TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303455
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2023

N. 03455/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01382/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

per l'annullamento

1) del D.D.S. n. -OMISSIS- del 21/12/2017 comunicato a mezzo raccomandata consegnata il 02/5/2018, con cui viene ingiunto il pagamento della somma di € 4.723,75, quale indennità risarcitoria ai sensi dell'art 167 del D.Lgs 42/2004 per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di un appartamento sito al primo piano di un edificio a due elevazioni fuori terra, sito nel Comune di Agrigento, -OMISSIS-, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza;

2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 07/02/2018 di trasmissione del sopra indicato DDS;

3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 28/11/2017 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui viene applicata la sanzione pecuniaria, nonché della perizia estimativa allegata;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato anche se non espressamente indicato in ricorso, ma comunque ritenuto quale causa ed effetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente è insorta avverso il D.D.S. n. -OMISSIS- del 21/12/2017 comunicato a mezzo raccomandata consegnata il 02/5/2018, di ingiunzione del pagamento di euro 4.723,75 quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio per la realizzazione di un appartamento sito in Agrigento e individuato in catasto al foglio -OMISSIS-.

Parte ricorrente, in particolare, ha esposto che detto immobile è stato realizzato, in assenza dei titoli abilitativi, nell’anno 1974 e che il 18 marzo 1986 il ricorrente ha presentato per il visto immobile domanda di condono edilizio.

2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

- I INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER SOPRAVVENIENZA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO SUCCESSIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.

- II VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 167 D.Lgs. 42/2004) , in quanto, in relazione al ricorrente -OMISSIS-, la sanzione non è dovuta, poiché non ha commesso l’abuso ed è un soggetto terzo giacché donatario della nuda proprietà del bene immobile.

2. Si è costituita l'Amministrazione regionale, con atto di mera forma.

3. All'udienza di smaltimento dell’arretrato del 15 novembre 2023, in vista della quale non sono state depositati documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il presente ricorso verte sull’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, con riguardo a un fabbricato edificato abusivamente nel Comune di Agrigento e ricadente in area sottoposta a vincolo Paesaggistico.

5. È fondato l’assorbente primo motivo di ricorso, sulla scorta di quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, che si richiama anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm. (cfr. in particolare T.A.R Palermo, Sez, II, 10 luglio 2023, n. 2297;
Id., 29 giugno 2023, n. 2181).

Preliminarmente va osservato, in fatto, circa l’epoca di realizzazione del contestato manufatto, che dalla domanda di condono presentata si evince come la data di realizzazione dell’immobile risalga al 1972 (doc. 2) e che tale elemento è stato anche ripreso dalla Soprintendenza ai fini della determinazione della sanzione (doc. 3);
elementi fattuali peraltro incontestati dall’ente costituitosi e, perciò, da considerare provati ex art. 64, comma 2 cod. proc. amm.

Tanto premesso, il ricorso va accolto in forza della fondatezza dell’assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo poiché - alla stregua dell’art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 – nella fattispecie non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.

Dispone, la norma in discorso che “…[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio ”.

Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431.

È ormai consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, bensì della citata legge n. 431/1985 (cosiddetta “Legge Galasso”) (in termini ex multis , C.G.A. 25 ottobre 2021, n. 918).

Alla luce tali principi discende che, nel caso in esame, all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.

6. Osserva inoltre il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 sollevata dal C.G.A. con riferimento al presunto superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.), atteso che la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) non disciplina il caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva.

In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del giudice remittente la Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “ …applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio ”.

Il Giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che “ Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera ”.

Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.

7. Tanto premesso, alla luce delle incontestate risultanze documentali in atti, il Collegio ritiene raggiunta la prova del completamento del fabbricato in epoca antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico sull’area ove esso ricade, ed essendo pacifica la necessità della preesistenza del ridetto vincolo rispetto all’epoca di realizzazione del manufatto, il ricorso, previo assorbimento delle ulteriori doglianze, va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti dell’Amministrazione.

8. Tenuto conto dei peculiari profili della controversia e del dibattito giurisprudenziale solo di recente sopito dall’intervento della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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