TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-29, n. 201501158
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N. 01158/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F M C, Andrea Guarnieri Calo' Carducci, A D C, M A, I B, A T, E A, C P, L A, U M, G A L, rappresentati e difesi dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Bari, Via Q.Sella, n. 120;
contro
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg, Capitaneria di Porto Bari, Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, sono domiciliati ex lege;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra Comunale, Via P. Amedeo n.26;Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro n .33;
Autorità Portuale di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, Piazzale C.Colombo n.1 - Autorit. Port;
per la declaratoria di nullità, previa sospensione dell'efficacia,
-del Decreto a firma del Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche Puglia Basilicata prot. n. 617 del 21.9.2010, recante l 'intesa Stato - Regione sulla base del progetto relativo alla realizzazione della nuova sede del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata- sede di Bari, Corso De Tullio civ.1;
-del parere prot. n.11206 del 19.08. 2014 reso dalla Direttrice regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia;
-della nota prot. n. 8673 del 6. 8.2014, recante diniego di sospensione dei lavori, a firma del Responsabile del Procedimento presso il Provveditorato lnterregionale aile Opere Pubbliche;
-della nota prot. 7486 del 23.07.2010, confermata dalla successiva nota n.8624 del 16.09.2010, a firma della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia;
-del Verbale della Conferenza dei Servizi in data 30.06.2010;
-della nota prot. n.5225 del 14.06.2010, a firma della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Sari e Foggia;
-del parere della Regione Puglia - Servizio Urbanistica prot.n.10399 del 30.6.2010
-del parere del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata;
in subordine, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
-dei medesimi atti sopra meglio precisati;
-di ogni ulteriore atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo,
nonché per l'accertamento e la declaratoria
-del carattere abusivo dei lavori edilizi di cui al Decreto a firma del Provveditore lnterregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata prot.n.617 del 21.09.2010, a tutt'oggi in corso di esecuzione nel cantiere edile in Bari al Corso De Tullio civ. 1, in quanta privi della necessaria autorizzazione dell'Autorità Ministeriale preposta all'osservanza del vincolo monumentale indiretto imposto sull'area con OM 15.05.1930;
e con successivi motivi aggiunti depositati in data 24/3/2015
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n. 0001377 del 5.2.2015 a firma del direttore Generale per la condizione abitativa;
- della nota prot. n. 2904 del 10.2.2015 - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;
nonchè per l'accertamento e la declaratoria
- dell'abuso edilizio in corso nel cantiere statale sito in Bari al C.so De Tullio civ. 1 per effetto dell'ampliamento, con raddoppio di cubatura, di costruzione eseguita dall'ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Bari negli anni 50 dello scorso secolo in assenza del necessario previo nulla osta, ad oggi non esibito dalle amministrazioni statali convenute;
e con conseguente ordine
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare di concerto con la Regione Puglia i doverosi provvedimenti previsti e disciplinati dagli artt. 27 e 28 D.P.R. 380/2001;
- di demolizione di tutti i fabbricati abusivi esistenti in Bari al C.so De Tullio Civ. 1.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e di Capitaneria di Porto Bari e di Comune di Bari e di Regione Puglia e di Autorità Portuale di Bari e di Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori L P, Valter Campanile, Anna Bucci, Ignazio Fulvio Mezzina, Augusto Farnelli e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSA METODOLOGICA
La vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio, dal punto di vista fattuale, non presenta elementi di straordinaria complessità.
Ciò che tuttavia devia rispetto al canone di linearità e semplicità, è la proposizione di molteplici eccezioni preliminari e difese di merito che, tuttavia, si rivelano non decisive alla luce degli argomenti fondanti la motivazione.
Di esse si darà, comunque, conto, al fine di rendere completa l’esposizione della vicenda processuale, caratterizzata, oltre che dalla proposizione del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, anche dalla proposizione del ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpa, definito con ordinanza n. 512/2015.
LA VICENDA PROCESSUALE
Con RICORSO PRINCIPALE notificato l’11.9.2014, gli odierni ricorrenti (F M C, Andrea Guarnieri Calò Carducci, A D C ed E A, in qualità di residenti nella stessa zona urbana;M A, A T, C P, L A e U M, in qualità di legali rappresentanti di varie associazioni di volontariato di cui allegano il fine istituzionale di salvaguardare i valori storici, urbanistici e ambientali della città, nonché quali residenti nella città;I B e G A L, in qualità di cittadini residenti) hanno adito questo Tar, lamentando che l’edificio in costruzione (costituito da un nuovo ed autonomo corpo di fabbrica collegato ad altro preesistente ed omologo da un passaggio coperto), destinato ad ospitare la nuova sede in ampliamento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, sito in Bari, sul lungomare De Tullio, in prossimità del castello medioevale della città, sia abusivo perché realizzato su area gravata da vincolo monumentale ex art. 45 d.lgs. 42/2004, senza la necessaria autorizzazione.
Premettono che il suolo ove sorge è sottoposto a vincolo monumentale indiretto ( cioè funzionale a garantire la visione del castello dalle aree circostanti, mediante la delimitazione di una zona di rispetto circostante il castello stesso, tale per cui i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree e fabbricati in essa ricadenti debbano richiedere l’autorizzazione ministeriale per apportare qualsivoglia modificazione all’interno di detta area), giusta decreto del Ministro dell’Educazione Nazionale del 15.5.1930, in applicazione dell’art. 14, L. n. 364/1909, nel testo sostituito dall’art. 3, L. n. 688/1912.
Aggiungono che, con nota n. 6132 del 10.5.2010, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata ha indetto la conferenza di servizi per l’esame del progetto relativo alla costruzione, sulla detta area, della nuova sede dei propri uffici.
La conferenza si teneva e concludeva il 30.6.2010 con l’approvazione all’unanimità, da parte delle Amministrazioni presenti, del progetto e la decisione di procedere al perfezionamento della intesa Stato – Regione ( previa acquisizione dei pareri favorevoli da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di BA e FG e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, rimaste assenti in sede di conferenza), cui seguiva (dopo aver acquisito il parere del 23.7.2010, prot. 7486, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia e il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia del 17.6.2010 prot. n. 9486, entrambi positivi) l’emanazione del decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia - Basilicata prot. n. 617 del 21.9.2010, recante l'intesa Stato - Regione, ai sensi e per gli effetti degli art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e art. 3 del DPR n. 383/94.
Nella conferenza non emergeva l’esistenza del vincolo monumentale indiretto ( di cui i ricorrenti allegano la colpevole omissione e che la difesa delle Amministrazioni statali, al contrario, giustifica in ragione del rinvenimento del relativo decreto – di cui si era “persa memoria” -
solo in sede di realizzazione del progetto di digitalizzazione dei provvedimenti di vincolo relativi al territorio del Comune di Bari, portato avanti, a partire solo dalla primavera del 2014, dall’Ufficio Tecnico del Comune) e, dunque, nessuna autorizzazione veniva accordata in tal senso, se non dopo la verifica della sua esistenza.
Infatti, dopo non esigue interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte (tra cui di primario rilievo è il ruolo del Comune) – su cui si sorvola, in questa sede, per esigenze di sintesi, ma che risultano puntualmente indicate nella prima memoria depositata dall’Avvocatura (v. pagg. 7,8 e 9 della memoria depositata l’11.10.2014) - con lettera prot. n. 11206 del 19.8.2014, la Soprintendenza esprimeva il proprio parere ritenendo “ che le opere in progetto siano compatibili con gli obiettivi di tutela previsti dal decreto di vincolo in quanto non inducono rilevanti modifiche alle condizioni di godibilità del Castello e quindi non arrecano pregiudizio alle stesse;pertanto esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza a condizione che la siepe posta lungo la recinzione a sud-est prevista con oleandri sia realizzata con piante di pitosforo in analogia alle siepi già presenti nel giardino ”.
I ricorrenti, al fine di ottenere piena soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio, chiedono esplicitamente di accertare e dichiarare il carattere abusivo delle opere edilizie oggetto degli atti indicati in epigrafe, con conseguente ordine di demolizione delle stesse.
A tal fine, reclamano l’accertamento e la declaratoria della nullità del decreto del Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata, prot. n. 617 del 21.9.2010, recante l’intesa Stato – Regione e di tutti gli atti prodromici in epigrafe indicati.
In subordine ne chiedono l’annullamento, esigendo, in sede di conclusioni, che venga accertato e dichiarato il mancato perfezionamento dell’intesa Stato – Regione, a seguito della Conferenza dei Servizi del 30.06.2010, per mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Bat, Foggia nonché del parere paesaggistico.
I motivi di doglianza vengono dedotti in modo articolato e oltremodo dettagliato.
In estrema e doverosa sintesi, essi muovono tutti dalla mancanza della autorizzazione imposta dal vincolo monumentale indiretto, la cui assenza configurerebbe una causa di nullità della conferenza di servizi ( rectius : della sua determinazione finale) per mancanza di un elemento obbligatorio e vincolante.
Il difetto di tale provvedimento, rappresenterebbe, in via subordinata (laddove, non fosse configurabile come ipotesi di nullità) un vizio di legittimità del decreto impugnato.
I ricorrenti deducono, inoltre, la violazione del PUTT – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia, approvato con deliberazione di G.R. 15.12.2000, n. 1748.
L’intervento edilizio in esame ricadrebbe, infatti, in “ambito territoriale esteso di tipo C di valore distinguibile” secondo le previsioni del