TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202402518
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 02518/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da:
G.A.F. – La Pinetina S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.I.R.R.I. Associazione Italiana per la Riabilitazione e Reinserimento Invalidi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L'Incontro S.r.l. (non costituita in giudizio).
per l'annullamento
A) della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. Caserta, del 14.11.2022 n. 521, avente ad oggetto “D.G.R.C. n. 349 del 07.07.2022: adempimenti Tetti di spesa anni 2022 e 2023 Attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78”
B) dei verbali di Tavolo Tecnico del 04.11.2022 e del 22.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e dell’A.I.R.R.I. Associazione Italiana per la Riabilitazione e Reinserimento Invalidi;
Visti l’ordinanza collegiale istruttoria n. 5177 del 7 giugno 2023 ed i relativi adempimenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’ASL Caserta, ad un centro controinteressato e all’A.I.R.R.I. - Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (di seguito AIRRI), la società ricorrente ha impugnato la deliberazione in epigrafe dettagliata con la quale la convenuta ASL Caserta le ha assegnato un limite di spesa per struttura di euro 917.527,054, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
Si sono costituite in giudizio la ASL Caserta e l’AIRRI, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la sussistenza della clausola di salvaguardia nel contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 stipulato dalla struttura ricorrente.
Con ordinanza n. 5177 del 7 giugno 2023, questa Sezione ha invitato le parti a dedurre in ordine al possibile profilo di inammissibilità del ricorso in dipendenza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nel contratto di accreditamento.
Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il 14 marzo 2024 è stata riconvocata la camera di consiglio.
2. Preliminarmente deve essere esaminata la questione dell’inammissibilità del ricorso per la violazione della clausola di salvaguardia.
La stessa è fondata.
La clausola di salvaguardia è stata introdotta in Regione Campania dal 2014, dal momento che nelle riunioni congiunte di verifica del Piano di Rientro – tenutesi il 27/11/2013 ed il 10/4/2014 – il Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali ed il Comitato Permanente per i Livelli Essenziali di Assistenza hanno prescritto l’inserimento nei contratti con gli erogatori privati di una “clausola di salvaguardia” ai fini della “tutela della programmazione regionale” (DCA n. 129 del 31/10/2014, II Dato atto, terzo capoverso).
In particolare, nel verbale del 27 novembre 2013 della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, si legge che “Tavolo e Comitato, così come già fatto anche per altre Regioni in Piano di Rientro, chiedono alla struttura commissariale, ai fini della tutela della programmazione regionale, di inserire, nei prossimi contratti con le strutture private accreditate, una clausola di salvaguardia nei termini qui di seguito esplicitati (sulla legittimità dei quali si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere reso al Ministero della Salute in data 28 ottobre 2013): “1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
Successivamente, il DCA n. 103 del 2016 (“Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016”) ha modificato il testo della clausola di salvaguardia, previsto negli schemi dei contratti ex art. 8 quinquies del D. lgs. n. 502/92 e s.m.i. dai decreti commissariali n. 85 e n. 89 del 8 agosto 2016, stabilendo che lo stesso sostituito dal seguente con effetto immediato: “2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Sostanzialmente, tale specifica clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
D’altronde, la clausola di salvaguardia è contemplata nell’accordo-contratto che la struttura privata accreditata – ai sensi dell’art. 8-quiniquies d. lgs 502/1992 - ha l’obbligo di stipulare con la parte pubblica per potere erogare prestazioni sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale, in un rapporto pubblico-privato che ha natura tipicamente concessoria.
L’intensità del potere pubblicistico emerge proprio in sede di stipula dell’accordo-contratto, funzionale al raggiungimento di quanto in precedenza stabilito dall’Amministrazione negli atti di programmazione sanitaria.
In ambito sanitario, l’interesse pubblico è