TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-10-16, n. 202417929
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 17929/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10636 del 2022, proposto da
-OSIS- -OSIS- e -OSIS- -OSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati G P, G P, M C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o inefficacia ovvero, in via subordinata, per l’annullamento
- della comunicazione del -OSIS-, notificata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 9 giugno 2022, “ con cui il Comune di Pomezia in riscontro all’istanza di attivazione del procedimento ex art. 42-bis del TUE del 29/03/2021 rigettava l’avvio del procedimento in quanto i terreni oggetto della richiesta, a giudizio del Comune, erano stati acquisiti in proprietà in forza di donazione.” ;
- nonché di ogni atto presupposto, collegato, consequenziale, ivi compresa la delibera del Consiglio Comunale di Pomezia-OSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti, che si dichiarano proprietarie dei terreni siti nel Comune di Pomezia, -OSIS-, ed identificati in catasto al -OSIS-, -OSIS-,-OSIS-, -OSIS-, e al -OSIS-, particelle-OSIS-, -OSIS-, -OSIS-, -OSIS-, di cui lamentano la detenzione sine titulo da parte del medesimo Comune che vi ha realizzato un complesso di impianti sportivi, con un primo, originario, ricorso avevano agito ex art. 117 e ss. c.p.a., per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla loro richiesta, del 29 marzo 2021, di restituzione ovvero, in alternativa, di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, dei predetti fondi.
L’adito TA.R. Lazio, Sezione Seconda Bis, tuttavia, ritenendo che il Comune avesse, in realtà, fornito espresso riscontro alla predetta richiesta, in quanto, con nota dell’11 aprile 2021, ne aveva “ integralmente contestato i contenuti, fermo restando che l’Ente si riserva di svolgere ogni verifica in ordine ai contenuti della ” stessa richiesta, ha pronunciato la sentenza -OSIS- con cui, pur sollevando dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa (non essendoci stato nella specie neppure un principio di procedura espropriativa) e rilevato incidentalmente che non si fosse perfezionato il contratto di donazione dei terreni di cui trattasi tra le parti ex art. 782 c.c. (che, invece, il Comune resistente riteneva essere validamente venuto a esistenza, nel giugno del 1959, in forza di scrittura privata del Signor -OSIS- e di conseguente delibera consiliare di accettazione -OSIS-), ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito.
Avverso tale sentenza ( rectius : avverso il solo capo di essa che aveva ravvisato nella risposta comunale dell’11 aprile 2021 una statuizione idonea escludere la persistenza del silenzio inadempimento), le -OSIS- hanno proposto, in data 21 marzo 2022, ricorso in appello, che è stato deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza-OSIS- dell’-OSIS-, la quale, sul presupposto che il Comune di Nettuno, in corso di causa, “ con determinazione in data -OSIS-, prot. -OSIS-, indirizzata alle appellanti e al loro difensore, ha formalmente ricusato le richieste delle germane, per le seguenti (qui sintetizzate) ragioni: “non vi è stata alcuna occupazione di fatto di dette aree e alcun risarcimento del danno potrà essere preso in esame alla luce del fatto che l’impianto sportivo è stato legittimamente realizzato dalle precedenti amministrazioni in virtù di donazione al comune di Pomezia dal sig. -OSIS--OSIS-, volontà chiaramente espressa e perfezionata nell’ambito di un proprio atto (di donazione) formalizzato a mezzo comunicazione inoltrata all’Ente e datato 05.06.1959, donazione peraltro condizionata alla realizzazione da parte dell’amministrazione comunale di impianti educativi-ginnici-sportivi per gli abitanti della zona residenziale di Tor Vaianica di codesto Comune”; donazione che “il Comune “accettava nella sua interezza” con deliberazione “dell’Ente identificata al -OSIS- (…) pubblicata per 15 giorni dal 16/6 al 27/7/1959 ”, ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a mente del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 38 c.p.a..
2. Pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Nettuno l’-OSIS- e depositato in giudizio il 21 settembre 2022, le ricorrenti hanno proposto ricorso, ex artt. 112 e ss. c.p.a. per la declaratoria di nullità/inefficacia (per elusione/violazione del giudicato ex art. 21-septies della Legge n. 241/1990), o in subordine per l’annullamento ex art. 29 c.p.a., della predetta comunicazione del -OSIS-, notificata a mezzo p.e.c. il successivo 9 giugno 2022, nonché degli altri atti indicati in epigrafe.
2.1 In via principale, le ricorrenti deducono la nullità e/o inefficacia della gravata comunicazione del -OSIS-, per elusione/violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21–septies della Legge n. 241/1990: per sviamento di potere, nonché per violazione dei principi di effettività ex art. 1 c.p.a. e artt. 24, 103 e 113 della Costituzione; violazione dei principi del buon andamento e della leale collaborazione della Pubblica Amministrazione.
Con questo primo gruppo di motivi di gravame, le parti ricorrenti hanno assunto che la predetta determinazione comunale si sarebbe posta in contrasto con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1373 del 20/12/2021, nella parte in cui avrebbe statuito “ il mancato perfezionamento del contratto di donazione dei terreni tra le parti ex art. 782 cc (cfr da un lato lettera d’intenti del privato e dall’altro delibera CC […] del Comune) ”, con la conseguenza che non essendo stata tale statuizione impugnata dal Comune di Pomezia, né tantomeno dalle odierne ricorrenti, la stessa sarebbe passata in giudicato al decorso del termine lungo (tre mesi trattandosi di procedura avverso il silenzio) dalla pubblicazione della medesima sentenza.
Le odierne ricorrenti, pertanto, hanno chiesto all’adito G.A. di dichiarare l’impugnato provvedimento nullo e/o inefficace, in quanto emesso in violazione/elusione del giudicato formatosi sulla summenzionata statuizione.
2.2 In subordine, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato ex art. 29 c.p.a., in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi di legittimità.
2.2.1 Violazione dell’art. 782 c.c.. Eccesso di potere per illogicità, perplessità dell’azione amministrativa e violazione del principio di buona fede; violazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e del principio di buon andamento.
Con questo primo fascio di motivi di censura, le ricorrenti hanno contestato che i terreni di cui trattasi siano mai passati in proprietà di Controparte in forza del contratto di donazione che, secondo la prospettazione del medesimo Comune, sarebbe stato validamente concluso nel lontano (giugno) 1959 tra il Signor -OSIS- e il medesimo Comune. Si legge, infatti, nel gravame che: “ la lettera di intenti con cui il dante causa della parte ricorrente manifestava la volontà di donare tali terreni (peraltro poi revocata) – a cui faceva seguito la presa d’atto del Comune per mezzo di delibera di C.C. – non avrebbe giammai potuto costituire titolo legittimo per il trasferimento della proprietà dei terreni. ”, per difetto dei requisiti di forma (atto pubblico e assistenza di due testimoni) richiesti ad validitatem dalla pertinente normativa.
Con la conseguenza che, risultando i terreni de quibus illegittimamente occupati e trasformati (con la realizzazione di un complesso di impianti sportivi) dal Comune intimato, quest’ultimo ha l’obbligo giuridico di far cessare tale situazione di illecito