artt. 2, 6.3, 15 e 24 del disciplinare tecnico. Violazione dei principi generali in tema di accesso alle gare pubbliche, tutela della concorrenza, tassativita’ delle clausole di esclusione e di indicazione delle specifiche tecniche. Eccesso di potere per omessa istruttoria - irragionevolezza manifesta - errore di fatto - motivazione apparente - simulazione procedimentale - travisamento - sviamento.

Il motivo è incentrato sull’allegazione per cui né l’art. 6.3, né l’art. 9 del Disciplinare di gara avrebbero imposto a pena di esclusione la tassatività del requisito relativo alla “abilitazione al trasporto di almeno una carrozzina per disabili, così come prescritto nella scheda tecnica del veicolo abilitazione al trasporto di almeno una carrozzina per disabili, così come prescritto nella scheda tecnica del veicolo”.

2) Violazione e falsa applicazione art. 30, 32, 60, 68, 83, 95, 122 d.lgs. 50/16. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 7, 10 l. 241/90. Violazione art. 8, 9 e 10 del disciplinare di gara. Violazione artt. 2, 6.3, 15 e 24 del disciplinare tecnico. Violazione dei criteri di distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione - violazione dei principi generali in tema di accesso alle gare pubbliche, tutela della concorrenza, tassatività delle clausole di esclusione, di indicazione delle specifiche tecniche e di soccorso istruttorio. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - errore di fatto -travisamento - sviamento.

In subordine, la ricorrente impugna la legge di gara, ove interpretata nel senso di imporre l’esclusione per l’assenza del requisito delle vetture di cui sopra, violerebbe la comminatoria di nullità delle clausole prevista dall’art. 83 co. 8 d.lgs. 50/16, che nell’ultimo inciso dispone: “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

La ricorrente, peraltro, afferma che “ove il requisito dell’accessibilità dei veicoli fosse stato correttamente interpretato come requisito di esecuzione della commessa, la stazione appaltante avrebbe potuto rilevare che il numero totale di vetture predisposte per l’accesso dei disabili era pari a 24 su 44 indicate sui 2 lotti e limitare la partecipazione della Autoservizi Riccitelli al solo lotto 1 posto che, con 24 autobus predisposti al trasporto di utenti diversamente abili avrebbe comunque integrato il requisito richiesto sia pure per un solo lotto”.

3) Violazione e falsa applicazione art. 30, 32, 60, 68, 83, 95, 122 d.lgs. 50/16. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 7, 10 l. 241/90. Violazione art. 8, 9 e 10 del disciplinare di gara. Violazione dei principi generali in tema di accesso alle gare pubbliche, di autovincolo procedimentale e di obbligo di separato esame delle offerte tecnica ed economica. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio di imparzialita’ - travisamento - sviamento.

La scansione procedimentale delle sedute del seggio di gara avrebbe comportato la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, il quale impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, e che trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali.

5. – ATAC si è costituta in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 447\2023.

La ricorrente non ha depositato memorie conclusionali.

6. –Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2023.

5. – Il ricorso va respinto.

I primi due motivi, per comodità espositiva, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi sono infondati, in quanto la legge di gara, se correttamente interpretata –anche alla luce della necessaria eterointegrazione di cui appresso si dirà- imponeva certamente che non su alcune, ma che su tutte le vetture offerte fosse presente un dispositivo atto a consentire l’accesso ai disabili.

E’ infatti vero che, come deduce la ricorrente, l’art.

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