TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-08, n. 202207437
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 07437/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Benvegnu' ed Emma Gazzetta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via Romagnosi n. 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS-, notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, a mezzo del quale è stato negato al medesimo il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, passato per la notifica in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-, il ricorrente – cittadino -OMISSIS- nato il -OMISSIS- - ha impugnato il Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – notificatogli in data -OMISSIS- – con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la relativa istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f, della legge n. 91/1992, richiesta in data -OMISSIS-.
In particolare, il provvedimento ha recepito e si è fondato sull’attività informativa espletata dai preposti uffici ministeriali, le cui risultanze hanno disvelato che, in minore età, il ricorrente era stato “ segnalato all’Autorità giudiziaria in data -OMISSIS- … per violenza sessuale nei confronti di un minore di anni 7 per la quale lo stesso è stato riconosciuto colpevole, seppure intervenuto il non luogo a procedere per perdono giudiziale ”.
Sulla base di tali presupposti, in seguito al rituale esperimento del sub-procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Ministero ha disposto il rigetto dell’istanza, ritenendo che il perdono giudiziale ricevuto in seno alla stessa Sentenza che ne aveva definitivamente accertato la menzionata responsabilità penale non fosse comunque idoneo e/o sufficiente ad incidere favorevolmente su un complessivo giudizio di non integrazione del ricorrente e, quindi, a far coincidere l'interesse di quest’ultimo a conseguire lo status civitatis con quello pubblico ad inserirlo a pieno titolo nella comunità nazionale.
Il Decreto n. -OMISSIS- è stato quindi gravato da due motivi ove il ricorrente lamenta
La violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per aver fondato l’impugnato provvedimento di diniego su una motivazione definita stereotipa, generica e perplessa nell’ambito della quale – a suo dire – non sono stati adeguatamente valutati gli effetti penali ed extrapenali del conseguito perdono giudiziale, nonché ulteriori circostanze di fatto, quali la risalenza dell’evento e le speciali circostanze in cui si era consumato (il ricorrente aveva sedici anni ed era da pochi anni giunto in Italia), la mancata reiterazione di qualsivoglia condotta penalmente rilevante, la successiva piena integrazione nel tessuto culturale italiano comprovata dall’aver contatto matrimonio con una connazionale e assunto una posizione lavorativa stabile.
La violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 e conseguente difetto di motivazione, per non aver il Ministero considerato le argomentazioni esposte nel contraddittorio procedimentale espletatosi ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’avvocatura erariale, insistendo per il rigetto del gravame.