TAR Firenze, sez. I, decreto cautelare 2015-07-23, n. 201500476
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N. 00476/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01133/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via della Villa Demidoff, 27;
contro
Istituto Professionale di Stato "-OMISSIS-;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Verbale n. 4 del 12.06.2015, di scrutinio finale, con il quale il Consiglio di Classe -OMISSIS--OMISSIS- ha stabilito di non ammettere il ricorrente alla classe successiva;
- della Pagella Scolastica emessa in data 06.07.2015, contenente le valutazioni periodiche e finali del ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2014/2015;
- degli ulteriori provvedimenti impliciti o, se espliciti, non noti al ricorrente, con i quali l'Amministrazione Scolastica ha stabilito la non ammissione alla classe successiva;- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale ancorché incognito;
con richiesta di immediata rinnovazione dello Scrutinio Finale nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., notificata a mezzo fax all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Considerato che parte ricorrente chiede la concessione di misure cautelari monocratiche assumendo l’estrema gravità ed urgenza correlandola agli adempimenti burocratici per l’iscrizione scolastica, per l’acquisto del materiale didattico e per l’organizzazione privata di attività di sostegno, in relazione alla situazione di DSA;
Preso atto che la misura richiesta consiste nella rinnovazione del giudizio finale per l’ammissione alla classe successiva;
Ritenuto di poter concedere la misura richiesta sussistendo i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a.;
Ritenuto altresì che nessun danno deriva all’interesse pubblico dall’accoglimento della richiesta tenuto conto che essa ha carattere del tutto interinale, lasciando impregiudicati i poteri decisori del Collegio sia con riguardo alle spese della fase cautelare, sia con riguardo ad ogni decisione in rito e nel merito;
Ravvisata altresì l’opportunità di disporre l’acquisizione di dettagliata e documentata Relazione a firma del Dirigente scolastico in ordine al complessivo andamento scolastico dell’alunno ed alle misure compensative e dispensative poste in essere nei suoi confronti in relazione alla situazione di DSA;