TAR Bologna, sez. II, ordinanza cautelare 2011-02-18, n. 201100162
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00162/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00137/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2011, proposto da:
Larbi Atyq, rappresentato e difeso dall'avv. A E B, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Questura di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Reggio Emilia, datato 29 luglio 2010, notificato in data 7 dicembre 2010, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, non si ravvisa l’esistenza di profili che possono condurre all’accoglimento del ricorso, tenuto conto del fatto che la documentazione giustificativa deve essere presentata alla Questura in sede di istanza di permesso, mentre le questioni attinenti all’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso per motivi famigliari non attiene al provvedimento impugnato e, in ipotesi, possono essere fatte valere dinanzi al G.O ai sensi dell’art. 30 del D.l.vo n. 286/1998;
Ritenuto di trasmettere al Presidente del TAR per l’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n. 104/2010, il presente fascicolo in relazione alla memoria del 4.2.2011 con cui l’Avvocatura dello Stato chiede la trasmissione del fascicolo alla Sezione Staccata di Parma.
Le spese della fase cautelare vengono poste a carico del ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.