TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-25, n. 201805880
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2018
N. 05880/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06208/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6208 del 2014, proposto da:
R C, L L, A K, A S, T A, rappresentati e difesi dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cheren, 12, come da procura in atti;
contro
Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini, 18, come da procura in atti;
Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t.non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota port. n. p/013122/2014 del 14.03.2014 della provincia di viterbo, recante rigetto richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica e contestuale atto di diffida
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Viterbo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. G. Fianchino e per la Provincia di Viterbo l'Avv. F. Manili;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso spedito a notifica il 14 aprile 2014 e depositato il successivo 3 di maggio, i nominati in epigrafe, iscritti nell’Albo provinciale degli Accompagnatori Turistici di Viterbo, hanno impugnato la nota del 14 marzo 2014 con cui la Provincia di Viterbo, in risposta ad un precedente atto di diffida degli odierni ricorrenti, ha negato l’autorizzazione ai medesimi all’esercizio della professione di guida turistica, ponendo l’accento, in particolare, sulla differenza normativa che sussisterebbe tra le figure professionali di Guida turistica ed Accompagnatore turistico ai sensi della legge regionale n. 50 del 1985.
2. – Con un unico motivo, articolato in tre censure, i ricorrenti chiedono l’annullamento della nota gravata, affermando quanto in sintesi si riporta:
- il Codice del Turismo, decreto legislativo n. 79 del 2011, non porrebbe distinzione alcuna tra le professioni di Guida turistica e di Accompagnatore turistico, ed anzi, all’art. 6, le equiparerebbe, imponendo che anche l’Accompagnatore sia esperto nella conoscenza dei luoghi visitati;
- sussisterebbe, in forza degli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 206 del 2007, una discriminazione a danno degli Accompagnatori turistici italiani, in quanto i prestatori di servizi stranieri (cittadini mobili infra-UE) possono richiedere non solo di potersi stabilire in Italia, ma anche di poter esercitare in regime di temporaneità ed occasionalità la professione di Guida Turistica attraverso una semplice dichiarazione preventiva da presentarsi, a mezzo raccomandata, al MIBACT ovvero di poter prestare la propria attività professionale in assenza di qualsivoglia dichiarazione preventiva e su tutto il territorio nazionale;
- sussisterebbe, inoltre, discriminazione tra gli Accompagnatori turistici stabiliti nel Lazio e quelli stabiliti in altre Regioni italiane (ad esempio, Emilia