TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-25, n. 202203547
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 03547/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02638/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 2638 del 2019, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato -O- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I N, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C, R F, R P, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso avverso il diniego di regolarizzazione contrattuale-verbali della commissione assegnazione alloggi n. 37 del 13.06.2018 e n. 99 del 3.12.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’IACP Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -O- ha impugnato comunicazione protocollo 0059/0051/0021 del 29/03/2019 notificata il 08/04/2019 a firma del direttore generale IACP di Napoli di conferma del diniego di regolarizzazione, e del parere espresso dalla Commissione Assegnazione Alloggi con verbale n. 99 del 03/12/2018, che ha confermato il verbale n. 37 del 13/06/2018. Il ricorrente ha lamentato l’erroneità del provvedimento impugnato, nel punto in cui ha ritenuto superato il limite di reddito per accedere al beneficio, erroneamente includendo nel reddito familiare anche quanto percepito dal figlio, il quale però già precedentemente non viveva più con la famiglia, non contribuendo al reddito familiare.
Si è costituito l’IACP con memoria di stile, per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
2. Il ricorrente ha affermato di risiedere dal 27/11/2010, con il suo nucleo familiare, nell’alloggio sito in Napoli alla via Madonnelle is. 47 sc. UN int. 4 di proprietà dell’IACP di Napoli, detenuto senza titolo, e di avere presentato istanza di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo in data 29/10/2013. In tale istanza ha indicato che il nucleo familiare è composto da quattro persone.
L’istanza di regolarizzazione è stata inviata alla Commissione Assegnazione alloggi ex art. 6 legge regionale n. 18/97 per il prescritto parere nell’anno 2018, ed è stata valutata nella seduta del 13.06.2018, verbale n. 37, venendo poi restituita all’IACP con nota di prot. 0066282 del 26.09.2018 con rilievi di inammissibilità dell’istanza. A seguito della richiesta di riesame formulata dall’odierno ricorrente, la Commissione Assegnazione Alloggi con verbale n. 99 del 03/12/2018 ha confermato il verbale n. 37 del 13/06/2018, e quindi con comunicazione protocollo 0059/0051/0021 del 29/03/2019 l’IACP ha confermato il diniego di regolarizzazione per i profili ostativi già rilevati dalla Commissione Assegnazione. Nei provvedimenti impugnati è richiamata quale ragione ostativa la circostanza che il reddito del nucleo familiare nell’anno 2017 risultava pari ad € 31.160,88 ed era quindi superiore al limite stabilito dall’art. 2 c. 1 lett. G della LR 18/97 pari a € 24.567,60, nonché la mancata indicazione, nella documentazione Enel inviata, dell’interno dell'alloggio di cui si chiede la regolarizzazione e della data di inizio della residenza.
2.1. Parte ricorrente ha lamentato che il nucleo familiare è composto da 3 persone, in quanto il figlio -O-avrebbe lasciato il nucleo familiare sin dal 2008 in quanto militare di carriera con