TAR Perugia, sez. I, ordinanza collegiale 2013-02-18, n. 201300078
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Testo completo
N. 00078/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2009, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore A M M, rappresentata e difesa dall'avv. U B, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;
contro
- Comune di Magione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G T, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 10;
- Provincia di Perugia, non costituita in giudizio;
nei confronti di
C D e D Cruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. C A F, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via XX Settembre, 76;
per l'annullamento
in parte qua , delle delibere del Consiglio comunale 22 aprile 2004 nn. 21 e 22, recanti il nuovo P.R.G. del Comune di Magione, limitatamente alle parti in cui vengono classificati edificabili (zone B e C) terreni boscati già vincolati dal P.T.C.P.; alle parti in cui viene superato il limite massimo di consumo di suolo previsto dall’art. 27, comma 4, della l.r. Umbria n. 27 del 2000 (P.U.T.); alle parti in cui è prevista l’edificabilità nei terreni della “lottizzazione Montalcino”, distinti al catasto del Comune di Magione al foglio n. 41, particelle nn. 264, 257, 275, 240, 212, 354, 211, 181, 304, 271, 355, 263; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Magione e della C D e D Cruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’associazione ricorrente, a tutela dell’interesse alla salvaguardia ambientale e paesaggistica di cui è soggetto esponenziale, impugna le delibere del Consiglio comunale di Magione nn. 21 e 22 in data 22 aprile 2009, di approvazione del nuovo P.R.G., nella parte in cui vengono classificati edificabili (zone B e C) terreni boscati già vincolati dal P.T.C.P., nella parte in cui viene superato il limite massimo di consumo di suolo previsto dall’art. 27, comma 4, della l.r. Umbria n. 27 del 2000 (P.U.T.), nonché nella parte in cui è prevista l’edificabilità nei terreni della “lottizzazione Montalcino”, distinti a catasto al foglio n. 41, particelle nn. 264, 257, 275, 240, 212, 354, 211, 181, 304, 271, 355 e 263.
Espone che sin dalla fase di adozione della variante generale numerose aree boscate vincolate dal P.T.C.P. sono state classificate o confermate dal Comune di Magione come zone edificabili B, di completamento residenziale, o C, di espansione residenziale. Ciò si evince dal raffronto tra le planimetrie allegate al nuovo piano regolatore-parte strutturale e gli allegati al P.T.C.P. (tra cui l’elaborato A.7.1, il repertorio alla scala 1:25000 ed i tematismi ripresi dalla carta forestale regionale), ed anche dall’esame degli aerofotogrammi a colori del territorio.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione del combinato disposto dell’art. 39, comma 7, lett. h) e k), delle norme di attuazione del P.T.C.P. e dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004.
Le norme, sia di legge, sia del P.T.C.P., rubricate impongono su boschi ed aree boscate un inequivoco vincolo di inedificabilità assoluta e di mantenimento delle caratteristiche boschive; ciò significa che nessun intervento che non sia quello conservativo (regime forestale del taglio ed analoghi) è ammesso per tali zone. Il Comune di Magione non poteva disporre diversamente, era anzi tenuto ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni, prevalenti, del P.T.C.P. La nozione di area boscata è offerta dall’art. 39, comma 7, del P.T.C.P., che fa rinvio all’allora vigente art. 146, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 490 del 1999 (attuale art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004), senza richiamare le deroghe enucleate nel secondo comma. Si intende dire che dalla legge Galasso al codice dei beni culturali sono esclusi i vincoli con riguardo ai terreni che, all’entrata in vigore della legge (6 settembre 1985), erano qualificati negli strumenti urbanistici come zone A e B, vale a dire come centri storici e zone parzialmente edificate. Si tratta di una disposizione di rispetto per i piani regolatori del 1985 che però il P.T.C.P. non ha inteso recepire.
2) Violazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, lett. c), della l.r. n. 28 del 2001 e dell’art. 146 del