TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317276
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Pubblicato il 20/11/2023
N. 17276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12191/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12191 del 2023, proposto da
S P, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Formez P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della valutazione negativa, (20,50/30) e quindi non sufficiente ai fini dell'ammissione alle successive fasi, della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza presso Roma Capitale (codice Concorso RC/IPL), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Roma Capitale ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale – Area degli Istruttori – Famiglia Vigilanza.
2. Il bando di concorso, prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva (art. 5 del bando), e successivamente, per quanti l’avessero superata, l’effettuazione di una prova scritta, di una prova di efficienza fisica e di una prova orale (art. 6 del bando).
3. La prova scritta consisteva nella somministrazione di n. 40 domande con risposta chiusa su scelta multipla (cd. multiple choice ), in relazione alle materie previste dal bando. La scala di giudizio veniva stabilita dalla Commissione come segue: riposta esatta: + 0,75, mancata risposta: 0 punti, risposta errata: - 0,25 punti.
4. Per superare la prova scritta era necessario conseguire, sommando i risultati delle singole risposte, una votazione complessiva minima di 21/30.
5. Il ricorrente, dopo aver sostenuto, con esito positive, la prova preselettiva, non superava la prova scritta, avendo ottenuto, per quest’ultima, un punteggio pari a 20,50/30, inferiore pertanto alla votazione minima di 21/30, necessaria per l’ammissione alla successiva prova di efficienza fisica.
6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il giudizio della Commissione Esaminatrice relativo alla prova scritta, sostenendo, in particolare, che, i quesiti nn. 3 e 25, sarebbero stati formulati in maniera insidiosa e/o ambigua, chiedendo, conseguentemente di annullare gli atti impugnati e disporre l'ammissione del ricorrente alle successive fasi del concorso,
7. Si sono costituite in giudizio sia Roma Capitale che Formez P.A. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene che, alla stregua della manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte come attestato dal verbale d’udienza.
10. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
11. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del punteggio conseguito in ragione del dedotto vizio di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’asserita erronea formulazione di due quesiti a risposta multipla somministrati nel questionario a risposta multipla.
12. Come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata in materia, l’individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l’indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.
13. Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che il medesimaìo ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.
14. Le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dall’Amministrazione e alla formulazione stessa dei quesiti non appaiono fondate, pertanto, in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi in materia, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte “ si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato;e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell’attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità” (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670);
15. Il Collegio ritiene che nella fattispecie i quesiti oggetto di contestazione siano attinenti alle materie previste dal bando di concorso e che la loro formulazione sia idonea a consentire l’individuazione univoca di una sola risposta corretta.
16. Per quanto riguarda il quesito n. 3, la risposta ritenuta corretta dalla Commissione è senz’altro l’unica che possa essere considerata tale alla luce del dato normativo in quanto, nonostante l’abrogazione formale dell’articolo 530 c.p., l’articolo 381 c.p.p. prevede ancora, nella sua formulazione vigente, tra i delitti per i quali gli ufficiali e gli agenti di polizia hanno la facoltà di procedere all’arresto in flagranza, il delitto di corruzione di minorenni che permane nell’ordinamento come fattispecie incriminatrice disciplinata dall’articolo 609 quinquies c.p.
17. Le altre due opzioni di risposta, tra cui quella indicata dal ricorrente, facevano riferimento a due delitti per i quali non è previsto dall’articolo 381 c.p.p. l’arresto facoltativo in flagranza ragion per cui nessun errore è riscontrabile nella formulazione del quesito o nell’individuazione della risposta corretta che non poteva che essere quella ritenuta tale dalla Commissione.
18. Per quanto concerne il quesito n. 25, anch’esso appare formulato in modo chiaro attraverso il riferimento normativo esplicito all’articolo 7 del Codice della Strada che, al comma 2, prevede espressamente che i divieti di sosta nei centri abitati “ si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale ”. Non vi dubbio, pertanto, che sia illegittima la contestazione di un’infrazione per divieto di sosta elevata ad un veicolo alle ore 24 laddove il relativo segnale non contenga indicazioni orarie. La circostanza che la contestazione fosse avvenuta in un centro abitato era implicita nel riferimento normativo in quanto il citato articolo 7 del Codice della Strada è rubricato “ Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”. Nessuna ambiguità è, pertanto, riscontrabile nella formulazione del quesito e nell’individuazione dell’unica risposta corretta.
19. Si rileva, in ogni caso, che la giurisprudenza in materia è consolidata nell’affermare che nei concorsi pubblici la scelta dei quesiti su cui concentrare l’esame resti riservata a una sfera di discrezionalità ampia dell’amministrazione, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento, errore materiale o di manifesta irragionevolezza, certamente assenti allorquando si ricorra a fattori “ distrattori ”, ovvero a quelle risposte che - seppur non corrette - possano ad un primo e superficiale esame apparire tali in quanto “ prossime ” all’unica risposta giusta e, dunque, da non scartare a prima vista.
20. Il Collegio ritiene, dunque, che nel caso di specie l’operato della commissione esaminatrice non sia affetto da profili di irragionevolezza o illogicità manifesta, ben potendo l’amministrazione, nel formulare i quesiti a risposta multipla, avvalersi di siffatti meccanismi “ distrattori ” nell’intento di “ selezionare ” i candidati dotati di un livello culturale idoneo e di una buona conoscenza delle materie che interessano il profilo professionale previsto dal concorso.
21. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
22. Cionondimeno, il Collegio ritiene che in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia, le spese di giudizio debbano essere compensate tra tutte le parti.