TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2012-03-21, n. 201202697
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 02697/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03486/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3486 del 2011, proposto da: Arcea Lazio Spa, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. E S, E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via di Villa Albani, 12/A;
contro
la Regione Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V M L, presso il cui studio in Roma, via Calabria 32, è elettivamente domiciliata;
Autostrade del Lazio Spa, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S V, con domicilio eletto in Roma, via Emilia, 88;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
del Consorzio Duemilacinquanta, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Napolitano, Alberto Costantini, Alessandro Arredi, con domicilio eletto presso Alessandro Arredi in Roma, via Filippo Ermini,68;
per l'annullamento
della deliberazione della G.R. del Lazio n.612 del 2009 con cui è stata autorizzata e confermata la dismissione della società Arcea S.p.a., tramite scioglimento e liquidazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Autostrade del Lazio Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 la relazione del Cons. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I)- La società odierna ricorrente è stata costituita ai sensi della L.R. n.37 del 2002 al fine di:
- dotare la Regione (art.1) di uno strumento attuativo di progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio;
- realizzare e gestire, in via prioritaria, le opere di cui alla legge nr.443 del 2001 (c.d. Legge obiettivo) individuate dalla delibera CIPE 21.12.2001 nr. 121 ossia il Corridoio Tirrenico Meridionale, la tratta Cisterna- Valmontone e la tratta Civitavecchia Orte.
La L.r. n.37 del 2002, nella sua originaria formulazione, aveva previsto (oltre alla riserva alla Regione della maggioranza del pacchetto azionario) un socio privato di minoranza da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica ( nel caso di specie l’A.t.i. costituita da Autostrade s.p.a. – contro interessata nel presente ricorso -, il Consorzio 2050 – interventore ad adiuvandum nel presente ricorso – e la M.P.S. Merchant) cui, fra l’altro, affidare, tramite contratto di servizio pubblico i compiti di cui al citato art. 1.
Il 21.5.2003 viene siglata una Convenzione tra la Regione e l’Ati aggiudicataria per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alla legge nr.443 del 2001 sopra indicate e nello stesso giorno 21.5.2003 è costituita la società Arcea Lazio s.p.a.
A mente dell’allora vigente art. 5 della L.r. n.37/2002 i lavori inerenti l’oggetto sociale, affidati dalla Regione alla società, avrebbero potuto essere realizzati:
- ove di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto ad imprese collegate od al socio privato;
- ove di importo superiore a detta soglia, mediante affidamento diretto ad imprese collegate od al socio privato nella misura massima del 70% dei lavori stessi.
Sennonchè tale quadro normativo (che consentiva alla società Arcea di garantire, a titolo esclusivo e sulla base di un affidamento diretto ope legis da parte della Regione, i compiti e le attività di cui all’art.1 della L.R. n.37/2002), veniva ritenuto distorsivo del principio di concorrenza nonchè dei principi di libertà di circolazione e stabilimento di cui alle norme degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, dalla Commissione Europea che, nell’anno 2004, comunicava l’avvio di un procedimento di infrazione degli obblighi rivenienti nei confronti dello Stato italiano dalle Direttive CE 93/37 e 92/50 nonché dagli artt.43 e 49 del Trattato CE. Osservava, fra l’altro, la Commissione europea che l’Arcea, in quanto Organismo di diritto pubblico, non poteva avvalersi della possibilità, riconosciuta dalla Dir. 93/37 CE, ai concessionari di lavori pubblici di affidare direttamente appalti di lavori a imprese collegate ai sensi della medesima Direttiva.
Per superare le anomalie rilevate in sede comunitaria veniva modificata, con la L.r. n.11 del 2006, la L.r. n.37/2002. Nel nuovo contesto normativo è (art.1) la Regione che << provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza >>. Viene, inoltre:
- (art.4), sostituito l’art.1 della l.r. n.37/2002 disponendosi, fra l’altro, che la società per azioni a partecipazione regionale opera nel rispetto di quanto stabilito dal d.l. n.223 del 2006 (c.d. decreto Bersani);
- (Art.6) abrogato l’art. 5 della l.r. n.37/2002 e cioè la norma che consentiva alla Regione di affidare direttamente al socio privato della Società partecipata o a imprese collegate i lavori di cui all’art.1 della l.r. n.37/2002.
- (Art.7), consentita la facoltà di recesso, a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, dei soggetti partecipanti, alla data di entrata in vigore della legge, alla società (Arcea) già costituita ai sensi dell’originaria versione dell’art.1 della l.r. n.37/2002, facendo salvo - limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge - l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno Sud.
Peraltro detta novella non costituisce l’unico intervento legislativo regionale che contraddistingue il quadro degli accadimenti che precede