TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801436
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Pubblicato il 05/11/2018
N. 01436/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2018, proposto da
Rosaria D'Agnillo, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati G C C, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;
per l'ottemperanza
al decreto Cron. n. 518, depositato il 25.2.2013 (deciso il 27.3 2012), emesso nel proc. R.g. V.g. n.677/2011, dalla Corte di Appello di Bari, dotato di efficacia di giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, Rosaria D'Agnillo e M B adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia in ottemperanza meglio indicata in oggetto.
Esponevano che, con decreto Cron. n. 518 depositato il 25.2.2013 (deciso il 27.3 2012), emesso nel proc. R.g. V.g. n.677/2011, dalla Corte di Appello di Bari, munito di formula esecutiva il 5.12.2014 e notificato in forma esecutiva in data 2.1.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze era stato condannato al pagamento:
- in favore della prima, della somma di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda;
- nonché, in favore del secondo, in qualità di avvocato antistatario, delle spese legali liquidate direttamente per la somma di € 410,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Allegavano che tale decreto di condanna non aveva subito alcuna impugnativa da parte dell’Amministrazione intimata ed era, pertanto, passato in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, in atti.
Malgrado ciò, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non adempiva all’obbligazione pecuniaria nascente dal detto provvedimento.
Su tale presupposto, parti ricorrenti chiedevano all’odierno Tribunale Amministrativo Regionale di intimare all’Amministrazione citata, ex art. 112 lett. c) c.p.a., il pagamento in proprio favore delle somme dovute sulla base del predetto decreto, oltre € 41,35 (in favore della sig.ra D’Agnillo) a titolo di spese per l’attività successiva.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva con comparsa di stile.
All’udienza camerale del 17.10.2018, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, la domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti, tra cui la regolare notifica, ex art. 14, d.l. n. 669/1996, del titolo, notificato in forma esecutiva alla parte resistente nella data sopraindicata;l'attestazione del passaggio in giudicato (rectius: mancata proposizione di opposizione) e l’assenza di cause giustificative dell’inadempimento.
In particolare, alla ricorrente Rosaria D'Agnillo va, altresì, corrisposta la cifra pari alle spese per l’attività successiva, in considerazione della necessità delle stesse per ottenere la formula esecutiva necessaria, ex art. 14 DL. n. 669/96, per procedere a giudizio di ottemperanza.
In relazione alla domanda, conclusivamente, occorre ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto e, per l'effetto, corrispondere in favore della parte ricorrente gli importi dovuti in forza del titolo giudiziario azionato in ottemperanza.
Il Collegio fissa il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta, affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente, nei successivi giorni 30 (trenta).
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55), nonché della serialità della controversia rispetto ad altre trattate in pari data, dagli stessi difensori.