TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300112
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 00112/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Skytec S.n.c. di-OMISSIS-& C., in persona del legale rappresentante p.t., e -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avv. M Z, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via dei Marrucini n. 21;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pt., Q P, in persona del Questore p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;



per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:

- del decreto a firma del Questore della Provincia di Pescara prot. n. -OMISSIS-dell'8 febbraio 2022, notificato il successivo 11 febbraio 2022, con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della SKYTEC S.n.c. di-OMISSIS-& C., volta ad ottenere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 88 TULPS, il rilascio di licenza di polizia finalizzata alla gestione dell'attività di raccolta di scommesse sportive, da esercitarsi nei locali ubicati in Pescara alla Strada Vecchia della Madonna n. 45, unitamente all'autorizzazione alla nomina, quale rappresentante nei medesimi, del sig.-OMISSIS-

- della nota prot. n. -OMISSIS-del 25 gennaio 2022, notificata il successivo 31 gennaio 2022, a firma del Dirigente la Divisione PASI della Questura di Pescara, recante comunicazione di preavviso di diniego, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'istanza sopramenzionata;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso, anche laddove non conosciuto;

e con i motivi aggiunti presentati il 26/9/2022 per l’annullamento:

del provvedimento del 16.06.2022 con cui il Questore di Pescara riscontrava negativamente il riesame disposto da questo T.a.r. con ordinanza cautelare n. 71 del 17.05.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Q P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 90/2022 i ricorrenti, premesso che la Skytec s.n.c. era autorizzata da Eurobet s.r.l. alla raccolta di scommesse presso l’esercizio sito nei locali ubicati in Pescara alla strada -OMISSIS-, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la nota dell’8 febbraio 2022 con cui la Questura di Pescara, previo preavviso di rigetto, respingeva la richiesta di intraprendere l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse per mancanza dei requisiti morali di affidabilità per l’esistenza a carico di -OMISSIS- di una sentenza di condanna alla reclusione per anni 3 e mesi 3 per i reati di cui agli artt. 216 e 223 c.p. e 219 r.d. n. 267/1942 commessi in Pescara prima del-OMISSIS-, e per l’esistenza di una condanna alla reclusione di anni 2 per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. a carico di -OMISSIS-commessi il -OMISSIS-.

A sostegno del ricorso deducevano l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 poiché l’amministrazione si era limitata a prendere atto della presentazione di osservazioni omettendo di esplicitare le ragioni di dissenso, ed aveva aggiunto l’ulteriore circostanza sottaciuta nel preavviso di diniego a tenore della quale entrambi i ricorrenti sarebbero stati più volte controllati in compagnia di pregiudicati.

Esponevano che l’amministrazione intimata avrebbe dovuto dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, riducendosi altrimenti la partecipazione degli interessati ad un ruolo esclusivamente formale.

Opponevano la genericità ed indeterminatezza della motivazione attestata su un mero automatismo, senza considerare l’incidenza delle precedenti condanne e delle dedotte frequentazioni su una prognosi futura di possibile abuso nell’uso della licenza o di un uso distorto del titolo, e senza tener conto della pendenza di gravame in appello avverso le pronunce penali poste a base del diniego, e della circostanza che ai ricorrenti non è data possibilità di escludere dalla frequentazione delle sale scommesse le persone gravate da precedenti penali.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso e della connessa istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in corso di presentazione.

Con ordinanza cautelare n. 71 del 17.05.2022 questo T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame anche alla luce delle circostanze dedotte in appello tenuto conto che le sentenze di condanna penale non erano passate in giudicato.

Sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio la Commissione deputata a delibare in via anticipata con decreti n.n. 6 e 7 del 26.05.2022 disponeva interlocutoria, facendo presente, quanto all’istanza della Lorusso la necessità di acquisire chiarimenti sull’ammissibilità dell’istanza tenuto conto che la ricorrente agisce quale legale rappresentante della società Skytec s.n.c., che non ha documentato il reddito percepito in tale qualità e che ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. ai fini dell’ammissione al beneficio è richiesto che si tratti di enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica (cfr Corte Cost. 35 del 6 marzo 2019), e, quanto all’istanza di Di Blasio Skywalker la necessità di acquisire il certificato del casellario giudiziario di parte ricorrente, lo stato di famiglia, nonché la certificazione di iscrizione del difensore nell’elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio per i giudizi amministrativi e rilasciata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Con motivi aggiunti depositati il 26.09.2022 impugnavano, chiedendone l’annullamento, anche per illegittimità derivata, il provvedimento del 16 giugno 2022 con cui veniva confermato all’esito del riesame il rigetto dell’istanza di licenza ex artt. 11 e 88 tulps, ed instavano per il risarcimento dei danni conseguenziali all’adozione dei provvedimenti impugnati.

Deducevano l’illegittimità del decreto da ultimo impugnato per palese elusione delle prescrizioni imposte in sede cautelare poiché l’amministrazione era stata onerata di riesaminare il giudizio di non affidabilità dei ricorrenti alla luce delle circostanze dedotte in sede di appello avverso le sentenze di condanna penale, ed è invece pervenuta a fondare la nuova valutazione su circostanze del tutto generiche ed indeterminate, senza motivare le ragioni per le quali i ricorrenti non

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