TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-01-22, n. 201500423
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Testo completo
N. 00423/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05888/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5888 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da E P, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M L, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, Via Ponte di Tappia n. 47;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, Via Diaz, 11;
il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M P e E D, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64;
la Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti di
F D R, L D R, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Di Martino e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso quest’ultima in Napoli, viale Gramsci n.10; A D R, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società “ Il Sireneo D'Aequa di A D R s.a.s.”, e F B, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonio Sasso in Napoli, Via Toledo n.156;
per l'annullamento
a) del decreto del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense n. 126 del 28.6.2011, mai comunicato, con il quale si è determinato, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, di concedere ai sigg.ri A D R, L D R e F D R l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria relativamente alla realizzazione della struttura turistico – ristorativa un tempo denominata “O Saracino”;
b) della nota della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per Napoli e Provincia del 12.5.2011 prot. n.10209 con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio del condono, mai conosciuta e menzionata nel provvedimento sub a);
c) del parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata presso il Comune di Vico Equense espresso nella seduta dell’1.4.2011, verbale 26/1, mai conosciuto e menzionato nel provvedimento sub a);
d) di ogni atto presupposto e connesso, ivi compresa la relazione istruttoria del 12.4.2011 prot. n. 10349, a firma del responsabile del procedimento;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 4.4.2014:
e) del permesso di costruire in sanatoria n. 3/2014, rilasciato in data 28.1.2014, e successivamente conosciuto, dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense ai sigg.ri F D R, L D R e al sig. A D R, quale socio accomandatario della società “ Il Sireneo D'Aequa di A D R s.a.s.”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Vico Equense, di F D R, di L D R, di A D R, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società “Il Sireneo D'Aequa di A D R S.a.s.” e di F B;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario dell’area con annesso fabbricato sita in Comune di Vico Equense catastalmente identificata al foglio 7, particelle nn. 463 e 464, ha impugnato gli atti con i quali l’amministrazione comunale e la competente Soprintendenza hanno assentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, nell’ambito del procedimento per il condono edilizio del manufatto edificato, in assenza dei prescritti titoli, dai controinteressati sul fondo confinante, originariamente di proprietà di F B e attualmente di Fabrizio e L D R, catastalmente contraddistinto al foglio 7, particelle nn. 909 e 258.
1.1. Assume il ricorrente che su detta ultima area è stata realizzata una struttura turistico - ristorativa, un tempo denominata “O Saracino” di oltre 600 mq. di superficie e oltre 2500 mc. di volume in relazione al quale è stata presentata il 29.9.1986 istanza prot. n. 18718, ai sensi della legge n. 47/1985, nonostante il predetto immobile fosse andato distrutto nel corso di un incendio verificatosi il 28.12.1983.
2. Il ricorrente deduce, quindi, l’illegittimità dei titoli paesaggistici impugnati per violazione di legge (artt. 31 e 32 della legge n. 47/1985; art. 146 del D.lgs. n. 42/2004; DD.MM. 5.11.1955, 2.5.1958 e 28.3.1985; L.R. 35/1987; P.R.G. del Comune di Vico Equense; Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. del 25.7.2011) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
3. Con motivi aggiunti, depositati il 4.4.2014, il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 3, rilasciato il 28.1.2014 dal Comune di Vico Equense ai controinteressati L D R, F D R e A D R, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società “ Il Sireneo D'Aequa di A D R s.a.s.”, deducendone l’illegittimità, oltre che per i vizi derivati dai provvedimenti presupposti già gravati con il ricorso principale, anche per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 7427/2010 di questo Tribunale - essendo stato emesso il titolo nonostante l’avvenuto insediamento del commissario ad acta -, per violazione di legge (artt. 31 e 32 della legge n. 47/1985; art. 146 del D.lgs. n. 42/2004; DD.MM. 5.11.1955, 2.5.1958 e 28.3.1985; L.R. 35/1987; P.R.G. del Comune di Vico Equense) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento.
4. Il Comune di Vico Equense, costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività del ricorso, concludendo nel merito per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti.
5. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito in giudizio con memoria di stile, concludendo per la reiezione del gravame.
6. I controinteressati F D R, L D R, A D R, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società “Il Sireneo d’Aequa di A D R s.a.s.” e F B, costituiti in giudizio, hanno chiesto la riunione del presente giudizio a quello recante il numero R.G. 5998/2011, proposto da C e F A avverso i medesimi atti, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso principale per tardività e concludendo nel merito per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti.
7. Alla pubblica udienza del 20.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene di dovere esaminare, in via prioritaria, l’istanza di riunione del presente ricorso a quello recante il numero R.G. 5998/2011, presentata dai controinteressati con la memoria depositata il 20.10.2014.
8.1. Ad avviso del Collegio l’istanza non può essere accolta in quanto il sig. Pia agisce sulla base di un titolo di legittimazione - la sua qualità di proprietario dell’area confinante con quella su cui è stato edificato l’immobile oggetto di causa - differente da quello in forza del quale agiscono C e F A - quali gestori del ristorante denominato “ O Saracino”, sito in via Torretta n. 14 -, sebbene vengano impugnati i medesimi atti, con conseguente opportunità di trattare i ricorsi in maniera distinta.
8.2. E, in particolare, è documentalmente provato e non è stato contestato che il ricorrente è proprietario dell’area confinante con quella su cui sorge l’immobile, oggetto del presente giudizio, ed ha, pertanto, lo stabile insediamento nei luoghi incisi dall’azione amministrativa (c.d. vicinitas ), che, secondo la consolidata giurisprudenza, è requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia urbanistica e, in generale, di gestione del territorio (cfr. Cons. Stato, IV, 25.6.2013, n. 3456; Cons. Stato, VI, 9.7.2012, n. 4035).
8.3. La c.d. vicinitas costituisce, infatti, un elemento sufficiente a radicare la legittimazione del confinante, sicché non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dal permesso di costruire impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione, in quanto la realizzazione di interventi che alterano il preesistente assetto urbanistico ed edilizio è pregiudizievole in re ipsa , in ragione dell’idoneità degli stessi a determinare una maggiore tropizzazione (traffico, rumore), una minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica, nonché una possibile diminuzione di valore dell’immobile.
9. Prima di passare all’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente e dai controinteressati, il Collegio ritiene opportuno e utile ai fini della decisione puntualizzare gli atti e i fatti salienti della presente controversia.
10. Dalla documentazione versata agli atti si evince che con istanza prot. n. 18718 del 29.9.1986, originariamente a firma di C Aiello e poi volturata in favore di F B, è stato chiesto il condono, ai sensi della legge n. 47/1985, per la realizzazione di “un manufatto ad uso ristorazione, costituito da due piani fuori terra” ricadente zona territoriale 1b (tutela ambientale naturale di 2° grado del P.U.T.) e in zona