TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-05-02, n. 202302657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-05-02, n. 202302657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302657
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 02657/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03328/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3328 del 2022, proposto da
P B e F S, in qualità di procuratrici antistatarie, rappresentate e difese da loro medesime, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;



per l’esecuzione Decreto di condanna ex lege Pinto del 14/05/2021 cron n 2151/2021 rep n 2408/2021 Corte d'Appello di Napoli Giudice dott. Paolo Mariani RGN 1104/2021 tra Iuliano Samantha vs Ministero della Giustizia


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

RILEVATO che con ricorso notificato in data 28/6/2022 e depositato in data 08/07/2022, le ricorrenti instavano per l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe, nella parte in cui la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, in loro favore e in ragione della loro qualità di procuratrici antistatarie, della somma complessiva di €.336,00# di cui 280,00 € per il compenso, 42,00 € per le spese generali e

14,00 € per le spese vive, premettendo in fatto che:

- detto decreto era stato notificato all’ente debitore, in data 10/06/2022, in forma esecutiva;

-avverso lo stesso non era stata proposta opposizione ai sensi dell’art.5ter l. 89/2001, sicchè poteva ritenersi formata la preclusione pro judicato;

- in data 07/09/2021 esse istanti avevano presentato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001;

-il Ministero intimato si era costituito in giudizio con memoria di stile;

CONSIDERATO che le istanti ricorrono affinché questo TAR:

- disponga l’esecuzione dell’anzidetto decreto;

-nomini a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione resistente;

- condanni l’ente intimato al pagamento delle spese di lite;

RILEVATO che, all’udienza camerale del giorno 5 aprile 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

RITENUTO, preliminarmente, che:

- sussista la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);

- le ricorrenti abbiano adito correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;

RITENUTO, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa, che:

- siano ampiamente elassi: a) il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d. l. 31/12/1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi

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