TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100354
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00354/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2011, proposto da
Orinvest s.r.l. e Namira s.g.r. p.a., rappresentate e difese dall’avv. Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 2/11;
contro
il Comune di Sestri TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti di approvazione della variante al PUC di Sestri TE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sestri TE e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le società Orinvest s.r.l. e Namira s.g.r. p.a. (società di gestione del risparmio per azioni, n.d.r.), proprietarie, nel comune di Sestri TE, di immobili facenti parte delle “aree ex FIT” (trattasi di un vasto compendio immobiliare sito in prossimità del centro cittadino, già occupato da un insediamento industriale dismesso, oggetto di un programma di riqualificazione urbana avente valore di piano urbanistico attuativo), hanno impugnato gli atti del procedimento di approvazione della variante al piano urbanistico comunale di Sestri TE ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008, n. 1 (programmazione dell'offerta turistico-ricettiva), e, segnatamente, la deliberazione di giunta regionale 30.11.2010, n. 1422, di approvazione della variante, nella parte in cui è stata respinta la loro richiesta di incrementare da 3.300 a 6.000 mq. la superficie della struttura alberghiera prevista nel comparto UA3 del P.R.U., ovvero, in subordine, di non sottoporre la realizzanda struttura a vincolo alberghiero, in ragione della non sostenibilità economica della struttura ricettiva prevista dal P.R.U., secondo le osservazioni presentate alla deliberazione C.C. 29.10.2009, n. 93, di adozione della variante.
Le richieste e le osservazioni delle società ricorrenti sono state respinte sul rilievo che, in quanto relative ad una struttura ricettiva prevista ma non ancora realizzata né assentita, esse esulerebbero dal campo di applicazione della cosiddetta variante alberghiera di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 1/2008.
A sostegno del gravame hanno dedotto