TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-03-21, n. 201603462
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N. 03462/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08788/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8788 del 2005, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. U S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Ottorino Lazzarini n. 19;
contro
Ministero Istruzione, Università e Ricerca e Università degli Studi dell'Aquila, in perosna dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Scci Luca Salvatore;
per l'annullamento
della mancata ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2005/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione, Università e Ricerca e dell’Università degli Studi dell'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con istanza del 5.1.2016 il difensore di parte ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, l’interesse del ricorrente alla trattazione del merito è venuta meno;
Considerato che, nella predetta istanza, è indicato il nominativo di Mottola Salvatore mentre invece il ricorso in trattazione è stato proposto dal sig. M P e, tuttavia, è corretta l’indicazione sia del numero di ruolo del ricorso, ossia il rg. n. 8788/2005, che della pubblica udienza per la trattazione del merito, ossia la p.u. del 28.1.2016;
Considerato, altresì, che già con l’istanza del 15.11.2013 era stata prospettata la presentazione dell’istanza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’esito della conclusione del percorso di studi del ricorrente entro qualche anno;
Considerato che, pertanto, può fondatamente ritenersi che l’erronea indicazione del nome di battesimo del ricorrente sia stato frutto di un mero errore materiale di redazione dell’istanza in questione;
Considerato che, pertanto, avuto riguardo alla circostanza di cui sopra, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in trattazione per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso, come richiesto da parte ricorrente;