TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-06-08, n. 200905454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-06-08, n. 200905454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905454
Data del deposito : 8 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10678/2005 REG.RIC.

N. 05454/2009 REG.SEN.

N. 10678/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 10678/2005 RG, proposto dalla EMMEDUE s.r.l., corrente in Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M F ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi n. 20,



contro

il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,



PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. n. IT-BA/905411/DAL/8707 del 27 settembre 2005, notificata il successivo 12 ottobre, con cui l’Ispettorato territoriale delle comunicazioni per la Puglia e la Basilicata non ha accettato l’istanza attorea di sanatoria ex art. 27 della l. 112/2004, relativa all'impianto radiofonico operante sulla frequenza di 102,00 Mhz ubicata in località Chiaromonte (PZ);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 maggio 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, il solo avv. FERRAIUOLO;


Ritenuto in fatto che la EMMEDUE s.r.l., corrente in Potenza, dichiara di gestire due emittenti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, denominata l’una RADIO CARINA e l’altra RADIO CUORE;

Rilevato che detta Società fa presente d’aver proposto al Ministero intimato (ora, Ministero dello sviluppo economico), nel 2001, un’istanza a’ai sensi dell’art. 1, c. 2-ter del DL 23 gennaio 2001 n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla l. 20 marzo 2001 n. 66), intesa ad ottenere la prosecuzione dell’esercizio di tale attività;

Rilevato altresì che detta Società rende nota la scrittura privata autenticata del 2 dicembre 2004, comunicata alla P.A. il successivo 15 dicembre e stipulata con la RADIOSA COMMUNICATIONS s.r.l., che le ha ceduto il ramo d’azienda costituito dall’impresa radiofonica denominata RADIOSA CLASSIC, con annesso impianto

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