TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-06-05, n. 201500544
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N. 00544/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2014, proposto da:
E M, P F, N P e A D F, rappresentati e difesi dall'avv. E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Cesarea, 2/41;
contro
Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti V M, L O e C S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Genova, Piazzale Mazzini 2;
per l'annullamento
della deliberazione n. 77 - prot. generale n. 0061831 anno 2014, avente ad oggetto azioni di razionalizzazione patrimoniale a seguito della emanazione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 "misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1.10.2014 i signori Massa Emanuela, Fasce Paolo, Pavia Nicoletta e De Ferrari Arianna hanno impugnato la deliberazione del commissario straordinario della Provincia di Genova 18.6.2014, n. 77, recante azioni di razionalizzazione patrimoniale a seguito della emanazione del decreto legge 24.4.2014, n. 66, “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e di problematiche in materia di sicurezza.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Genova.
In vista dell’udienza pubblica del 21 maggio 2015, nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione, i ricorrenti hanno depositato in data 24.4.2015 atto di rinuncia al ricorso, che, sebbene non ritualmente notificato alla controparte, testimonia comunque – ex art. 84 u.c. c.p.a. - della sopravventa carenza di interesse alla decisione della causa.
Donde l’improcedibilità del ricorso.
Stante l’accordo manifestato sul punto dalle parti, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi.