TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-27, n. 202305280
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05280/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2015, proposto da
Società Zetacarton Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, G G, con domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via Anastasio II, 80;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore Servizi Energetici Spa, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17/10/2014 (G.U. n. 248 del 24/10/2014) recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell’art. 26, comma 3, lett.b) del D.L. n.91/2014 convertito con modifiche dalla legge n.116/2014”; del relativo allegato 1;
2) dell’allegato 1 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17/10/2014 di cui al punto 1);
3) del provvedimento 3/11/2014 dell’ente gestore GSE SPA con istruzioni per nuove modalità di pagamento ed istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici comunicato il 12/11/2014;
4) di ogni parere relativo o altro provvedimento presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi, in cui la causa e stata chiamata, nessuno presente per le parti, e trattenuta per la decisione come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette in fatto la società odierna ricorrente di essere titolare di un impianto fotovoltaico e di aver sottoscritto con il Gestore dei Servizi Energetici una convenzione in data 11 ottobre 2011, in base alla quale sono stati riconosciuti gli incentivi di cui alla legge n. 129 del 2010.
Nell’illustrare il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, avuto particolare riguardo all’art. 26, che ha introdotto una rimodulazione degli incentivi, declinata nel dettaglio dai Decreti Ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico 16 ottobre 2014 e 17 ottobre 2014, oltre che dalle istruzioni del G.S.E. pubblicate in data 3 novembre 2014, ha precisato parte ricorrente di non aver effettuato alcuna delle opzioni tra le tre previste dal decreto ministeriale 17 ottobre 2014 ritenendole illegittime, simulando, attraverso relazione tecnica depositata agli atti, le conseguenze economiche derivanti da ciascuna delle stesse.
Avverso i gravati atti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I – Quanto alle Istruzioni Operative: Eccesso di potere per violazione della convenzione.
Lamenta parte ricorrente la violazione, per effetto delle modifiche di cui alla nuova disciplina, delle pattuizioni contenute nella convenzione sottoscritta con il G.S.E., che non garantirebbero l’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio dell’impianto, avuto particolare riguardo al finanziamento contratto per la realizzazione dell’impianto.
II - Quanto al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e al relativo decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico 17 ottobre 2014: Contrasto con la normativa comunitaria e conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale.
Nel denunciare parte ricorrente il carattere retroattivo della nuova disciplina introdotta dall’art. 26 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, lamenta la lesione del legittimo affidamento naturato sulla percezione di una tariffa incentivante costante, con conseguente incidenza negativa della nuova normativa sulla remuneratività dell’impianto, richiamando al riguardo la disciplina dettata da ultimo dalla direttiva 2009/28/CE.
III – Contrasto con la Costituzione (artt. 2, 3, 97).
Denuncia parte ricorrente l’irragionevolezza della disciplina retroattiva, incidente su posizioni di affidamento nella certezza del diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con formula di rito.
Con ordinanza n. 10904 del 26 ottobre 2020 il giudizio è stato sospeso in considerazione dell’avvenuta rimessione alla Corte di Giustizia, con plurime ordinanze rese in distinti giudizi aventi analogo oggetto, della questione interpretativa circa la compatibilità comunitaria del citato art. 26, commi 2 e 3, del D.L. n. 91/2014, ritendo la definizione della stesa pregiudiziale alla decisione sul ricorso in esame e non ritenendo di sollevare, per economia processuale, analoga questione con riferimento al giudizio in esame.
A seguito dell’adozione della sentenza 15 marzo 2021 della Corte di Giustizia, il giudizio è stato riassunto con atto depositato in data 2 settembre 2021.
Con memorie successivamente depositate parte ricorrente, nell’illustrare il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2021, ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando con riferimento alle valutazioni rimesse dalla Corte al giudice del rinvio, affermando come la modifica unilaterale della tariffa concordata costituisca inadempimento di obbligazione contrattuale operata in violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, chiedendo la declaratoria di illegittimità dei gravati provvedimenti nonché del decreto legge n. 91 del 2014 e relativo decreto ministeriale attuativo in quanto contrastanti con il diritto ed i principi dell’Unione.
Chiede, altresì parte ricorrente la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale del decreto legge n. 91 del 2014; l’accertamento del proprio diritto alla percezione delle tariffe incentivanti nella misura e nei tempi stabiliti con la convenzione dell’11 ottobre 2011; la condanna del G.S.E. al “risarcimento dei danni che potranno derivare alla società ricorrente in caso di risoluzione o ricontrattazione a condizioni più onerose del mutuo erogato per l’operazione per cui è causa”; nonché, in via istruttoria, C.T.U. per verificare e determinare gli effetti negativi delle tre opzioni rispetto alle condizioni stabilite nella originaria convenzione.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2023 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - La presenta vicenda contenziosa ha ad oggetto l’impugnazione del decreto ministeriale del 17 ottobre 2014 – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con il quale è stata data applicazione all’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Legge Spalmaincentivi”), avverso il quale sono state proposte censure di illegittimità in via derivata dalla illegittimità comunitaria del citato art. 26, nonché di illegittimità propria.
2 – In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delle censure nuove e delle richieste – anch’esse nuove - avanzate da parte ricorrente con la memoria depositata in data 7 aprile 2022, in quanto non contenute in atto ritualmente notificato.
3 – Avuto riguardo al merito della vicenda contenziosa, deve rilevarsi che questo Tribunale ha sollevato, nell’ambito di numerosi giudizi aventi il medesimo oggetto, sia questioni interpretative di compatibilità con il diritto dell’Unione, sia incidenti di illegittimità costituzionale – il che rende priva di pregio la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale avanzata da parte ricorrente con la memoria depositata in data 7 aprile 2022, che non tiene conto né della già avvenuta rimessione della questione né del relativo esito.
Su tali questioni sono intervenute la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 2017 e la successiva ordinanza n. 138 del 2017, che ne hanno ritenuto l’infondatezza, nonché due pronunce della Corte di Giustizia UE, sempre su rimessione di questo Tribunale, segnatamente la sentenza del 15 aprile 2021 (cause riunite C-798/18 e C-799/18) – adottata anche con riferimento al rinvio pregiudiziale effettuato nell’ambito del ricorso in esame - e la sentenza 1 marzo 2022 pronunciata nelle cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20.
Le pronunce delle Corti superiori hanno ritenuto sia la legittimità costituzionale sia la compatibilità con il diritto dell’Unione della nuova disciplina normativa che ha previsto, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW, all’art. 26, comma 2, una modifica delle modalità operative, della quantificazione e dei tempi di erogazione degli incentivi a decorrere dal secondo semestre 2014, stabilendo la corresponsione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (hic hinde G.S.E.) di Tariffe Incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della