TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2011-06-09, n. 201100855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2011-06-09, n. 201100855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100855
Data del deposito : 9 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00608/2011 REG.RIC.

N. 00855/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00608/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2011, proposto da:
Input Pubblicità s.r.l., in persona dell’Amministratore unico sig. S A, rappresentata e difesa dal prof. avv. E M e dall’avv. F M, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla piazza Moro n.33;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

1. della comunicazione protocollo n. 139314, con la quale il Comune di Foggia ha reso noto che non poteva essere accolta la richiesta al rilascio di autorizzazione per la collocazione di 1 preinsegna –impianto pubblicitario di segnaletica di indicazione- in V.le Fortore, stante il parere negativo reso dal Comando di Polizia Municipale;

2. della comunicazione protocollo n. 139326, con la quale il Comune di Foggia ha reso noto che non poteva essere accolta la richiesta al rilascio di autorizzazione per la collocazione di 1 preinsegna –impianto pubblicitario di segnaletica di indicazione- in Via Di Salpi, stante il parere negativo reso dal Comando di Polizia Municipale;

3. della comunicazione protocollo n. 139333, con la quale il Comune di Foggia ha reso noto che non poteva essere accolta la richiesta al rilascio di autorizzazione per la collocazione di 1 preinsegna –impianto pubblicitario di segnaletica di indicazione- in Via A. Bonante, stante il parere negativo reso dal Comando di Polizia Municipale;

4. della comunicazione protocollo n. 139340, con la quale il Comune di Foggia ha reso noto che non poteva essere accolta la richiesta al rilascio di autorizzazione per la collocazione di 1 preinsegna –impianto pubblicitario di segnaletica di indicazione- in Via delle Casermette, stante il parere negativo reso dal Comando di Polizia Municipale;

5. della comunicazione protocollo n. 139346, con la quale il Comune di Foggia ha reso noto che non poteva essere accolta la richiesta al rilascio di autorizzazione per la collocazione di 1 preinsegna –impianto pubblicitario di segnaletica di indicazione- in Via Gioberti, stante il parere negativo reso dal Comando di Polizia Municipale;
tutte datate 20.12.2010, spedite a mezzo raccomandata il 23.12.2010 e pervenute il 29.12.2010;

nonché per l’annullamento

- di tutti gli altri atti pregressi, preordinati, presupposti, conseguenti e successivi, anche se non conosciuti perché mai comunicati alla ricorrente, in essi compresi i “pareri negativi” resi dal Comando di Polizia Municipale di Foggia con le note prot. Generale nn. 124518, 124508, 124512, 124499 e 124516, tutte del 2010 e

per l’accertamento

- del diritto della INPUT s.r.l. ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, così come specificato nelle richieste n. 117/2010 acquisita al protocollo del Comune al n. 124516, n. 113/2010 acquisita al protocollo del Comune al n. 124508, n. 115/2010 acquisita al protocollo del Comune al n. 124512, n. 112/2010 acquisita al protocollo Comune n. 124499 e n. 116/2010 acquisita al prot. Comune al n. 124516;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 la dott.ssa G S e udito per la parte ricorrente il difensore prof. avv. E M;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in epigrafe la società ricorrente ha impugnato una serie di dinieghi opposti dall’Amministrazione resistente in relazione ad istanze afferenti l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in prossimità di varie strade cittadine;
dinieghi emessi sulla scorta di altrettanti pareri negativi dei Vigili urbani, per asserita non conformità alle previsioni del Codice della strada.

2.-Con i motivi sub 1, 2 e 4 vengono sostanzialmente sollevate contestazioni di ordine procedimentale, rispettivamente di violazione dell’art.10 bis della legge n.241/90, incompetenza e difetto di motivazione;
quest’ultimo sia in relazione all’art.21 del piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. n.155/2001, che imporrebbe –testualmente- “

un diniego debitamente motivato ”, sia in relazione al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.3 della legge n.241 appena richiamata.

Tali censure, secondo le previsioni dell’art.21 octies, comma 2°, della legge n.241 stessa, sono evidentemente destinate a recedere rispetto alla questione sostanziale affrontata con il terzo motivo di ricorso: quella del rispetto delle distanze imposte dal codice della strada.

Tale terzo motivo non può trovare accoglimento.

Non smentisce in effetti parte ricorrente che le contestate distanze non siano state rispettate. Diversamente invoca l’applicazione alle fattispecie in esame delle disposizioni derogatorie contemplate dall’art.16 del piano generale degli impianti di cui si è detto;
sicchè la non conformità degli impianti per cui è causa al codice della strada deve ritenersi in punto di fatto non contestata, ai sensi e per gli effetti dell’art.64, comma 2,.c.p.a..

Al contrario rimane indimostrata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art.16 appena richiamato;
e in particolare, il presupposto –mai neanche evocato- dell’ubicazione degli impianti in questione in prossimità di strade cd. urbane di scorrimento , puntualmente classificate dall’art.2 del codice della strada (d.lgs. n.285/1992) sulla scorta di alcune specifiche ed inequivocabili caratteristiche (cfr. comma 3, lett. D). E non può dubitarsi che si tratti di prova nella disponibilità della ricorrente.

L’applicabilità della disciplina derogatoria resta dunque preclusa, essendo espressamente limitata dallo stesso art.16 che la contempla alle ipotesi di impianti pubblicitari ubicati in prossimità delle strade urbane di scorrimento.

3.-In sintesi, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione alle censure formulate con il terzo motivo di gravame;
nè, stando la comprovata non conformità degli impianti proposti alle disposizioni del codice della strada, i vizi procedimentali dedotti con gli altri motivi possono condurre all’annullamento degli atti gravati ai sensi e per gli effetti dell’art.21 octies, comma 2°, della legge n.241/90.

Non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, nulla per le spese.

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