TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-12-20, n. 202203691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-12-20, n. 202203691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203691
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2022

N. 03691/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01077/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S, Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A B, N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura - Dip.to Sviluppo Rurale - Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Associazioni Venatorie Siciliane Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Cantarella, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia pro tempore, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

-decreto assessoriale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2022/2023”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria in aperto contrasto con il parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA1 prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018 (di seguito:

PRFV

2013- 2018) nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., il 19/9/2022:

-del D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022 (modifiche al CV 2022-2023 Regione Sicilia con prolungamento dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 del termine finale di prelievo venatorio della tortora selvatica);

-della nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 a firma della dott.ssa R P, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”, nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotto di fatto la “CACCIA ALLA TORTORA”, già sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”).


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Ass.to Agricoltura - Dip.to Sviluppo Rurale - Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio e di Un.A.Ve.S.;

Visti gli atti di costituzione delle altre parti intimate e l’intervento ad opponendum delle ulteriori associazioni in epigrafe indicate;

Visto il Decreto presidenziale n. 1117/2022;

Vista l’ordinanza cautelare n. 467/2022;

Visto il decreto cautelare n. 503/2022;

Vista l’ordinanza cautelare n. 565/2022;

visto il decreto cautelare n. 559/2022;

Visto il Decreto presidenziale n. 561/2022;

Visto il Decreto presidenziale n. 1453/2022;

Vista l’ordinanza cautelare n. 579/2022;

Vista la memoria dell’Amministrazione regionale del 21/10/2022;

Vista la memoria dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani del 21/10/2022;

Vista la memoria di parte ricorrente del 21/10/2022;

Vista la memoria di replica della Federazione Italiana della Caccia – Consiglio Regionale della Sicilia, del 2/11/2022;

Vista la documentazione versata in atti dall’Avvocatura distrettuale dello Stato il 02/11/2022 in riscontro all’ordine istruttorio;

Vista la memoria di replica dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani del 2/11/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame l’associazione

WWWF

Italia e le altre associazioni Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli, l’Ente Nazionale Protezioni Animali,

LNDC

Animal Protection, Lega per l’Abolizione della Caccia, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il D.A. n. 17/GAB del 25/5/2022 e i relativi allegati avente ad oggetto il “ Calendario Venatorio 2022/2023 ”, con il quale l’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr.: All.

1 - artt. 4, 9, 12 e 13) i periodi e le specie dell’attività venatoria.

1.1 Le associazioni contestano che gli atti sopra indicati siano stati adottati, dall’Amministrazione regionale, in contrasto con il parere obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Riserva Ambientale, d’ora innanzi ISPRA, prot. n. 23712 del 28/04/2022;
nonché in contrasto con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-2018 nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale.

1.2 In particolare contestano l’illegittimità del calendario venatorio 2022/2023 nelle parti in cui:

a) autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico;

b) autorizza il prelievo venatorio della Quaglia a far data dal 21 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

c) autorizza l’apertura generale della stagione venatoria alla c.d. “piccola selvaggina” a far data dal 18 settembre 2022 anziché dal 1° ottobre 2022;

d) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica;

e) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile;

f) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 30 anziché al 10 gennaio 2023;

g) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 30 gennaio 2023, anziché al 31 dicembre 2022, o, in subordine, al 10 gennaio 2023;

h) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone, Porciglione al 30 anziché al 20 gennaio 2023;

i) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;

l) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022).

1.3 Le associazioni ricorrenti lamentano:

a. la violazione ed elusione della Direttiva Uccelli, della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii, nonché del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;

b. la difformità rispetto al parere ISPRA di cui alla nota prot. n. 23712 del 28/04/2022;

c. la difformità rispetto alle prescrizioni del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;

d. la difformità rispetto alle indicazioni tecnico-scientifiche degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia;

e. la violazione di giudicato discendente da anni di contenzioso con la P.A. regionale proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.

1.4 Con un unico articolato motivo di censura, sul quale si affrontano le tematiche relative alle singole specie sopra indicate nonché alle questioni relative alla preapertura e posticipata chiusura della caccia, le associazioni ricorrente contestano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 1- bis , 7, 10, 18 commi 1- bis e 2, e 19 della l. n. 157/1992, dell’art. 42 della l. n. 96/2010;
la violazione dell'art. 19, comma 1- bis , della l. reg. sic. n. 33/1997, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della direttiva 2009/147/CE, la violazione e la falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all’art. 191 TFUE, l’eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, nonché dello sviamento.

2. Con atti di intervento ad opponendum si sono costituite le seguenti associazioni: in data 28/6/2022 i Liberi Cacciatori Siciliani, l’ANCA e Associazione Italiacaccia Sicilia;
in data 05/07/2022 UN.a.ve.s;
in data 6/7/2022 la Federazione italiana della caccia;
in data 14/7/2022 l’Unione Associazione Venatorie Siciliane.

2.1 Resiste altresì l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. Con decreto presidenziale n. 1117/2022 è stata accolta la domanda di misure cautelari interinali.

3.1 Con ordinanza n. 467/2022 la domanda cautelare è stata accolta nei limiti di cui alla relativa motivazione, con particolare riferimento alle disposizioni impugnate che inerivano l’anticipata apertura del calendario venatorio per alcune specie.

3.2 In sede di appello cautelare, il C.G.A. si è dapprima espresso con decreto presidenziale n. 335 del giorno 1 agosto 2022, confermando l’ordinanza impugnata salvo che relativamente alla sospensione del calendario venatorio limitatamente al suo art. 10, “ dovendosi ritenere consentito l’addestramento dei cani, con le modalità e orari ivi previsti, dal 22 al 29 agosto ”;
quindi, con ordinanza collegiale n. 345/2022 del giorno 8 settembre 2022, il giudice di appello amministrativo ha in parte riformato e per la restante parte confermato l’ordinanza cautelare di prime cure, secondo quanto precisato nella relativa motivazione.

3.4 Nelle more, con decreto presidenziale n. 503 del 31/08/2022, è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di esecuzione in sede monocratica della misura cautelare concessa. Con ordinanza collegiale n. 565/2022 del 19/9/2022 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19/09/2022, le associazioni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il D.A. n. 33/GAB del 9 settembre 2022, pubblicato in pari data sul sito WEB istituzionale dell’Assessorato, avente ad oggetto “ Modifiche al Calendario Venatorio 2022/2023”, nella parte in cui l’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato il periodo di “apertura generale ” della caccia alla Tortora Selvatica, prevedendone il prelievo nel periodo 18 settembre – 31 ottobre 2022 (art. 2, primo profilo). Con lo stesso mezzo, sono stati altresì impugnati:

i) la nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 a firma della dott.ssa R P, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”, nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotto di fatto la “CACCIA ALLA TORTORA”, già sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”);

ii) le previsioni attualmente pubblicate sul “Portale Registro Venatorio Regionale” raggiungibile all’indirizzo web https://registrovenatorio.regione.sicilia.it.

4.1 Nel ricorso per motivi aggiunti le associazioni ricorrenti contestano la violazione del giusto procedimento, violazione di misure cautelari, violazione artt.

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