TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200117
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00117/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro Radiodiagnostico dott. Perfetto e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M S, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Azienda sanitaria locale Foggia, non costituita;

Comune di Foggia, non costituito;

Centro di Radiologia di Giovine-Vergantino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E F e Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- quanto al ricorso principale:

“- della determinazione del dirigente sezione programmazione assistenza ospedaliera e specialistica e accreditamento della Regione Puglia n. 132 del 13.06.2016 pubblicata sul

BURP

69 del 16.6.2016, pubblicata sul BURP n. 69 del 16.6.2016, avente ad oggetto "Rilascio ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 6 della L.R. 8/04 s.m.i. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine n.1 RMN e n. 1 TAC presso il Centro di Radiologia Di Giovine - Vergantino srl sito in Lucera alla via Cesare Battista n. 51-55, solo recentemente conosciuta:

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi”;

- quanto ai motivi aggiunti:

“1) della determinazione n. 119 del 02.05.2014 della Regione Puglia area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio accreditamento e programmazione sanitaria, con la quale è stato espresso parere di conformità favorevole ex l.r.8/2004 per l’installazione di una TAC e di una RMN al Centro di Radiologia Di Giovine –Vergantino, in luogo della ricorrente;
mai comunicato alla ricorrente e da questi conosciuta in seguito al deposito in giudizio in data 13.01.2021 da parte del Centro di Radiologia Di Giovine –Vergantino;

2) della delibera di Giunta Regionale n. 2037 del 711.2013 recante principi per la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di strutture sanitarie, se ed in quanto lesiva, mai comunicata alla ricorrente e da questi conosciuta in seguito al deposito in giudizio in data 13.01.2021 da parte del Centro di Radiologia Di Giovine –Vergantino;

3) della nota del Direttore Generale della ASL FG prot. n. 0028478 del 31.03.2014 se ed in quanto lesiva mai comunicata alla ricorrente e da questi conosciuta in seguito al deposito in giudizio in data 13.01.2021 da parte del Centro di Radiologia Di Giovine –Vergantino;

4) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Centro di Radiologia di Giovine-Vergantino s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 l’avv. D T.

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Si dà atto a verbale della presenza dell'avv. G M S e E F, a seguito del deposito di note d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente di aver chiesto, in data 14 aprile 2012, di essere autorizzato a installare, presso il proprio laboratorio di analisi, un macchinario per tomografia assiale computerizzata (TAC) e uno per risonanza magnetica (RMN).

A seguito della richiesta del parere di compatibilità, inoltrata dal Comune di Foggia alla Regione Puglia, e a fronte di talune ambiguità rilevabili dalle interlocuzioni fra i due Enti, l’istante soggiunge di aver successivamente precisato come l’anzidetta richiesta si riferisse ad entrambi i macchinari, come sopra indicati.

In esito al contegno omissivo serbato dalle Amministrazioni, la società evidenzia di aver promosso, dinanzi a questo Tribunale, il ricorso avverso il silenzio iscritto al numero di registro generale 221 del 2013. La Regione comunicava che la richiesta relativa alla TAC non poteva essere accolta (a fronte di un fabbisogno di 11 macchinari della specie, già completamente soddisfatto), mentre, quanto alla risonanza magnetica, rinviava alle valutazioni del Comune di Foggia.

Interveniva, quindi, il parere negativo reso dalla A.S.L. di Foggia in data 13 marzo 2013, con il quale si dava atto della non conformità all’art. 57 del regolamento edilizio comunale dell’installazione, al piano interrato, dei macchinari per TAC e RM.

Tale atto veniva impugnato dinanzi a questo T.A.R. (ricorso n. 627 del 2013). A seguito del diniego di tutela cautelare (ribadito anche in appello), il Centro di analisi modificava l’originaria collocazione dei macchinari (prevedendo di allocarli al piano terra) e conseguiva il necessario titolo edilizio (permesso di costruire n. 3/15 in data 11 febbraio 2015).

Nel corso del giudizio – caratterizzato dalla proposizione, ad opera dell’odierno ricorrente, di reiterati motivi aggiunti – emergeva che il computo inizialmente tenuto presente dalla Regione al fine di individuare il disponibile fabbisogno dei macchinari in discorso era errato (in particolare, risultavano operanti 10 TAC, in luogo delle 11 dichiarate);
veniva poi a conoscenza della società la successiva presentazione di una richiesta d’installazione di una TAC e di una RMN da parte del controinteressato Centro di Radiologia Di Giovine – Vergantino.

Il giudizio si concludeva con sentenza di questo Tribunale, n. 896 del 7 luglio 2016, con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del gravame per carenza attuale di interesse, in ragione del parere sfavorevole precedentemente reso dalla A.S.L. di Foggia, quanto alla materiale ubicazione degli apparecchi.

Nel corso del giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso l’anzidetta decisione (N.R.G. 8084 del 2016), la Regione Puglia sosteneva l’inammissibilità dell’appello, in ragione dell’omessa impugnazione della deliberazione n. 132 del 13 giugno 2016, recante “rilascio ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 6 della legge regionale 8/04 s.m.i. dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine n. 1 RMN e n. 1 TAC presso il Centro di Radiologia Di Giovine – Vergantino s.r.l. sito in Lucera, alla via Cesare Battisti n. 51-55”.

L’istanza cautelare incidentalmente proposta dall’appellante Centro di analisi (odierno ricorrente), veniva rigettata con ordinanza della Sezione III del Consiglio di Stato, 13 gennaio 2017, n. 80, con la quale veniva rilevato che i motivi aggiunti proposti dalla parte stessa, risultavano “… diretti avverso un nuovo provvedimento sopravvenuto alla sentenza impugnata, e non, come previsto dall’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., avverso i medesimi atti censurati in primo grado, al fine di far valere vizi ulteriori in precedenza non noti”.

Tale orientamento veniva ribadito dalla successiva ordinanza della stessa Sezione (16 giugno 2017, n. 2513), con la quale,

- “considerato che la società appellante ripropone l’istanza cautelare, dopo aver impugnato dinanzi al TAR la determina regionale n. 132 in data 13 giugno 2016, di autorizzazione alla società controinteressata alla installazione di RMN e TAC”;

- viene rilevato che “tale sopravvenienza, contrariamente a quanto affermato nell’istanza, non rimuove l’ostacolo processuale sul quale si basa l’ordinanza n. 80/2017 (in quanto i motivi aggiunti proposti in appello resterebbero inammissibili, e comunque non potrebbero dare luogo ad una misura cautelare utile), ma semplicemente sottopone alla valutazione del TAR le censure di illegittimità del provvedimento al quale è ormai riconducibile la lesione rispetto alla quale si chiede tutela cautelare”.



2. Con il presente ricorso, rivolto avverso il deliberato da ultimo citato, il Centro radiodiagnostico dott. Perfetto e C. assume che tale atto sia illegittimo, in ragione delle circostanze dal medesimo già rappresentate

- sia con il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento (N.R.G. 221 del 2013);

- sia con le successive quattro serie di motivi aggiunti nel ricorso n. 627 del 2013.

Viene, al riguardo, ribadito l’errato computo, da parte della Regione, delle TAC attive in ambito provinciale e sottolineata, ulteriormente, l’anteriorità temporale della richiesta di autorizzazione (avente ad oggetto sia la TAC sia la RMN) da parte del ricorrente Centro diagnostico, rispetto alla successiva istanza formulata dal controinteressato Centro di radiologia Di Giovine - Vergantino.



3. Con motivi aggiunti, notificati alle controparti e depositati in atti alla data del 12 febbraio 2021, la ricorrente ha impugnato:

- la determinazione n. 119 del 2 maggio 2014 della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio accreditamento e programmazione sanitaria, con la quale è stato espresso parere di conformità favorevole, ex legge regionale n. 8 del 2004, per l’installazione di una TAC e di una RMN al Centro di Radiologia Di Giovine –Vergantino;

- la delibera di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, recante principi per la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di strutture sanitarie;

- la nota del Direttore generale della A.S.L. FG prot. n. 0028478 del 31 marzo 2014.

Nell’assumere di aver acquisito cognizione della citata determinazione n. 119 del 2014 soltanto a seguito del deposito in giudizio di essa ad opera di controparte in data 13 gennaio 2021 (in vista dell’udienza di discussione del merito del presente ricorso), l’interessata ripercorre, con l’anzidetto mezzo di tutela, le articolate vicende in fatto che hanno dato luogo all’odierna controversia (peraltro, già rappresentate con l’atto introduttivo).

Evidenzia, poi, che la determinazione n. 119 del 2 maggio 2014 ha dato atto che, con la delibera di G.R. n. 2037 del 7 novembre 2013, sono stati posti nuovi principi e criteri per la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale delle istanze d’installazione di TAC e RMN e che la controinteressata aveva presentato in data 15 novembre 2013 una nuova istanza di parere di compatibilità all’installazione di una TAC e di una RMN,

Precisa che tale richiesta, sopraggiunta ai nuovi criteri introdotti dalla Regione, è stata valutata alla luce di tale nuova disciplina e, quindi, comparata con quella presentata dalla ricorrente in data 16 aprile 2012.

Sostiene, quindi, il ricorrente Centro radiodiagnostico che tale atto sia illegittimo per

3.1) Violazione del principio tempus regit actum ;
violazione del regolamento regionale 3/2006, violazione della legge regionale 8/2004, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità

L’istanza presentata dalla parte ricorrente non avrebbe potuto essere esaminata alla luce del sopravvenuto quadro normativo, ma con esclusivo riferimento alla disciplina ratione temporis operante.

3.2) Violazione del principio tempus regit actum ;
violazione del regolamento regionale 3/2006, violazione della legge regionale 8/2004, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità

Non troverebbero applicazione, quanto all’istanza dalla ricorrente presentata in data 24 aprile 2012, le disposizioni introdotte con la delibera della Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, che dovrebbero considerarsi operanti per i soli procedimenti pendenti: per i quali, cioè, la Regione non abbia ancora espresso il suo parere di compatibilità e non per quelli per i quali il procedimento sia già stato chiuso con l’espressione del parere da parte della Regione.

3.3) Violazione della delibera di G.R. 2037/2013, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità

Nella determinazione n. 119 del 2014 non vi sarebbe alcun riscontro dei presupposti e requisiti che devono supportare il parere di compatibilità secondo le disposizioni introdotte dalla delibera n. 2037/2013.

3.4) Violazione del regolamento regionale 3/2006, violazione della legge regionale 8/2004, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità

Nell’osservare come, nel momento in cui la Regione ha pronunciato il parere negativo sulla TAC nei confronti della ricorrente, essa fosse l’unica ad aver presentato la richiesta d’installazione per tale macchina, assume che il parere di conformità nei suoi confronti non poteva che essere positivo.

Ove la ASL fosse stata sentita rispetto ad una situazione di fatto che vedeva da un lato sovrastimata la presenza di TAC (10 contro 11) e di RMN (5 anziché 6) e dall’altro un unico richiedente, quest’ultima avrebbe dovuto favorevolmente esprimersi;
mentre gli errori nei quali è incorsa la Regione hanno comportato che alla stessa ASL è stato chiesto di esprimersi non sull’unica domanda esistente al momento in cui la Regione negava il parere positivo alla ricorrente, bensì su una nuova realtà mutata per effetto della domanda sopravvenuta da parte della controinteressata a mesi di distanza.

3.5) Violazione del principio tempus regit actum;
violazione del regolamento regionale 3/2006, violazione della legge regionale 8/2004, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità

Sostiene, poi, la ricorrente che i criteri di cui alla delibera di G.R. n. 2037 del 2013 siano illegittimi, in quanto contrastanti con quelli posti dal regolamento 3/2006 (fonte normativa sovraordinata).

3.6) L’impugnata determinazione n. 119 del 2014 sarebbe, poi, illegittima anche per invalidità derivata, rispetto ai provvedimenti impugnati con i seguenti atti:

- primi motivi aggiunti notificati l’11 aprile 2013 nel ricorso n. 627 del 2013 (nota prot. A00-81/650/APS1 del 15 febbraio 2013 della Regione Puglia);

- motivi aggiunti notificati il 31 maggio 2013 (nota prot. A00-81/652/APS1 del 24 aprile 2013 della Regione Puglia e nota prot. A00-81/654/APS1 del 24 aprile 2013);

- terzi motivi aggiunti notificati il 6 febbraio 2014 (nota prot. A00-81/4507/APS1 dell’11 dicembre 2013, nota del Direttore generale della ASL FG n. 0055185-13 del 10 giugno 2013, delibera di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013);

- quarti motivi aggiunti notificati il 26 maggio 2014 (nota regionale prot. A00-81/1150/APS1 del 24 marzo 2014 e nota prot. A00-81/1584/APS1 del 23 aprile 2014, con le quali la Regione ammetteva di aver errato nel conteggio delle TAC e, conseguentemente, affermava di aver errato nell’assegnare al controinteressato Centro di Radiologia Di Giovine-Vergantino la RM). Tutti motivi aggiunti, integralmente riprodotti, ai quali la parte ha inteso riportarsi.

Conclude la parte per l’accoglimento del ricorso, con riveniente annullamento degli atti come sopra gravati e ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio.

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