TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-02, n. 202202426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-02, n. 202202426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202426
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 02426/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01620/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2018, proposto da
- D B e G M, rappresentati e difesi dall’Avv. B B ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18;

contro

- il Comune di Aprica, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 7 del 20 aprile 2018, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata Urbanistica del Comune di Aprica ha ordinato “la completa demolizione, ovvero la rimessa in pristino nel termine di giorni 90 a far corso dalla data del presente provvedimento, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in difformità al titolo originario (Concessione Edilizia n° 1149 rilasciata in data 26 agosto 1985 e all’Autorizzazione prot. 5449 rilasciata in data 15.10.1986)”;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 26 ottobre 2022, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 13 giugno 2018 e depositato il 5 luglio successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 7 del 20 aprile 2018, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata Urbanistica del Comune di Aprica ha ordinato “la completa demolizione, ovvero la rimessa in pristino nel termine di giorni 90 a far corso dalla data del presente provvedimento, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in difformità al titolo originario (Concessione Edilizia n ° 1149 rilasciata in data 26 agosto 1985 e all’Autorizzazione prot. 5449 rilasciata in data 15.10.1986)”.

I ricorrenti sono proprietari di un’unità immobiliare ubicata al secondo piano del Condominio Boaresc 2, sito in Aprica, Via Rododendro n. 6 (foglio 7, mapp. 462, sub. 28);
in seguito all’effettuazione di un sopralluogo, gli Uffici comunali hanno rilevato che erano stati ricavati nel sottotetto dell’edificio in questione, “previsto in progetto in un unico vano ad uso comune, vani accessori distinti per ogni singola unità immobiliare fruibili tramite scala di accesso interna, il tutto in assenza di titolo, ovvero in difformità al provvedimento edilizio originario”. Quindi è stata adottata dal Comune di Aprica, in data 20 aprile 2018, l’ordinanza di rimessione in pristino.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Il Comune di Aprica, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, ossia in data 26 luglio 2022, la difesa dei ricorrenti ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso, previamente notificato al Comune, motivato con l’avvenuta fiscalizzazione degli abusi commessi.

All’udienza di smaltimento del 26 ottobre 2022, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, nessun difensore presente, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. In seguito al deposito in giudizio, in data 26 luglio 2022, dell’atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, ritualmente notificato al Comune di Aprica in data 21 luglio 2022, il processo deve ritenersi estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.

2. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Comune intimato.

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