TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-24, n. 202400595

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-24, n. 202400595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400595
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00595/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V F, R F e C F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), Agenzia Entrate - Riscossione di Brindisi e AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata, ex art. 77, del D.P.R. del 29/9/1973 n. 602 e ss.mm.ii., dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi il 22/6/2022, su un immobile di proprietà del ricorrente a fronte del mancato pagamento della somma complessiva di € 917.686,83, dovuta a titolo di prelievo supplementare per c.d. “quote latte” riferite agli anni 2000, 2006 e 2007, indicate nella cartella di pagamento n. -OMISSIS- notificata il 16/3/2015, con contestuale invito a provvedere all’immediato ed integrale pagamento della predetta somma di € 917.686,83, oltre spese esecutive di € 920,37;

b) nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 26 ottobre 2022 e depositati in giudizio il 2 novembre 2022:

- della successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata, ex art. 77, del D.P.R. del 29/9/1973 n. 602 e ss.mm.ii., dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi il 18-30/9/2022, sul predetto immobile e per le predette somme;

- nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), dell’Agenzia Entrate - Riscossione di Brindisi e dell’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 7 dell’11/01/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. R. Francioso per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle controparti il 27 luglio 2022 e depositato in giudizio in pari data, l’odierno ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata, ex art. 77, D.P.R. del 29/9/1973 n. 602 e ss.mm.ii., dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi il 22/6/2022, su un immobile di proprietà del ricorrente, a fronte del mancato pagamento della somma complessiva di € 917.686,83, dovuta a titolo di prelievo supplementare per c.d. “quote latte” riferite agli anni 2000, 2006 e 2007, indicate nella cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata il 16/3/2015, con contestuale invito a provvedere all’immediato ed integrale pagamento della predetta somma di € 917.686,83, oltre spese esecutive di € 920,37, nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale.

2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Inesistenza giuridica e nullità assoluta e insanabile della notificazione delle comunicazioni AG.E.A. per violazione degli artt. 25 e 26, D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 8 quinquies, comma 10 bis, della Legge n. 33/2009.

Con questo primo fascio di censure, il ricorrente lamenta che “ la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recapitata al signor -OMISSIS- è stata effettuata da soggetto sicuramente non munito del relativo potere ”, in quanto l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non sarebbe annoverata tra i “ soggetti abilitati” alla notificazione della cartella di pagamento , “indicati tassativamente ” dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, “ per cui deve ravvisarsi la giuridica inesistenza dell'atto di notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria .”.

Inoltre, il ricorrente lamenta che la notificazione a mezzo posta della predetta comunicazione sarebbe avvenuta senza le formalità prescritte dagli artt. 148 e 148 c.p.c. e dall’art. 3 della Legge del 20 novembre 1982, n. 890, come provato dalla circostanza che: “ La comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di vaglio giurisdizionale, porta la relata, sul frontespizio, lasciata in bianco costituendo ciò la violazione dell’art. 148 c.p.c. e un vizio di legittimità che inficia, per nullità derivata, la cartella stessa. ”.

2.2 Prescrizione quinquennale dei prelievi latte sulle consegne - conseguente inefficacia del titolo esecutivo.

Con questo secondo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente, sul presupposto che il diritto di credito al pagamento del prelievo supplementare sulle cc.dd. “quote latte” (così come quello agli interessi maturati sulla medesima somma) si prescrive in cinque anni ex art. 2948, n. 4., c.c., deduce che la somma pretesa da AG.E.A. si sarebbe prescritta, essendo decorsi più di 5 anni sia dal momento in cui il predetto credito è maturato (cioè dalle consegne delle quote latte eccedenti avvenute, rispettivamente, nel 2000, nel 2006 e nel 2007), sia dalla (peraltro contestata) notifica, avvenuta il 16/3/2015, della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, senza che vi sia “ prova di eventuali atti interruttivi posti in essere sia antecedentemente che successivamente alla notifica della cartella, asseritamente avvenuta il 16.03.2015. ”.

Per cui “ accertata l’estinzione del credito addotto, che costituisce il titolo esecutivo azionato in executivis, è d’obbligo ritenere l'illegittimità dell'intera procedura di espropriazione immobiliare avviata in forza di quell’intimazione ”, ex art. 474 c.p.c..

2.3 Violazione di legge (art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 della Costituzione) - carenza di motivazione.

Con questo terzo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente, premesso di non aver mai ricevuto la predetta comunicazione del 15/3/2015, lamenta che: “ L’ingente importo asseritamente preteso e indicato, sembrerebbe derivante in parte per sorte capitale e in parte per interessi ”, posto che “ nell’atto oggi impugnato l’Agenzia non ha fornito alcun dettaglio circa il relativo calcolo che possa consentire di comprendere l’effettivo periodo in relazione al quale sono stati addebitati tali interessi e il tasso applicato .”. Con la conseguenza che, specie con riferimento agli interessi, il ricorrente cita giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’obbligo motivazionale posto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e recepito, in ambito tributario, dall’art. 7 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), deve “ritenersi disatteso nel caso in cui, mancando l’indicazione del tasso, della decorrenza e del metodo di calcolo, il contribuente non sia stato posto nella condizione di calcolare la correttezza della imputazione operata dall’amministrazione (ex multis Cass. civ., sez. trib., n. 9799/2017 e 24933/2016). ”.

2.4 Violazione della normativa comunitaria per quanto riguarda la fase di determinazione del prelievo supplementare a seguito dell’avvenuta compensazione nazionale.

Con quest’ultimo fascio di motivi di doglianze, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 1, comma 8, del D.L. dell’1/3/1999 n. 43, convertito con modificazioni dalla Legge n. 118/1999, per aver utilizzato un criterio di riassegnazione delle quote latte rimaste inutilizzate tra i produttori che hanno, invece, superato i rispettivi quantitativi di riferimento diverso da quello proporzionale, in tal modo violando l’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento Europeo n. 3950/1992, come accertato da diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la conseguenza che il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote-latte applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario.

Inoltre, il ricorrente rammenta che la Corte di giustizia della U.E., Sezione II, 13 gennaio 2022, C-377/19, ha chiarito che l’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (Decreto-Legge del 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 maggio 2003, n. 119 e Decreto-Legge del 24 giugno 2004, n. 157 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 agosto 2004, n. 204) per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

E, poiché con siffatta sentenza – sostiene il ricorrente – la Corte di Giustizia della U.E. ha accolto il “ ricorso presentato da diversi allevatori italiani

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi