TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-09-20, n. 201709841
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Pubblicato il 20/09/2017
N. 09841/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09284/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2016, proposto da:
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C R e G G, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73, come da procura in atti;
contro
Corecom Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali, Facebook, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio, blog “Roma Fa Schifo” in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del Sindacop.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di Giove 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
della nota del 1.06.2016 con la quale è stato affermato che il sito www.romafaschifo.com non è soggetto agli obblighi di iscrizione al ROC di cui alla delibera 666/08/cons dell’Agcom nonché per l’accertamento del silenzio inadempimento sul monitoraggio dell'attività del blog di cui sopra
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agcom e di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori l'Avv. G. Villani in sostituzione dell'Avv. C. Rienzi e l'Avvocato dello Stato G. Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, spedito a notifica il 28-29 luglio 2016, notificato il 2 agosto 2016 e depositato il 10 agosto 2016, l’Associazione CODACONS chiede l’annullamento della nota del CORECOM del Lazio datata 1° giugno 2016, recante la risposta all’istanza dell’Associazione volta a conoscere le generalità del proprietario del sito internet denominato “www.romafaschifo.com”.
Mediante detta nota il CORECOM ha reso noto che il sito in questione non risulta iscritto nel Registro degli Operatori della Comunicazione istituito dalla deliberazione n. 666/08/CONS dell’Agcom, e che non è tenuto al rispetto dei relativi obblighi.
2. – Con due motivi di ricorso il CODACONS denunzia la violazione dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 63 del 2012, di cui afferma l’applicabilità anche ai “blog”, con richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale norma alla luce degli articoli 3, 11 e 117 Cost. (primo motivo), nonchè la violazione dei principi comunitari di eguaglianza e non discriminazione (secondo motivo).
Con il terzo motivo, inoltre, il CODACONS chiede l’accertamento del silenzio inadempimento che l’Autorità Garante delle Comunicazioni, la Federazione Italiana Editori di Giornali e la Polizia Postale avrebbero illegittimamente serbato sulle istanze della ricorrente datate 3 maggio 2016 e 10 maggio 2016, con le quali l’Associazione invitava e diffidava “ le Autorità indicate in epigrafe a monitorare l’attività del suddetto blog e, tenendo conto del rilievo e dell’influenza che questo ha assunto negli ultimi anni presso la collettività, verificare che esso assuma e mantengano (sic) quei profili di trasparenza e indipendenza tali da assicurare un buon servizio alla Città di Roma ”.
3. – Con ordinanza n. 10929\16 del 4 novembre 2016 il Collegio, ritenuto che, ai sensi dell’art. 32 comma primo c.p.a., in caso di cumulo di azioni da trattare con riti diversi occorra seguire il rito ordinario, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo della camera di consiglio e la sua iscrizione nel ruolo ordinario.
4. - L’Agcom ed il CORECOM, evocati in giudizio, si sono costituiti, resistendo al ricorso con memoria, nella quale hanno evidenziato che la vicenda oggetto del presente giudizio è scaturita da un esposto indirizzato dal CODACONS alla Polizia Postale, contenente il medesimo quesito poi rivolto anche al CORECOM, e che, in quella circostanza, era stata condotta una istruttoria dalla quale era emerso che “www.romafaschifo.it” non sarebbe una testata giornalistica –come tale soggetta ai relativi obblighi-, bensì un “blog” nel quale chiunque lo desideri può esprimere la propria opinione in merito a questioni e problemi che riguardano la Città di Roma.
5. –L’Associazione ricorrente ha depositato due memorie.
In particolare, nella seconda di esse, ha replicato alle affermazioni delle Amministrazioni resistenti, sostenendo che la qualità di testata giornalistica di un dato sito internet deriverebbe non già dalla denominazione che il medesimo si è attribuito (qui, ad esempio, di “blog”), bensì dall’effettiva natura dei contenuti che vi sono pubblicati.
Ha poi ribadito una precedente istanza istruttoria relativa agli atti inerenti l’indagine svolta dalla Polizia Postale.
6. – In occasione della pubblica udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
In via preliminare, va ravvisata la astratta legitimatio ad causam della Associazione ricorrente, intesa quale titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte.
Invero, l’art.