TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-07, n. 202400199
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 00199/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2023, proposto da
C V L, R L e M L, rappresentati e difesi dall'avvocato T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Catanzaro cron. n.2586/2019 dell’8 agosto 2019, n. 1199/2019 RGVG, avente ad oggetto condanna per equo indennizzo ex L. P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 il dott. I C e udito per le parti ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- i sig.ri C V L, R L e M L agiscono in questa sede, ex artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento di €. 4.500,00 a titolo di equo indennizzo, suddiviso in favore dei ricorrenti, jure successionis, in ragione di € 1.500,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 581 cod. civ., oltre alla refusione delle spese e competenze del procedimento liquidate in € 27,00 per spese ed € 560 per competenze legali, oltre accessori di legge;
- i ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurare del relativo inadempimento;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- le parti ricorrenti hanno inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art.