TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-02, n. 201800004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-01-02, n. 201800004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800004
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00608/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2016, proposto da:
Associazionetatuatori.it, rappresentata e difesa dagli avvocati A D e I C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. A D in Ancona, viale della Vittoria, 3;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

in parte qua , della delibera di Giunta Regionale del 18.7.2016 n. 755 avente ad oggetto " Approvazione del Profilo professionale di <Operatori di tatuaggi/dermopigmentazione e piercing>, e dei relativi standard formativi ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’Associazione ricorrente impugna la delibera di Giunta Regionale del 18.7.2016 n. 755 avente ad oggetto " Approvazione del Profilo professionale di <Operatori di tatuaggi/dermopigmentazione e piercing>, e dei relativi standard formativi ”.

Si è costituita la Regione Marche per resistere ricorso.



2. Con il primo ed articolato motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per errata qualificazione dell’attività in oggetto attraverso il Codice

ATECO

2007 e il Codice internazionale

ISCO

2008 n. 5142 (quest’ultimo avrebbe invece dovuto essere il n. 3435), perché il tatuatore non è assimilabile all’estetista, al parrucchiere, al barbiere e al truccatore.



2.1 Entrambi i profili sono infondati.



2.2 Riguardo al Codice ATECO, va osservato che l’attività in oggetto è stata classificata attraverso un proprio Codice (96.09.02), diverso da quello delle altre attività che si ritiene essere state illegittimamente assimilate, ovvero: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (Cod. 96.02.01);
Servizi degli istituti di bellezza (Cod. 96.02.02);
Servizi di manicure e pedicure (Cod. 96.02.03);
Servizi di centri per il benessere fisico (inclusi gli stabilimenti termali) (Cod. 96.04.10).

Non si intravede pertanto quale pregiudizio possa derivare alla ricorrente (e agli operatori che essa rappresenta) dall’indicazione, contenuta nell’Allegato A alla delibera impugnata, che considera tutti i profili sopraindicati semplicemente “COLLEGATI - COLLEGABILI”.

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