TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202108314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202108314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108314
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 08314/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01758/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Perugia, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Udine, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' La Sapienza Polo Pontino - Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

MANCATA AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L’A.A. 2019/2020 - DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI - RISARCIMENTO DANNI


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' Politecnica delle Marche - Ancona e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' La Sapienza Polo Pontino - Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il proposto gravame la ricorrente, nell’impugnare la graduatoria nazionale per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020 e gli atti connessi alla procedura di ammissione, denunciava la mancata fruizione nello svolgimento della prova di tutti gli ausili richiesti in relazione alla sua diagnosi di DSA, proponendo altresì censure volte a contestare la determinazione del numero dei posti disponibili, l’articolazione dei quesiti oggetto della prova somministrata e le modalità di svolgimento della prova sotto il profilo della prospettata violazione del principio dell’anonimato.

2. Con ordinanza nr. -OMISSIS-la Sezione, tenendo conto che dalla documentazione in atti sembrava emergere la dedotta impossibilità per la ricorrente di avvalersi nello svolgimento della prova di tutti gli ausili concessi, accoglieva l’istanza cautelare avanzata, per l’effetto ordinando all’Amministrazione resistente di procedere alla riedizione del test, somministrando alla ricorrente quesiti appositamente selezionati e assicurandole il tempo aggiuntivo nella misura massima consentita e l’uso di calcolatrice non scientifica, nel rispetto per il resto delle modalità di svolgimento del test, già prefissate dal Ministero per l’a.a. 2019/2020.

3. Con successiva memoria depositata in vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la ricorrente riferiva di essersi sottoposta alla prova oggetto di riedizione da parte del Ministero avanzando poi istanza di accesso agli atti (per conoscere il risultato del test e acquisire copia di tutta la documentazione connessa alla prova) e ottenendo una ostensione solo parziale, per cui formulava istanza di rinvio per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti, nell’attesa di acquisire integralmente la documentazione richiesta.

3.1. L’Amministrazione resistente depositava una documentata relazione del Ministero in cui si rappresentava l’intervenuta esecuzione della citata ordinanza cautelare nr. -OMISSIS-, riferendo che all’esito della prova somministrata parte ricorrente aveva ottenuto un punteggio superiore a quello in origine riportato, ma in ogni caso inferiore alla soglia minima richiesta dall’art. 10, co. 2, D.M. n. 277/2019.

4. Nelle more della successiva udienza fissata per la trattazione nel merito, veniva depositata in giudizio in data -OMISSIS-la dichiarazione della ricorrente di rinuncia agli atti del giudizio essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

4.1. Con successive note di udienza la ricorrente chiedeva il passaggio in decisione sulla base degli scritti difensivi, insistendo per la presa d’atto dell’intervenuta rinuncia con compensazione delle spese di lite.

5. All’udienza pubblica del 23 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio, prendendo atto di quanto riferito nella dichiarazione di parte ricorrente depositata in giudizio e ravvisata l’assenza delle formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

7. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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