TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317276
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 17276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12191/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12191 del 2023, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Formez P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della valutazione negativa, (20,50/30) e quindi non sufficiente ai fini dell'ammissione alle successive fasi, della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza presso Roma Capitale (codice Concorso RC/IPL), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Roma Capitale ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza.
2. Il bando di concorso, prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva (art. 5 del bando), e successivamente, per quanti l’avessero superata, l’effettuazione di una prova scritta, di una prova di efficienza fisica e di una prova orale (art. 6 del bando).
3. La prova scritta consisteva nella somministrazione di n. 40 domande con risposta chiusa su scelta multipla (cd. multiple choice ), in relazione alle materie previste dal bando. La scala di giudizio veniva stabilita dalla Commissione come segue: riposta esatta: + 0,75, mancata risposta: 0 punti, risposta errata: - 0,25 punti.
4. Per superare la prova scritta era necessario conseguire, sommando i risultati delle singole risposte, una votazione complessiva minima di 21/30.
5. Il ricorrente, dopo aver sostenuto, con esito positive, la prova preselettiva, non superava la prova scritta, avendo ottenuto, per quest’ultima, un punteggio pari a 20,50/30, inferiore pertanto alla votazione minima di 21/30, necessaria per l’ammissione alla successiva prova di efficienza fisica.
6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il giudizio della Commissione Esaminatrice relativo alla prova scritta, sostenendo, in particolare, che, i