TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-11-10, n. 200911007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-11-10, n. 200911007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200911007
Data del deposito : 10 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03593/2002 REG.RIC.

N. 11007/2009 REG.SEN.

N. 03593/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3593 del 2002, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione datata 15 gennaio 2002 del Direttore Generale del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con la quale è stata disposta, nei riguardi del Carabiniere Scelto -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 1168 del 18 ottobre 1961e, per l'effetto la cessazione dalla ferma biennale, ai sensi dell'art. 26, lett. g) della legge n. 1168/61;

nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato e connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. R P e uditi per il ricorrente il difensore avv. Angelo F. Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Con atto prot. n. -OMISSIS- in data 11 agosto 2001 la Compagnia Carabinieri di Pomezia procedeva ad avviare un procedimento disciplinare a carico del Carabiniere scelto in servizio permanente -OMISSIS-, precisando che il Comandante della Regione Carabinieri Lazio, con lettera n. -OMISSIS- datata 18 luglio 2001, ai sensi dell’art. 38 della Legge 18.10.1961 n. 1168 aveva dato mandato di svolgere un accertamento disciplinare in quanto il militare interessato era stato trovato in evidente stato confusionale ed in possesso di sostanza psicotropa, unitamente a nove siringhe monouso.

Pur essendo stato di fatto negato il diritto di partecipare compiutamente al procedimento amministrativo disciplinare, il ricorrente – giudicato, tra l’altro, non idoneo al servizio militare incondizionato per gg. 120 con verbale modello -OMISSIS- datato 19.04.200l della Commissione Medica Ospedaliera per l’idoneità del personale del Ministero della Difesa e dei Corpi Armati dello Stato di Roma – produceva una memoria difensiva in cui rappresentava che era stato sorpreso in possesso di una sola dose di sostanza stupefacente, non utilizzata nella fattispecie, e riferiva di attraversare un periodo di profonda crisi esistenziale a causa di una serie di vicissitudini della propria famiglia originaria, in quanto il padre e la madre versavano in precarie condizioni di salute sia sotto il profilo materiale che psicologico. Per queste ragioni aveva fatto uso di sostanza stupefacente per una sola volta nell’aprile 2001.

Ciò posto, poiché in data 3 ottobre 2001, l’Ospedale Militare di Caserta rilasciava al ricorrente il biglietto d’uscita dall’ospedale ove veniva riportato il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato nei Carabinieri, con la medesima decorrenza veniva disposto il collocamento in congedo assoluto dell’interessato.

Ciò nonostante, il procedimento disciplinare proseguiva e si concludeva con la determinazione in data 15 gennaio 2002 con la quale il Direttore Generale del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare disponeva nei confronti del -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, conseguentemente, la cessazione dalla ferma biennale.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, l’interessato le impugnava dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, limitandosi ad una difesa formale.

Con ordinanza n. 2157 del 22 aprile 2001 il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, proposta dal ricorrente.

All’udienza del 21 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

a) eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto;
eccesso di potere per omessa valutazione dei precedenti di servizio, delle valutazioni caratteristiche e dei precedenti disciplinari;
violazione degli artt. 7 e ss. l.n. 241/90;
difetto di istruttoria: sotto questi profili è stato rilevato che il ricorrente non è mai stato un tossicodipendente, che non si è tenuto conto delle condizioni familiari e psicologiche in cui versava l’interessato al momento dei fatti, che durante la propria carriera non ha mai dato segno di inaffidabilità ed il suo comportamento in servizio e nella vita privata è stato sempre privo di censure, che l’attitudine del -OMISSIS- ad indossare la divisa dell’Arma dei Carabinieri è dimostrata dai suoi precedenti di servizio e dalla documentazione caratteristica, che l’episodio che ha dato luogo al provvedimento impugnato non ha comportato l’apertura di alcun procedimento penale;
che nessuna della circostanza indicate è stata valutata dall’Amministrazione;

b) illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 6, del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, e della ratio ad essa sottesa;
eccesso di potere per assoluta sproporzione della sanzione disciplinare: al riguardo, è stato osservato che l’Amministrazione militare non avrebbe potuto espellere dall’Arma dei Carabinieri il giovane ricorrente in quanto il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 all’art. 109, comma 6, stabilisce – per i casi di tossicodipendenza - che il militare in ferma prolungata o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio sanitario viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore;
al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare;
vi è, quindi, un’assoluta sproporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità del fatto contestato, peraltro, disattendendo il senso e la portata della richiamata disposizione normativa;

c) eccesso di potere per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale;
illegittimità per violazione dell’art. 14, comma 5 della legge 28.7.1999, n. 266 e della ratio ad essa sottesa;
eccesso di potere per sviamento;
ingiustizia manifesta: in relazione a tali vizi, il ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione ha aperto un procedimento disciplinare quando il militare era sospeso dal servizio per effetto di giudizio di temporanea inidoneità reso dalla CMO;
l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere l’esito del parallelo procedimento amministrativo dinanzi alle Commissioni Mediche Ospedaliere prima di procedere disciplinarmente.

2. Il Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorrente siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Il ricorrente, anzitutto, contesta il provvedimento impugnato rilevando di non essere mai stato un tossicodipendente, evidenziando che l’Amministrazione non ha tenuto conto delle sue condizioni familiari e psicologiche, osservando che durante la propria carriera egli non ha mai dato segno di inaffidabilità, e richiamando l’attenzione sui propri precedenti di servizio e sul fatto che l’episodio che ha dato luogo al provvedimento impugnato non ha comportato l’apertura di alcun procedimento penale.

A parere del Collegio, tali circostanze non assumono particolare rilievo ai fini delle determinazioni assunte dall’Amministrazione e, per tale ragione, correttamente, è stato valutato l’episodio contestato al militare e le relative circostanze del caso concreto.

Risultano, quindi, prive di pregio le censure con le quali è stata contestata la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed il difetto di istruttoria del procedimento disciplinare.

Sotto il primo profilo, lo stesso ricorrente nel ricorso (pagg. 3 e ss.) dà atto di aver presentato un’articolata memoria difensiva durante il procedimento disciplinare.

Riguardo all’istruttoria, basta esaminare il provvedimento contestato per valutare la sua completezza. Dall’atto impugnato, infatti, emerge che l’Organo competente a provvedere ha: - tenuto conto e applicato la normativa di riferimento (legge 18 ottobre 1961, n. 1168 sullo stato giuridico dei Vice Brigadieri e del personale appartenente al ruolo Carabinieri ed Appuntati);
- valutato gli atti dell’accertamento disciplinare disposto in data 18 luglio 2001 dal Vice Comandante Interinale del Comando Regione Carabinieri Lazio, a carico del Carabiniere scelto -OMISSIS-, a conclusione del quale il Vice Comandante del Comando legione Carabinieri Lazio ha disposto il deferimento dell’inquisito al giudizio di una Commissione di disciplina;
- esaminato le risultanze dell’istruttoria eseguita dalla Commissione di disciplina che nella seduta del 12.9.2001 ha ritenuto il militare “non meritevole di conservare il grado”;
- dato atto della regolarità della procedura seguita;
- valutato e ritenuto ininfluenti le memorie difensive presentate dal Carabiniere scelto nell’ambito del procedimento disciplinare;
- ritenuto di condividere le conclusioni a cui era giunta la Commissione di disciplina, tenuto conto della gravità dei fatti commessi dal Carabiniere il quale, con il suo comportamento altamente lesivo dell’immagine dell’istituzione, ha evidenziato gravissime carenze morali e di carattere, rendendo incompatibile la sua ulteriore permanenza nell’Arma dei Carabinieri;
- ha, infine, disposto nei confronti del militare la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 34 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 e, per l’effetto, la cessazione dalla ferma biennale, ai sensi dell’art. 26, lett. g) della citata legge n. 1168/61, con la seguente motivazione “Carabiniere scelto, in data 19 aprile 2001 veniva sorpreso, all’interno degli alloggi del Reparto Carabinieri SMD, in evidente stato confusionale ed in possesso di un involucro contenete ‘eroina’. Nella circostanza, dichiarava ai militari operanti di essere assuntore di sostanze stupefacenti da circa due anni. Inviato alla Commissione medico ospedaliera, ne veniva dimesso con proposta di giorni 120 (centoventi) di licenza straordinaria di convalescenza per ‘marcata reatt1vità ansiosa in tossicomane con elementi passivo dipendenti di personalità”. La condotta del militare è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’istituzione. I fatti disciplinarmente accertati, sono di rilevanza tale da richiedere l’adozione della massima sanzione disciplinare di stato”.

2.2. A parere del Collegio, è infondato anche il secondo motivo di ricorso, improntato sulla presunta violazione dell’art. 109, comma 6, del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, e sull’affermata sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare irrogata.

Al riguardo, va osservato che la norma richiamata non attiene alla fattispecie, in quanto, ai fini dell’applicazione di tale disciplina occorre che il tossicodipendente (condizione che il militare contesta) deve dichiarare la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio sanitario. Tale dichiarazione non risulta essere stata rilasciata nella fattispecie, sicché non rileva il fatto che l’interessato non sia stato posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore, per, poi (al termine del trattamento) essere sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

Né si può affermare che vi sia sproporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità del fatto contestato, poiché il militare è stato trovato in possesso di ben nove siringhe monouso;
è stato acclarato il suo stato confusionale al momento dei fatti (circostanza avvalorata dagli accertamenti medici eseguiti nell’imminenza dei fatti);
ed il militare non ha contestato di aver dichiarato sul momento di fare uso di sostanze stupefacenti da circa due anni.

2.3. Va, infine, rigettato il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la presunta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e la violazione dell’art. 14, comma 5 della legge 28.7.1999, n. 266, in quanto l’Amministrazione ha aperto un procedimento disciplinare quando il militare era sospeso dal servizio per effetto di giudizio di temporanea inidoneità reso dalla CMO.

Al riguardo, basta rilevare che non essendo prevista alcuna causa di pregiudizialità tra i due procedimenti e non rinvenendosi alcuna norma che prevede cause di sospensione e/o interruzione del procedimento disciplinare a causa della sospensione dal servizio per le ragioni indicate, nulla si può rimproverare agli organi che hanno istruito e concluso il procedimento disciplinare avviato nei confronti del -OMISSIS-.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

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