TAR Palermo, sez. II, sentenza 2011-04-21, n. 201100790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2011-04-21, n. 201100790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100790
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02676/2000 REG.RIC.

N. 00790/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02676/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2676 del 2000, proposto da M C M, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Dell'Utri, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C G in Palermo, via Nunzio Morello, n.20;

contro

L’Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni, Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Caltanissetta;

per il riconoscimento del diritto

del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione e delle spese di viaggio ai sensi dell’art.48 comma IV del D.P.R. 22/12/1986 n.917 e del Decreto del Presidente delle Regione Siciliana n.38 del 02/10/1997, della L.r. n.15 dell’11/05/1993, del D.A. n.11 del 10/08/1993, del D.M. 14/03/1996 e del Decreto Ass.to Presid. Del 06/11/1997, relativamente all’attività svolta dallo stesso in qualità di assistente amministrativo in servizio presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Caltanissetta per gli anni dal 1995 al 1997 e comunque entro e non oltre il 30/06/1998 e per la conseguente,

condanna

dell’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente l’indennità suindicata, previo annullamento, occorrendo, di ogni eventuale provvedimento, anche non conosciuto, che sia in contrasto con la dedotta richiesta;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni, Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2011 il Consigliere C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato l’11 settembre 2000 e depositato il successivo giorno 14, il sig. M C M , dipendente dell’Ufficio provinciale M.C.T.C. di Caltanissetta, con la qualifica di assistente tecnico, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di missione e delle spese di viaggio (complessivamente £ 5.596.007,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria) per l’espletamento di compiti istituzionali (esaminatore dei candidati alle prove teorico-pratiche per il rilascio della patente di guida) negli anni 1995, 1996 e 1997, che gli imponevano di recarsi all’esterno dell’Ufficio di appartenenza, fuori dalla sede di servizio.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1) mancata e/o falsa applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, del decreto Presidente Regione Siciliana 2 ottobre 1997, n. 38, del decreto Ass. n. 11 del 10 agosto 1993;

2) in subordine, eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi di logica e di imparzialità, errore nei presupposti - mancata e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 39 della Costituzione, dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 432 c.p.c.

Con ordinanza cautelare n.1764 del 20 ottobre 2000, è stata accordata una provvisionale corrispondente alla somma effettivamente dovuta a titolo di sorte capitale.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità, con memoria depositata il 2 marzo 2011, nel fare presente che alla predetta ordinanza è stata data tempestiva esecuzione, ha contestato la fondatezza del ricorso, eccependo l’intervenuta prescrizione degli importi maturati anteriormente al quinquennio dalla data di notifica del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.

Con due memorie nei termini, il ricorrente, nel replicare alle deduzioni dell’Avvocatura, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, nei sensi di seguito precisati.

Quanto alla sorte capitale (pari a € 2890.10 ), non occorre svolgere particolari considerazioni, stante che la stessa Amministrazione (Ufficio provinciale M.C.T.C. di Caltanissetta), come risulta dalle tabelle allegate al ricorso, nelle date 19 giugno 2000, 6 luglio 2000 e 21 luglio 2000, ne ha disposto la liquidazione, dopo espressa attestazione di “regolarità”.

Invero, l’Avvocatura dello Stato, correttamente non contesta l’effettivo espletamento da parte del ricorrente della predetta attività né la pretesa sostanziale dallo stesso azionata;
rappresenta soltanto questioni attinenti all’impinguamento dell’apposito capitolo del bilancio regionale, in relazione all’adeguata copertura dei costi gravanti sui fruitori del servizio.

Ora, appare evidente che, una volta disposto l’espletamento dei compiti istituzionali fuori dall’ordinaria sede di servizio, l’Amministrazione sia tenuta, secondo la vigente normativa, a corrispondere la relativa indennità, a nulla potendo rilevare eventuali inadempienze contabili dell’Amministrazione medesima e/o degli utenti.

L’eccezione di prescrizione, da riferirsi agli emolumenti maturati anteriormente all’11 settembre 1005 (quinquennio anteriore alla notifica del presente ricorso), deve essere disattesa, in quanto le suddette liquidazioni delle indennità di missione, recando la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del diritto oggi reclamato, equivalgono con tutta evidenza ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista dall’art. 2944 del codice civile.

Il ricorso va, quindi, accolto, con la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione e delle spese di viaggio per l’espletamento di compiti istituzionali negli anni 1995, 1996 e 1997, con gli interessi legali dalle relative scadenze fino all’effettivo soddisfo.

Non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria, stante che l'emolumento in questione non può assimilarsi alla retribuzione della prestazione lavorativa, ma ha finalità di ristoro delle spese sostenute per lo spostamento dalla propria sede, alle quali non può riconoscersi natura retributiva (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2139;
26 maggio 2006, n. 317;
T.A.R. Sicilia, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1517;
T.A.R. Lombardia, sez. III, 06 aprile 2010, n. 986).

Le spese del giudizio possono essere compensate per giusti motivi, connessi alla peculiarità e specificità della materia trattata nonché al parziale accoglimento del ricorso.

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