TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-21, n. 202303455
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 03455/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
per l'annullamento
1) del D.D.S. n. -OMISSIS- del 21/12/2017 comunicato a mezzo raccomandata consegnata il 02/5/2018, con cui viene ingiunto il pagamento della somma di € 4.723,75, quale indennità risarcitoria ai sensi dell'art 167 del D.Lgs 42/2004 per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione di un appartamento sito al primo piano di un edificio a due elevazioni fuori terra, sito nel Comune di Agrigento, -OMISSIS-, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza;
2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 07/02/2018 di trasmissione del sopra indicato DDS;
3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 28/11/2017 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui viene applicata la sanzione pecuniaria, nonché della perizia estimativa allegata;
4) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato anche se non espressamente indicato in ricorso, ma comunque ritenuto quale causa ed effetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente è insorta avverso il D.D.S. n. -OMISSIS- del 21/12/2017 comunicato a mezzo raccomandata consegnata il 02/5/2018, di ingiunzione del pagamento di euro 4.723,75 quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio per la realizzazione di un appartamento sito in Agrigento e individuato in catasto al foglio -OMISSIS-.
Parte ricorrente, in particolare, ha esposto che detto immobile è stato realizzato, in assenza dei titoli abilitativi, nell’anno 1974 e che il 18 marzo 1986 il ricorrente ha presentato per il visto immobile domanda di condono edilizio.
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
- I INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER SOPRAVVENIENZA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO SUCCESSIVO ALLA