TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300081
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 00081/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00198/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da ITG Tecnologie S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, M C e J M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;
- Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (Apiae),

nei confronti

- Comitato per la Ricerca e l’Innovazione,
- Trentino Sviluppo S.p.a.,
- Comitato per gli Incentivi alle Imprese,
- Provincia Autonoma di Trento - Assessore Allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro,
- Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro,
non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti:

a) della determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività economiche – Servizio agevolazioni e incentivi all’economia – Provincia Autonoma di Trento prot. n. 576 del 18 novembre 2022 recante il non accoglimento della domanda di agevolazione presentata dalla società ITG Tecnologie S.r.l. in data 15 marzo 2021 per un progetto di ricerca applicata denominato “ progetto Leonardo – acronimo: Leonardo ”;

b) del verbale (segnatura: PAT/RFS181 – 27/10/2022 – 0739067) recante il parere definitivo negativo del Comitato per la Ricerca e l’Innovazione, deliberato nella seduta del 30 settembre 2022, in ordine alla domanda di agevolazione della società ITG Tecnologie S.r.l. e della nota prot. n. 742798 del 28 ottobre 2022 con cui l’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche ha comunicato alla società ricorrente il rilascio del medesimo parere;

c) del verbale (segnatura: PAT/RFS181 – 24/03/2022 – 0210869) recante il parere negativo del Comitato per la ricerca e l’innovazione, deliberato nella seduta del 25 febbraio 2022, in ordine alla domanda di agevolazione della società ITG Tecnologie S.r.l. e della nota prot. n. 218007 del 28 marzo 2022 con cui l’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche ha comunicato alla società ricorrente il rilascio del medesimo parere;

d) del verbale (segnatura: PAT/RFS181 – 01/12/2021 – 0870233) recante il parere interlocutorio del Comitato per la ricerca e l’innovazione, nella seduta del 19 ottobre 2021 e della nota prot. n. 872790 del 2 dicembre 2021 con cui l’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche ha comunicato alla società ricorrente il rilascio del medesimo parere;

e) del verbale (segnatura: PAT/RFS181 – 09/06/2022 – 0409909) recante l’atto di sospensione della decisione di revisione del parere del Comitato per la ricerca e l’innovazione del 25 febbraio 2022, deliberato nella seduta del 3 maggio 2022 e della nota prot. n. 413543 del 10 giugno 2022 con cui l’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche ha comunicato alla società ricorrente il rilascio del medesimo parere, nonché della nota dell’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche prot. n. 255375 del 12 aprile 2022;

f) della nota dell’Agenzia Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche – Servizio agevolazioni e incentivi all’economia – Provincia Autonoma di Trento prot. n. 778193 del 14 novembre 2022;

g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il consigliere C A e uditi l’avvocato M Giustiniani in dichiarata sostituzione di A G per la parte ricorrente e l’avvocato G B per la Provincia Autonoma di Trento, come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ITG Tecnologie S.r.l. (d’ora in poi anche ITG), ricorrente nel ricorso in esame, impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (d’ora in poi anche APIAE), ha rigettato la domanda di finanziamento, presentata ex l.p. 6 del 1999, art. 5 per un progetto di ricerca applicata denominato “ progetto Leonardo – acronimo: Leonardo ” della durata di 24 mesi e dal costo di Euro 1.938.462,37 con contributo atteso di Euro 1.428.419,50. Tale rigetto è avvenuto sulla scorta del parere negativo del Comitato per la ricerca e l’innovazione (di seguito anche Comitato) istituito ex l.p. 14 del 2005, espresso una prima volta in data 25 febbraio 2022 ed una seconda volta, a seguito di riesame, il 30 settembre del 2022, atti parimenti impugnati.

2. La cronologia del procedimento, per quanto di interesse della presente controversia, è sinteticamente così riassumibile:

- con istanza del 15 marzo 2021 la società ITG Tecnologie S.r.l ha presentato domanda di agevolazione ex art. 5 della l.p. 6 del 1999 ad APIAE;

- il progetto è stato sottoposto al parere del Comitato per la ricerca e l’innovazione, secondo quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 del 30 giugno 2017 e s.m. adottata in attuazione dell’art. 5 della l.p. 6 del 1999 che, al fine di esprimere la propria valutazione, ha in un primo tempo consultato due esperti (prof. N B dell’Università di Padova e prof. R P dell’Università di Udine), individuati secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta provinciale n. 164 di data 7 febbraio 2020, esperti di cui il Comitato può avvalersi a mente dell’art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. in ragione del carattere specialistico delle materie disaminate. Il Comitato, in esito a tale prima valutazione e stante la discordanza dei pareri da esso acquisiti, con parere interlocutorio espresso nella seduta del 19 ottobre 2021, ha invitato quest’ultima ad integrare il progetto al fine di superare le criticità rilevate. Tale integrazione è pervenuta in data 28 gennaio 2022, ma non ha consentito di superare le valutazioni negative del membro esperto P, e dunque il Comitato ha espresso un primo parere negativo del 25 febbraio 2022, comunicato da APIAE a ITG con nota del 28 marzo 2022, ai sensi dell’art. 27 bis della l.p. 23 del 1992;

- in data 8 aprile 2022 la parte ricorrente ha fatto pervenire osservazioni ed ha richiesto motivatamente il riesame del parere negativo;

- il Comitato ha sospeso in data 3 maggio 2022 la propria valutazione al fine di effettuare “ un supplemento di istruttoria avvalendosi di un ulteriore esperto per verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità dell’iniziativa ai benefici di legge ”. Il nuovo esperto è stato individuato nel prof. D B dell’Università di Parma, il quale ha parimenti espresso una valutazione negativa;

- il Comitato, pertanto, ha confermato il proprio parere negativo in data 30 settembre 2022, inoltrato alla parte ricorrente il 28 ottobre 2022;

- APIAE, sulla scorta dei pareri negativi del Comitato ha infine assunto il provvedimento di diniego oggi impugnato del 18 novembre 2022.

3. Ritenendo illegittimo l’esito del procedimento in esame, ITG con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato il diniego di finanziamento espresso il 18 novembre 2022 da APIAE in epigrafe indicato, nonché gli atti presupposti e segnatamente le valutazioni del Comitato per la ricerca e l’innovazione. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Motivo. “ Illegittimità del diniego per violazione delle norme relative ai termini per i pareri e le valutazioni tecniche degli organi di consultazione (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 l.p. n. 23/92, nonché degli artt. 16 e 17 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste) ”. Con il primo motivo la società ricorrente censura il comportamento di APIAE, ed in particolare il tempo, definito “ smisurato ”, dalla stessa concesso al Comitato per pronunciarsi. In tesi della ricorrente APIAE avrebbe invece dovuto agire indipendentemente dal riscontro del Comitato, intervenuto tardivamente e, dunque, da ritenersi inefficace, a mente dell’art. 11 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, che si applica in caso di richiesta di pareri, ovvero avrebbe dovuto richiedere ad altri organi l’espressione delle medesime valutazioni tecniche ex art. 12 della medesima l.p. n. 23 del 1992, nel caso di richiesta di “ valutazioni tecniche”.

II. Motivo. “ Illegittimità del diniego per difetto assoluto di motivazione (Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l.p. n. 23/92, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste)”. La parte ricorrente censura l’assenza di motivazione nel provvedimento di APIAE, la quale si sarebbe appiattita sulle risultanze istruttorie del Comitato, “ il cui parere era tuttavia obbligatorio e non anche vincolante ” ed avrebbe dovuto espressamente considerare gli elementi istruttori offerti dall’Impresa e, segnatamente, il “Seal of Excellence attribuito al medesimo progetto appena due anni prima da parte della Commissione;
tutti i contratti di ricerca, stipulati con primarie istituzioni del campo scientifico, per l’implementazione della proposta di elaborazione di un nuovo sistema di trazione di ascensori;
gli ulteriori riconoscimenti ottenuti dal Progetto in termini di apprezzamento per la sua innovatività nel campo ascensoristico, ecc.”

III. Motivo. “ Illegittimità delle valutazioni del Comitato per la Ricerca e l’Innovazione per violazione delle norme relative al giusto procedimento e del contraddittorio infra-procedimentale (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 27-bis della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, nonché degli artt. 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste)”.

IV. Motivo. “Illegittimità delle valutazioni del Comitato per la Ricerca e l’Innovazione per difetto di istruttoria in relazione a una pluralità di indici di innovatività del progetto di ITG (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l.p. n. 23/92, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90, del D.P.P. n. 4/14. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 12 della l.p. n. 6/99 e dei Criteri e modalità per l’applicazione della l.p. n. 6/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta)” . Con il terzo ed il quarto motivo si censura il provvedimento di rigetto dell’istanza di finanziamento da ultimo assunto da APIAE affermandone l’invalidità derivata dall’illegittimità dei pareri del Comitato. Per un primo profilo si contesta che l’istruttoria di tale organo consultivo si sia svolta in maniera incompleta, erronea e senza alcun riguardo verso le prerogative del giusto procedimento e, in particolare, in violazione dell’art. 27- bis della l.p. n. 23 del 1992 che impone la comunicazione del preavviso di rigetto e la considerazione delle osservazioni pervenute in seguito a tale preavviso, adempimenti ritenuti del tutto omessi con riferimento al secondo parere del 30 settembre 2022, il quale avrebbe esposto motivazioni ulteriori rispetto a quelle del 25 febbraio 2022, a sua volta integrante la natura di preavviso di diniego. Inoltre nel parere del 30 settembre 2022 il Comitato “ solo formalmente ” avrebbe preso atto delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, con violazione dell’art. 27 bis della l.p. 23 del 1992 segnatamente mancando qualsiasi considerazione del “ Seal of Excellence” conseguito per il progetto, marchio di qualità assegnato dalla Commissione Europea alle migliori proposte progettuali di Ricerca e Innovazione presentate in risposta ai bandi europei cc.dd. “ Horizon 2020”, nel quale la proposta progettuale in questione “ha ottenuto punteggi elevatissimi in ordine a tutti i criteri di valutazione: sotto il profilo dell’impatto, la ricerca ha totalizzato 4,25 punti su 5 disponibili;
Sotto il profilo dell’eccellenza, la ricerca ha totalizzato 4,30 punti su 5 disponibili;
sotto il profilo della qualità ed efficienza dell’implementazione, la ricerca ha totalizzato 4,10 su 5 disponibili”
. La Commissione europea non ha potuto stanziare i fondi di finanziamento “ per insufficienza delle proprie disponibilità, ma ha espressamente raccomandato di finanziare il progetto mediante altre risorse pubbliche ”. Né il Comitato ha considerato l’esito - conseguito quanto al monitoraggio da remoto Nehushtan - nella competizione “ Industrial AI Challenge , promossa da HIT – Hub Innovazione Trentino per premiare le imprese che producono maggiore innovazione sul territorio e nella quale la società è stata selezionata collocandosi al terzo posto. Infine lo stesso Comitato non ha valutato l’interesse destato dal progetto di prestigiosi enti ed istituti di ricerca quali FBK e il PoliTo, con cui ITG ha concluso dei contratti di ricerca per la realizzazione di aspetti del progetto medesimo. In tesi della parte ricorrente, tali elementi testimoniano l’assoluta originalità dell’iniziativa e la sua pacifica idoneità a qualificarsi per gli aiuti di cui è causa, di cui non è traccia invece nella motivazione esternata da APIAE e qui contestata. Tale illegittimità sarebbe inoltre aggravata dal fatto che “ a valle delle ultime modifiche ai criteri per la valutazione dei progetti di ricerca industriale, le domande di finanziamento, che abbiano ottenuto il riconoscimento del Seal of Excellence della Commissione UE, non necessitano neppure del vaglio dell’organo consultivo provinciale e sono, per l’effetto, beneficiarie di una ‘fast track’ procedurale per il relativo finanziamento”, seppure si tratta di modifiche non applicabili al procedimento de quo.

V. Motivo. “ Illegittimità delle valutazioni del Comitato per la Ricerca e l’Innovazione per mancanza di evidenziazione dei pareri individuali e di un giudizio collegiale di sintesi (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l.p. n. 23/92, nonché degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, degli artt. 5 e 12 della l.p. n. 6/99, Violazione e/o falsa applicazione del D.P.P. n. 4/14. Violazione e/o falsa applicazione dei Criteri e modalità per l’applicazione della l.p. n. 6/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, nonché per contraddittorietà)”. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di finanziamento da ultimo assunto da APIAE risulta inoltre viziato per invalidità derivata dall’illegittimità dei pareri espressi dal Comitato. Sotto altro aspetto, ITG lamenta infatti che, nel caso di specie, il Comitato abbia: “(i) in sede di verbalizzazione, omesso di dare atto delle posizioni dei propri singoli componenti in ordine alle proposte progettuali di ITG;
(ii) comunque trasfuso, nei propri pareri, singoli (e disorganici) giudizi puntuali, senza effettuare una valutazione di sintesi alla stregua dei criteri di valutazione di cui ai punti 8.2.1. e punto 3 dell’Allegato 2 alla deliberazione 1045 del 30 giugno 2017
”.

VI. Motivo. “ Illegittimità delle valutazioni del Comitato nel parere definitivo (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l.p. n. 23/92, nonché degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, del D.P.P. n. 4/2014, degli artt. 5 e 12 l.p. n. 6/99. Violazione e/o falsa applicazione dei Criteri e modalità per l’applicazione della l.p. n. 6/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 41, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, nonché per contraddittorietà)”.

VII. Motivo. “ Illegittimità delle valutazioni del Comitato nel preavviso di parere (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 l.p. n. 23/92, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, del D.P.P. n. 4/2014, degli artt. 5 e 12 l.p. n. 6/99. Violazione e/o falsa applicazione dei Criteri e modalità per l’applicazione della l.p. n. 6/1999. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 41, 97 e 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, nonché per contraddittorietà)”. Con il sesto ed il settimo motivo si contesta il provvedimento finale di APIAE per invalidità derivata dall’illegittimità dei pareri del Comitato del 30 settembre 2022 e del 25 febbraio 2022, dei quali si censurano in maniera puntuale tutte le motivazioni non favorevoli espressamente ritenute “ apparenti, apodittiche e contraddittorie ”.

In conclusione, è richiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi ed inoltre, in via subordinata, si presenta istanza per una verificazione o C.T.U. per un eventuale supplemento istruttorio rispetto ai profili tecnici dedotti in giudizio.

4. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento e con memoria del 23 gennaio 2023 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato. La resistente contesta innanzitutto la fondatezza della censura inerente al ritardo dell’istruttoria, rilevando in tal senso che il parere interlocutorio è espressamente previsto dalla procedura ed ha determinato la sospensione del procedimento per il tempo necessario alla ricorrente per consentirle la presentazione della revisione progettuale (del 28.01.2022) mentre il riesame istruttorio a seguito del parere negativo è stato disposto proprio nell’interesse della parte ricorrente, conseguentemente riaprendo l’istruttoria. Inoltre il parere del Comitato attiene all’esame del profilo tecnico-amministrativo delle iniziative: esso è necessario al fine di verificare “a) la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa
” (cfr. art.

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