TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-30, n. 201301070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-30, n. 201301070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201301070
Data del deposito : 30 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03833/2006 REG.RIC.

N. 01070/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03833/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3833 del 2006, proposto da:
M G M, rappresentato e difeso dagli avv. C S, R S, A P, D P, con domicilio eletto presso l’avv. Basilio Perugini in Roma, v.le Angelico, 301;

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento

del diritto ad essere inserito nel Ruolo dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l’attribuzione di una qualifica correlata al quella posseduta di dirigente superiore con conseguente rettifica dello stesso ruolo e ricostruzione della carriera


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, ingegnere dei Vigili del Fuoco, chiede la rettifica del ruolo dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché inquadrato come primo dirigente invece che nella qualifica corrispondente a quella di dirigente superiore nonché la ricostruzione della sua carriera.

In particolare, da primo dirigente dei vigili del fuoco passava nel 1983 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove prestava servizio fino al 2000. Nel frattempo, nel 1990, veniva inquadrato dirigente superiore. Successivamente transitato su designazione dell’Ufficio del Ruolo Unico della dirigenza al Ministero del Lavoro, vi prestava servizio dal 2001 al 2004. A seguito dell’abolizione del Ruolo Unico della dirigenza, chiedeva di optare nel ricostruito ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio. Tale richiesta non veniva accolta. La stessa Presidenza gli richiedeva invece di fare l’opzione nell’Amministrazione presso la quale aveva fatto accesso alla dirigenza, ovvero il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco. Egli dunque accettava il 23.8.2004 la proposta di inquadramento presso l’Amministrazione di origine e l’incarico di Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.

Successivamente il Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel febbraio 2005 comunicava: di non ritenere sussistente la continuità di servizio presso la stessa Amministrazione;
di non voler applicare la legge 145/2002;
che la sua era stata una riammissione in servizio e non una mobilità infraministeriale.

Il 13 ottobre 2005 con d.lgs n. 217 veniva istituito il Ruolo dei Dirigenti Superiori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una dotazione organica di 35 posti nel quale il ricorrente non veniva inquadrato.

Nel ricorso propone come motivo di gravame la mancata applicazione della legge n. 145/2002 e del d.lgs. n. 343/2003, in particolare con riferimento al mancato riconoscimento della continuità di servizio e della qualifica di dirigente superiore posseduta.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 10.11.2012, senza depositare documenti e memorie.

Il ricorrente ha depositato per ultimo una memoria l’11.10.2012.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 14 novembre 2012.

DIRITTO

Il ricorrente sostiene che avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti dei Vigili del Fuoco con la qualifica di dirigente superiore in quanto egli, in virtù della ricostruzione della sua carriera e della conseguente riconosciuta continuità della stessa, avrebbe già rivestito la suddetta qualifica a seguito della promozione intervenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al suo caso, in sostanza si sarebbero dovute applicare le disposizioni di cui alla legge n. 145/2002 e al d.lgs. n. 343/2003.

In particolare, l’art. 2 del d.lgs n. 343/2003, nell’aggiungere il comma 5 bis all’art. 9 della legge 303/1999, avrebbe previsto che il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio deve ritenersi equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.

Il ricorrente ha notificato il presente ricorso in data 4.4.2006 mentre la nota con la quale la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha comunicato che non intendeva riconoscere la continuità di servizio, e dunque di non voler applicare la legge n. 145/2002 né il d.lgs. 343/2003, è pervenuta allo stesso il 16.2.2005.

Egli dunque avrebbe dovuto proporre gravame avverso tale interpretazione dell’Amministrazione intimata nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge n. 1034/71, configurandosi comunque la sua posizione giuridica come di interesse legittimo. Tale impugnazione tuttavia non è stata proposta avverso il citato provvedimento del 16.2.2005.

Pertanto, il ricorso è inammissibile in ragione della circostanza che il ricorrente non ha impugnato l’atto con cui non gli è stata riconosciuta la continuità di servizio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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