TAR Venezia, sez. II, sentenza 2012-03-29, n. 201200461
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N. 00461/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2010 REG.RIC.
N. 01123/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L P, Riccardo Corra', G R, D S, M B, Vesmar Soc. Coop., Trasbagagli Cooperativa, rappresentati e difesi dall'avv. V F, con domicilio eletto presso V F in Venezia, Santa Croce, 269;
contro
Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A I, G G, M.M. Morino, M B, N O, G V, con domicilio eletto presso l’Avv.ra Civica in Venezia, San Marco 4091;
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Chiaia, Roberta Brusegan, Katia Maretto, con domicilio eletto presso Roberta Brusegan in Venezia, c/o Prov. Venezia - S. Marco, 2662;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Tiziano Fanello, Massimo Mingardi, Alessio Causin, Stefano Galante, Marco Guarinoni, Filippo Costantini, Gianfranco Aldrigo, Andrea Mazzega, Stefano Carrer, Cristiano Dal Zennaro, Fabio Bernardi, Andrea Dalla Pieta', Daniele Bevilacqua, Matteo Dal Zennaro, Manuele Lanza, Alessandro De Piccoli, Roberto Rizzi, Francesco Ranuffi, Roberto Caratti, Mario Todesco, Mario Gasparini, Giorgio Passaler, Davide Tiozzo, Manolo Forzutti, Alessandro Carraro, rappresentati e difesi dagli avv. Stella Gidoni, Andrea Pavanini, con domicilio eletto presso Stella Gidoni in Mestre, via Torino N. 186.
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011, proposto da:
M V, S R, E C, G R, M S, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Vianello, con domicilio eletto presso Riccardo Vianello in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G G, A I, N O, G V, M B, con domicilio eletto presso l’Avv.ra Civica in Venezia, San Marco 4091;
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberta Brusegan, Giuseppe Roberto Chiaia, Katia Maretto, con domicilio eletto presso Roberta Brusegan in Venezia, c/o Prov. Venezia - S. Marco, 2662;
nei confronti di
Daniele Penso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 301 del 2010:
delle deliberazioni del consiglio comunale di Venezia 12 ottobre 2009, n. 121, e 9 novembre 2009 n. 137, nella parte in cui dispongono l'adozione della modifica dell'art. 10 comma X, del vigente "Regolamento comunale in attuazione alla Legge Regionale n. 63 del 30.12.1993", nonché di ogni altro atto ad esse collegato per ragioni di connessione o presupposizione, ivi compreso il verbale della commissione consultiva comunale, ex art. 16 L.R. n. 63/93, n. 4/2009 in data 2.7.2009 ed ogni altro istruttorio;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, depositati il giorno 8 aprile 2011:
in parte qua, delle deliberazioni del consiglio provinciale di Venezia 14 dicembre 2010, n. 104, che ha approvato con modifiche le deliberazioni del consiglio comunale n. 121 e n. 137 del 2009, e 14 dicembre 2010, n. 103, la quale ha approvato con modifiche la deliberazione del Consiglio comunale 23 marzo 2009, n. 30;
nonché della deliberazione della giunta comunale di Venezia 27 gennaio 2011, n. 21, che ha indetto concorso pubblico per il rilascio di 25 nuove licenze di taxi acqueo;
nonché quanto ai II motivi aggiunti, depositati in data 27 Giugno 2011:
della delibera del Dirigente Settore Trasporti del Comune di Venezia n. 1024/2011 con la quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.21/2011, è stato approvato il bando e indetto il concorso pubblico sopra citato.
Quanto al ricorso n. 1123 del 2011:
della determinazione n.1024/2011 del Direttore del Settore Trasporti del Comune di Venezia, pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 01.04.2011 sino al 02.05.2011, con la quale è stato approvato il Bando di Pubblico Concorso per soli titoli per il rilascio di 25 licenze per l'esercizio del servizio di pubblico trasporto non di linea taxi effettuato con natante a motore di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 27.01.2011;dell'annullamento dell'art.2 del Regolamento Comunale in attuazione della L.R.30.12.1993 n.63 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.239/1994 e dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 39945/IV del 28.9.21995 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori Fedato per i ricorrenti, Ongaro per il Comune intimato, Brusegan per la Provincia di Venezia e Zambardi per Fanello Tiziano ed altri.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel corso dell’anno 2006 il Comune di Venezia aveva avviato un’attività di concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate che dava luogo ad un documento di intesa siglato il 21 Luglio 2006 e che veniva recepito nella “linee guida per l’adozione di misure specifiche per il traffico acqueo”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 22 Settembre 2006.
In attuazione del documento d’intesa sopra citato il Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n.121 del 12 Ottobre 2009 modificava gli art. 10 e 11 del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993 relativo “ai servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna di Venezia” con riguardo al numero dei natanti da adibire al servizio di taxi Acqueo.
Con la delibera del 12 Ottobre n. 121, e con la delibera del 09 Novembre 2009 n. 137 (quest’ultima attuativa della prima), il Comune di Venezia adottava ulteriori modifiche al Regolamento comunale con riferimento al numero dei natanti da adibire al servizio di taxi acqueo e alla composizione della Commissione di Concorso.
In seguito interveniva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 2010 con la quale si ratificava il protocollo d’intesa raggiunto e la delibera n. 135 del 2010 che, a sua volta, apportava ulteriori modifiche al regolamento comunale.
Il Comune di Venezia, con delibera del 27 Gennaio 2011 n.21, approvava l’indizione di un pubblico concorso, per soli titoli, finalizzato al rilascio di n.25 licenze per l’esercizio del servizio di taxi acqueo.
I Sig.ri L P, R C, G R, D S, M B, la Vesmar Soc. Coop. e la Cooperativa Tranbagagli impugnavano con ricorso (Rg. nr. 301/10) sia, la delibera n. 121 del 12 Ottobre 2009 sia, la delibera del 09 Novembre 2009 n. 137 (quest’ultima attuativa della prima).
Con successivi motivi aggiunti, in data 14 Maggio 2011, i ricorrenti impugnavano la deliberazione n.104 del 14/12/2010 del Consiglio Provinciale di Venezia, che ha modificato e approvato le deliberazioni del consiglio Comunale n. 121 e 137;la delibera del Consiglio Provinciale di Venezia n.103 del 14/12/2010, che ha approvato con modifiche alla delibera del Consiglio Comunale del 29 Marzo n.30 e, ancora, la delibera n.21 del 2011 con cui il Comune di Venezia aveva indetto il concorso pubblico per l’assegnazione di 25 licenze. Venivano altresì impugnate le delibere n. 107/2010 e 113/2010 e 136/2010 con le quali Comune e Provincia avevano ratificato il protocollo d’intesa relativo al trasporto acqueo di persone in servizio pubblico non di linea.
Con la proposizione di nuovi e successivi motivi aggiunti (sono i secondi in ordine di tempo) i ricorrenti procedevano altresì all’impugnazione della Deliberazione del Dirigente Settore Trasporti del Comune di Venezia n. 1024/2011 con la quale era stato indetto il concorso pubblico per il rilascio di 25 nuove licenze.
Nel giudizio si costituivano rispettivamente il Comune e la Provincia di Venezia, entrambi a sostegno della legittimità degli atti emanati.
Sempre nel giudizio di cui al numero Rg. 301/2010 intervenivano ulteriori ricorrenti (intervento ad opponendum) sostenendo sia, l’infondatezza nel merito sia, ancora, l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (in quanto il ricorso sarebbe stato proposto da soggetti non titolari di licenza taxi).
Con l’ordinanza cautelare del 21 Aprile 2011 n. 375/11, ed in conseguenza degli esiti dell’Udienza Camerale, questo Tribunale concedeva un termine agli intervenienti affinchè questi ultimi presentassero la documentazione giustificativa ex art.50 cpa. e, ciò, in quanto non risultava dimostrata la prova circa la legittimazione ad intervenire. Con la stessa Ordinanza questo Tribunale aveva sospeso, temporaneamente – ed in considerazione della necessità di acquisire la documentazione di cui sopra -, la deliberazione n.21 del 2011 con la quale era stato indetto il pubblico concorso. La sospensione degli effetti veniva disposta sino alla data successiva dell’udienza, prevista per il 04 Maggio 2011.
In data 29 Aprile 2011 venivano depositati i titoli degli intervenienti relativi allo svolgimento del ruolo di “Sostituto Collaboratore” in quanto diretto a svolgere le mansioni di sostituto alla guida, unitamente alla documentazione attestante la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle 25 licenze.
Nell’atto di intervento si dimostrava come i soggetti in questione avessero titolo per aspirare al rilascio delle licenze oggetto del bando e, quindi, risultassero pienamente legittimati ad intervenire nel ricorso.
Nell’udienza camerale del 04/05/2011 (ord. Nr. 771/11) questo tribunale respingeva le richieste di tutela cautelare dei ricorrenti.
In data 10 Agosto 2011 il Comune di Venezia depositava un’”istanza di prelievo e cambio di sezione“ affinchè il ricorso RG nr. 301/10 venisse trattato unitamente a quello RG 1123-2011 proposto dal Sig. V M contro il Comune di Venezia, ricorso, quest’ultimo, già in origine assegnato alla seconda sezione di questo Tribunale .
Era stato infatti depositato il ricorso Rg. nr. 1123/2011 da parte dei Sig.ri M V, S R, E C, G R e M S, diretto ad impugnare la determinazione n. 1024/2011 del Direttore Settore Trasporti del Comune di Venezia, pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 01/04/2011, con la quale era stato approvato il bando di Pubblico concorso per soli titoli per il rilascio di 25 licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea taxi, effettuato con natante a motore e, ancora, dell’art. 2 del regolamento comunale di attuazione della L.r. 30-12-1993 n. 63.
All'udienza del 01 Marzo 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
In primo luogo i ricorsi così come sopra specificati vengono riuniti in considerazione dell’evidente connessione oggettiva.
Entrambi i ricorsi proposti (e quindi sia il ricorso RG nr. 301/2010 che il ricorso RG nr. 1123-2011) devono essere respinti in quanto infondati per i motivi di seguito precisati.
Per quanto attiene il ricorso RG nr. 301/2010 va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere, eccezione proposta dai soggetti intervenienti ad oppendum e nei confronti dei ricorrenti.
Gli intervenienti sostengono che i ricorrenti non risulterebbero titolari di una licenza taxi.
La questione è stata appurata nel corso dell’udienza camerale del 04 Maggio 2011 a seguito della quale questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 771/11. Sul punto si è acclarato che il solo Sig. R C è titolare di una licenza taxi, mentre gli altri ricorrenti (L P, G R, D S, M B, Vesmar Soc. Coop. e Cooperativa Tranbagagli) svolgono un’attività analoga, ma differente nei presupposti e, cioè, quella del noleggio delle imbarcazioni per trasporto persone. Quest’ultima attività presuppone un diverso titolo abilitativo che, a sua volta, è diretto all’esercizio di un’attività “libera” sia, nelle modalità di svolgimento sia, nella determinazione dei corrispettivi.
Sul punto è da condividere il costante orientamento della Giurisprudenza Amministrativa (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 27-07-2011, n. 4507) in base al quale “nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'annullamento dell'atto impugnato, sicchè sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non può trarre alcun concreto vantaggio ..(conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. II, n. 3417/2005)”.
La mancanza nei ricorrenti (ad eccezione del Sig. Corrà) del requisito della licenza taxi comporta che gli stessi ricorrenti risultano del tutto privi dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c..
Nei confronti degli stessi non deriverebbe non solo nessun beneficio dall’annullamento del provvedimento che incrementa il numero delle licenze disponibili e, ciò, nei confronti dei soggetti che non sono, già al momento di presentazione del ricorso, titolari di una licenza.
Non va accolta tuttavia l’ulteriore censura, posta in essere sempre dagli intervenienti, relativa alla mancanza di interesse a ricorrere che vorrebbe estendere anche al Sig. Corrà la mancanza di detto presupposto, rilevando come gli attuali possessori di licenze taxi non verrebbero pregiudicati dalla concessione delle nuove licenze in quanto solo con riferimento a queste ultime è previsto nel bando che i vincitori dichiarino di obbligarsi ad utilizzare natanti tali da consentire l’accesso ai servizi di trasporto alle persone a mobilità ridotta.
Anche quest’ultima eccezione non è da accogliere in quanto risulta del tutto evidente che l’obbligo di cui si tratta nulla ha che vedere con il venir meno dell’interesse del Sig. Corrà ad ottenere l’annullamento dell’ampliamento del numero delle licenze, provvedimento quest’ultimo che, in quanto tale, è comunque suscettibile di incidere, almeno in astratto, anche sulla situazione del singolo titolare di una licenza. Questo Collegio ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per pronunciare l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse a ricorrere, così come previsto dall’art. 35 lett.b), nei confronti dei Sig. ri L P, G R, D S, M B, Vesmar Soc. Coop. e Cooperativa Tranbagagli.
Pur rilevato quanto sopra, ed in considerazione del sussistere della titolarità ad agire nei confronti pur di un unico soggetto ricorrente, questo Collegio ritiene necessario comunque procedere ad un esame nel merito delle singole eccezioni addotte avverso i provvedimenti impugnati.
1. Per quanto attiene il primo motivo del ricorso (RG. 301/11) il ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione sia dell'art. 12 comma 4-5 della Legge regionale 30 dicembre 1993 n.63 sia, ancora, dell'articolo 33 primo comma del regolamento comunale, nella parte in cui definiscono i criteri per la fissazione del numero delle licenze ed autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione comunale nell’adottare le delibere di ampliamento impugnate non abbia esaurito le valutazioni richieste sia, l’art. 12 quinto comma sia, dall’articolo 13 primo comma del regolamento, nella parte in cui prevedono che il numero complessivo delle licenze ed autorizzazioni dovranno tenere conto "delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore" e "delle essenziali esigenze di tutela ambientale".
In realtà da un semplice esame della deliberazione del Consiglio comunale n.121 del 12 ottobre 2009 risulta, al contrario, evincibile la presenza di un diffuso ed articolato riferimento all’esistenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari richiesti dalle disposizioni sopra citate.
Si fa riferimento ad un precedente studio del COSES che aveva ritenuto l’ipotesi di 300 nuovi titoli autorizzativi “rispettosa delle compatibilità previste dalla L.reg. 63/93 in ordine alla regolarità del servizio, alle strutture di approdo e alla remunerazione dell’attività lavorativa e, ciò, anche in considerazione dell’aumento degli arrivi (pari al 38% nel periodo 2000-2008) e del completamento della stazione aeroportuale e, ancora, della riorganizzazione del servizio taxi articolato sulla base delle 24 ore.
Per quanto attiene al profilo ambientale, si è rilevato che lo stesso art. 33 del Regolamento comunale (disposizione intitolata "Rideterminazione dei contingenti per licenze ed autorizzazioni”) prevede che, eventuali variazioni delle licenze, saranno subordinate alla "maggiore diffusione territoriale delle stazioni taxi con priorità per la Stazione Aeroportuale" e alla "definizione ed attivazione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi e la loro velocità".
Risulta pertanto evidente come malgrado l’avvenuta adozione di un atto a contenuto generale (così come è possibile qualificare la delibera in questione ai sensi dell’art. 3 della L. n.241/90) il Comune si sia adoperato ad esplicitare sia, il percorso logico deduttivo alla base della delibera sia, le esigenze e i motivi in base ai quali riteneva di modificare la L. reg. n.63/1993.
Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono peraltro del tutto coerenti con quanto previsto sul punto dal regolamento comunale e con la legge regionale sopracitata.
Sono, altresì, da rigettare le censure in base alla quale la delibera risulterebbe viziata in quanto la scelta di aumentare il contingente risulterebbe contrastante con gli obiettivi di contenimento del “moto ondoso” perseguiti dall’Amministrazione Comunale. Sul punto è lo stesso Comune a ricordare che il Piano del 2006 contiene le "linee guida per l’'adozione di misure specifiche per il traffico acqueo" e, a tal fine, si ricorda come sia poi avvenuta l’introduzione di un sistema diretto a garantire la sostenibilità fisica ed ambientale del centro storico della Città denominato “Argos”, finalizzato al controllo del numero dei natanti ed all'ingresso della zona a traffico limitato.
2. E’ da rigettare anche la censura (di cui al secondo punto del ricorso) in base alla quale si sostiene l’assenza delle condizioni previste dall’art. 33, secondo comma, del Regolamento Comunale per la variazione del contingente del servizio di taxi acqueo, condizioni al verificarsi delle quali lo stesso Regolamento subordina le variazioni del numero delle licenze.
In realtà proprio da un’attenta lettura della delibera n. 121 risulta evidente come l’Amministrazione abbia dato conto del verificarsi di tutte le condizioni previste dalla norma.
Il Comune ha, infatti, argomentato sulla "maggiore diffusione territoriale delle stazioni di taxi con priorità per la stazione Aeroportuale" e, ciò, nel momento in cui ha affermato che la delibera di Giunta Comunale n. 533 del 05 Agosto 2008 ha raddoppiato il loro numero e ridefinito la localizzazione in prossimità dei siti di elevata attrazione di interessi e concentrazione delle funzioni”;sempre il Comune di Venezia ha argomentato in merito alle verifiche sull'uso del tassametro avviate dalla Polizia Municipale e, in ciò, anche nella parte in cui ha ricordato sia, l’operazione di programmazione delle nuove tariffe e di sigillatura dei 280 tassametri sia, ancora, laddove si è avuto cura di ricordare il numero di controlli eseguiti (nel periodo settembre 2008/luglio 2009 pari a 1.377);il Comune si è pronunciato con riferimento alla definizione di un sistema di controllo della movimentazione dei mezzi (ora istituito e denominato Argos), ricordando sia, l’attuazione e le finalità del sistema sia, nel contempo, le infrazioni rilevate.
La delibera impugnata contiene inoltre un riferimento al presupposto, di cui al quarto interlinea dell'articolo 33 secondo comma del Regolamento, disposizione quest’ultima relativa alla "potenza massima motrice installata a bordo part a 100 cv" e, ancora, all’uso del tassametro così come del presupposto relativo all’"impiego di mezzi con i requisiti di cui all'art.21 del regolamento della Provincia di Venezia".
Il Comune di Venezia ha altresì motivato anche per quanto attiene l’esistenza della condizione, anch'essa prevista dall'articolo 33, secondo comma, del Regolamento comunale, relativa alla "rigorosa verifica dell'organizzazione del lavoro per turno unico comprendente tutti i titolari di licenza".
Ricorda, infatti, la stessa parte resistente che il servizio di taxi viene svolto ormai secondo un rigoroso regime di turno unico, turnazione che peraltro è stata predisposta dall'Amministrazione con i provvedimenti di Giunta n.753 del 14/12/2008 e n.269 del 29/05/2009.
Ma la delibera ha cura di motivare anche riguardo al rispetto del presupposto della tutela ambientale di cui all’art. 12 della L. Reg. n. 63/1993 e, ciò, nella parte in cui prevede che “la maggiore diffusione territoriale delle stazioni comunali taxi consente una corrispondente distribuzione fluidificazione del traffico acqueo connesso all’esercizio del servizio taxi e che l’aumento del contingente viene ad inserirsi in un quadro assai rigoroso in ordine alle limitazioni della velocità ed ai sistemi di controllo per il rispetto delle stesse tale da consentire il rispetto del fenomeno del moto ondoso”.
Sempre con riferimento all’art. 12 comma 4-5 sopra citato va ricordato, altresì, che l’Amministrazione comunale ha verificato l’esistenza degli standards riferiti alla regolarità e alla presenza dei servizi in relazione alla domanda;al rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi;alla remunerazione per l’attività lavorativa degli addetti.
Sulla base di quanto sopra risulta pertanto del tutto evidente come siano rispettati i presupposti che rendono ammissibile la variazione dei contingenti delle licenze in questione.
3. Il terzo, ed ultimo, ordine di motivi proposto dalla parte ricorrente è basato su una presunta illogicità ed incongruità della deliberazione impugnata, in relazione alla quale viene contestato la metodologia seguita dal Coses nell'elaborazione dell'istruttoria.
Sul punto va ancora una volta rilevato come dette argomentazioni non attengano a presunti profili di illegittimità dell’atto impugnato, bensì al merito delle scelte amministrative, come tali insindacabili, salvo che per illogicità manifesta, palesemente insussistente nel caso di specie.
Una volta verificata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 33 comma 2 del regolamento comunale ne consegue come deve ritenersi pienamente logica e coerente, con le previsioni normative, la deliberazione di aumento del contingente di licenze dei taxi acqueo.
Dall’esame della delibera impugnata, dalla lettura dei documenti di intesa sottoscritti tra le parti, risulta inoltre del tutto evidente come il Comune di Venezia abbia posto in essere la necessaria istruttoria, propedeutica a implementare il numero delle licenze rispetto al contingente deliberato al 1999.
Il motivo di impugnazione deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.
4. E’ altresì infondata l’impugnativa proposta con i primi motivi aggiunti. Con questi ultimi i ricorrenti hanno impugnato sia, la deliberazione n.104 del 14/12/2010 del Consiglio Provinciale di Venezia - che approvava le deliberazioni del consiglio Comunale n. 121 e 137 - sia, la delibera del Consiglio Provinciale di Venezia n.103 del 14/12/2010 sia, ancora, la delibera n.21 del 2011 con cui il Comune di Venezia ha indetto il concorso pubblico per l’assegnazione di 25 licenze;si sono impugnate, altresì, la delibera n. 107/2010, la n. 113/2010 e la delibera n. 136/2010 con la quale il Comune e la Provincia hanno ratificato il protocollo d’intesa relativo al trasporto acqueo di persone in servizio pubblico non di linea e, ancora, la delibera n. 135 del 17/11/2010 nella parte in cui adotta nuove modifiche all’art. 10 del “Regolamento Comunale in attuazione delle L. Reg. n.63/1993.
Sul punto va rilevato che malgrado la molteplicità dei provvedimenti impugnati non siano stati dedotti da parte ricorrente vizi ulteriori e differenti rispetto a quelli già prospettati con il ricorso principale e, ciò, nemmeno per quanto attiene alla delibera di indizione del concorso per l’assegnazione delle 25 licenze. Ci si limita ad affermare l’esistenza di un’illegittimità derivata rispetto agli atti in origine impugnati, affermando, ancora, che i nuovi provvedimenti adottati avrebbero “sostanzialmente amplificato i profili di illegittimità già evidenziati rendendo ancora più stridente il già denunziato contrasto”.
La censura non è fondata. Si rileva, infatti, come l’insussistenza dei vizi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale abbia l’effetto di far necessariamente venir meno l’illegittimità derivata.
Si consideri ancora come la parte ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato la presunta “amplificazione dei vizi” conseguente all’adozione dei nuovi provvedimenti.
5. Deve considerarsi non fondata anche l’impugnativa proposta con i secondi motivi aggiunti e diretta ad ottenere l’annullamento della deliberazione del Dirigente del Settore trasporti del Comune di Venezia n. 1024/2011 con la quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.21/2011, veniva indetto il concorso pubblico per il rilascio di 25 nuove licenze. Anche qui la parte ricorrente non adduce vizi nuovi, ma ripropone quanto già dedotto, affermando l’esistenza di un vizio di illegittimità derivata che, in quanto tale, questo Collegio ritiene non esistente in considerazione della legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Il ricorso RG n. 301/10, unitamente ai successivi motivi aggiunti, va respinto in quanto infondato.
Va rigettato in quanto infondato anche il ricorso RG n. 1123/11 e, ciò, per i motivi di seguito precisati.
6. I ricorrenti (soggetti differenti da quelli che hanno impugnato il precedente ricorso) impugnavano il successivo bando di concorso nelle seguenti parti:
- nella parte in cui dispone che i titoli valutabili come anzianità lavorativa possano essere solo relativi ai periodi di effettuazione dell’attività come conducente di natante adibito al servizio di taxi, effettuato con natante a motore a qualsiasi titolo (art.2, lett.b del bando);
- nella parte che (art. 5 del bando) riconosce valore di titolo preferenziale, in caso di parità di punteggio, esclusivamente "all'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza" per il periodo minimo di sei mesi;
- nella parte in cui (art. 4 1° comma lett. C e 4° comma art. 8 e all. B3-2 del Bando) dispone che ai fini della valutazione del titolo derivante dall’assenza di altra licenza e/o autorizzazione, debba “essere dichiarato anche l’eventuale possesso “di partecipazioni a qualsiasi titolo in società titolari di autorizzazioni.
7. Il ricorrente sostiene l’illegittimità del bando in quanto apparirebbe diretto a differenziare situazioni e attività ritenute analoghe e assimilabili e, ciò, con riferimento sia alle attività di taxi con licenza sia, al noleggio con conducente.
L’esame delle normative di riferimento evidenzia, al contrario, tutta la diversità e, ciò, sia per quanto attiene le caratteristiche delle due attività sia, soprattutto, per quanto concerne la “ratio” ispiratrice delle disposizioni.
Le diversità risultano evidenti anche qualora ci si fermi ad un esame della normativa statale di riferimento e, quindi, alla L. n. 21 del 15 Gennaio 1992 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"). Sulla base di detta normativa è evidente che il servizio di taxi “ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale di piccoli gruppi o persone;si rivolge ad un'utenza indifferenziata;lo stazionamento avviene in luogo pubblico;le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale";la prestazione del servizio è inoltre obbligatoria all'interno delle aree comunali (art.2 comma 2).
Ma la principale differenza va individuata nella diversità del titolo abilitativo che, per quanto riguarda il servizio taxi, è riconducibile da una licenza che, in quanto tale, deve essere espressamente rilasciata ed è sottoposta ad un numero “contingentato”;al contrario per quanto riguarda il noleggio con conducente vi è necessità di una semplice autorizzazione.
Analoghi principi sono trasfusi nel Regolamento comunale attuativo della L. reg. n.63 del 1993.
Deve pertanto ritenersi legittima la previsione del regolamento comunale (art.2 comma 5) nella parte in cui prevede che ai fini del computo dell’anzianità per la formazione della graduatoria si fa riferimento alla "professionalità nello specifico servizio oggetto del bando”.
Il bando pertanto, del tutto legittimamente (e all’art.2 lett. B) ha previsto tra i titoli valutabili "l'anzianità lavorativa maturata nell'esercizio del servizio di taxi acqueo", mentre all'art. 4, comma 3, ha disposto che "per la valutazione dell'anzianità lavorativa di cui alla lett. b) verrà tenuto conto dei periodi di effettuazione dell'attività di conducente di natante adibito al servizio di taxi effettuato con natante a motore a qualsiasi titolo".
8. Deve ritenersi non fondata anche l’argomentazione in base alla quale la parte ricorrente deduce l’equivalenza e l’equiparabilità delle attività in questione, rilevando come la quasi totalità dei taxi autorizzati dal Comune di Venezia cumulino sul medesimo natante sia la licenza taxi che 1'autorizzazione al noleggio con conducente. Detta possibilità, oltre a non costituire un motivo di illegittimità degli atti impugnati, costituisce l’espressione di una mera facoltà prevista dalla L. reg. n.63 del 1993 (all'art.18, commi 3 e 4).
9. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente argomenta l’illegittimità del bando in quanto avrebbe omesso di considerare ai fini dell'anzianità lavorativa e professionale l'espletamento dei servizi di trasporto e noleggio disciplinati dagli artt. 396 e 384 del Cod. nav.". Sul punto deve ritenersi non utile il precedente di questo Tribunale richiamato dal ricorrente (sentenza n. 2482/2003) e, ciò, in quanto si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa e diretta ad esaminare l'assimilabilità dei servizi di trasporto effettuati senza titolo amministrativo comunale in acque marittime della laguna di Venezia.
E’ del tutto evidente che l’art.2 comma 5, nella parte in cui prevede che, ai fini del computo dell’anzianità per la formazione della graduatoria - deve essere computata "la professionalità nello specifico servizio oggetto del bando”-, contiene il riferimento ad un concetto “generico “(quale è appunto lo specifico servizio) che, tuttavia, è suscettibile di essere “declinato” di volta in volta, in ragione delle peculiarità dello stesso servizio che si intende affidare. In ragione di dette circostanze risulta del tutto legittima la scelta dell’amministrazione di limitare l’anzianità al solo servizio di taxi acqueo, servizio specifico che è stato ritenuto peculiare e differente rispetto al servizio di noleggio.
10. Il terzo e ultimo motivo contiene l’impugnativa del bando nella parte in cui, all'art. 4, punto 4, prevede che ai fini della valutazione del titolo relativo all'assenza di altra licenza e/o autorizzazione "deve essere dichiarato anche l'eventuale possesso di partecipazioni, a qualsiasi titolo, in società titolari di autorizzazioni".
Anche la previsione di cui si tratta è legittima in quanto appare non irragionevole, diretta com’è a verificare l’esistenza di concorrenti privi di altre licenze ed autorizzazioni come persone fisiche, ma sostanzialmente titolari delle stesse, in quanto soci unici di società unipersonali.
Va dunque rilevata la legittimità degli atti impugnati in quanto è del tutto evidente come spetti all’Amministrazione definire, nel rispetto della normativa esistente le singole clausole che compongono un bando.
Un orientamento costante del Consiglio di Stato (per tutti Cons. Stato Sez. V Sent., 02-02-2010, n. 426) riferito agli appalti pubblici, ma certamente applicabile al caso di specie, sancisce che….. “Le amministrazioni aggiudicatrici, infatti, hanno il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli ex lege previsti, in relazione alle peculiari caratteristiche dei servizio da appaltare. In particolare, detto potere discrezionale, lungi dall'essere espressione di mero arbitrio dell'amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), e si sostanzia, quindi, nel potere-dovere, assegnato all'amministrazione, di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare. Sotto tale profilo, non possono essere utilmente sottoposte al sindacato del g.a. le scelte operate dall'amministrazione aggiudicatrice nel fissare specifici requisiti di partecipazione, salvo che questi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali od illogici rispetto al fine pubblico della gara”.
Nel caso di specie, dunque, le previsioni del bando risultano congrue e proporzionali rispetto allo specifico oggetto dell’affidamento, nonché adeguate rispetto all'interesse pubblico perseguito.
Sulla base di quanto sopra entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.
Le spese di lite possono essere compensate, in entrambi i ricorsi, in considerazione del rilievo delle questioni di diritto affrontate.