TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-03-14, n. 201400169
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N. 00169/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2010, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. N L, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Baldassarri in Perugia, via Danzetta, 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
decreto del Ministero della Difesa 19 febbraio 2010 (rigetto istanza concessione di equo indennizzo)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, sig. Capalti Fabrizio, espone di aver chiesto la concessione dell’equo indennizzo con domanda del 10 febbraio 2002, per l’infermità “discopatia C5-C6” giudicata come dipendente dal servizio svolto nel verbale del 17 gennaio 2002 mod. ML/AB n. 32 della C.M.O. di Perugia che la ascriveva alla tabella “B” misura massima per il cumulo con altre precedenti infermità: giudizio concorde esprimeva la Commissione medica di IIa istanza, sede di Roma con verbale n. 179/verb/ML2 dell’11 settembre 2002.
1.1. In data 15 gennaio 2004 il ricorrente sig. Capalti presentava ulteriore domanda di concessione di equo indennizzo per altre patologie. La domanda era trasmessa al Comando Regione Carabinieri Umbria e successivamente inviata al Centro militare di medicina legale.
1.2. In data 10 giugno 2004 la C.M.O. di Perugia con verbale cod. ML/AB n. 338 riconosceva il sig. Capalti affetto dall’ infermità: ipertensione arteriosa con retinopatie ipertensiva I grado ascrivibile alla categoria VIIIa.
1.3. Conseguentemente, il Comando Regione Carabinieri Umbria - Ufficio personale inviava l’intero incartamento al Ministero della difesa con nota prot. n. 2245/3-16-1991-SN del 23/6/2004.
2. Con l’impugnato parere il Comitato di verifica delle cause di servizio giudicava entrambe le infermità come non dipendenti da causa di servizio.
2.1. L’illegittimità del procedimento e del provvedimento impugnato sono affermate alla stregua dell’art. 2 D.P.R. n. 461/2001 nella parte in cui non riconosce ascrivibile ad una delle categorie indicate nelle tabelle A e B del DPR 30 dicembre 1981 n. 834 senza un esame puntuale del nesso eziologico fra la malattia da cui la ricorrente è affetto e il servizio svolto dal medesimo.
2.2. È altresì dedotta l’insufficienza della motivazione per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, essendosi l’amministrazione basata sul solo parere espresso dal comitato di verifica del tutto generico e privo di qualsiasi richiamo alla peculiarità del caso.
2.3. L’avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Ad avviso del Collegio nessuno dei motivi del ricorso è meritevole di accoglimento.
3.1. Va ribadito che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, 11, 14 e 18, D.P.R. n. 461/2001, le Commissioni ospedaliere si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché del momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio mentre spetta al Comitato di verifica per le cause di servizio accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 marzo 2009, n. 1403).
3.2. Non è pertanto ravvisabile alcuna contraddittorietà fra il parere della CMO di Perugia che ha riconosciuto le infermità denunciate del ricorrente siccome ascrivibili al servizio prestato e l’avviso espresso dalla commissione di verifica che ha denegato la sussistenza del nesso eziologico trattandosi di infermità dovuta a forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali.
3.3. L’anzidetta contraddittorietà non è rinvenibile neanche con riferimento al parere medico-legale rilasciato dalla dott.ssa Lumare specialista in medicina legale e delle assicurazioni laddove ritiene “che negli ultimi anni il servizio prestato dal Capalti sia stato caratterizzato da connotazioni particolarmente stressanti oltre la norma: lo stress lavorativo, qualora oltre la norma rappresenta un importante fattore concausale efficiente determinante per l’instaurarsi della patologia ipertensiva … per quanto riguarda la patologia disco artrosiche, pur essendo certamente anche una patologia comune, altrettanto certamente appare influenzabile nel suo determinismo da eventi concausali maggiori quali microtraumi ripetuti tipici dei servizi auto-motomontati delle forze dell’ordine”.
3.4. Più che a fatti relativi al servizio svolto il comitato di verifica per le cause di servizio ascrive l’infermità discopatia C5-C6 … a forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginee intervertebrali, sull’insorgenza e di corso della quale gli invocati eventi di servizio non si appalesa notati da assurgere a fattori causali con causali efficienti determinanti” (adunanza n. 359/2009 del 24/7/2009) ed ascrive l’infermità ipertensione arteriosa con retinopatie ipertensiva di primo grado ad “affezione frequentemente di natura primitiva insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio al livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto (adunanza n. 359/2009 del 24/7/2009).
3.5. Sotto il profilo logico non sussiste alcuna contraddizione fra l’avviso espresso dal consulente di parte e quello del comitato di verifica.
3.6. Anche se nel parere della C.M.O. si afferma che il M C per i motivi inerenti al proprio servizio è stato sottoposto a disagi fisici climatico-ambientali, microtraumi a carico del rachide cervicale e che tali sfavorevoli eventi, qualora ripetuti e protratti assurgono al valore di fattori concausali prevalenti validi e sufficienti all’insorgenza di fenomeni degenerativi osteoarticolari a carico del rachide cervicale, non è dato rinvenire alcun presupposto da cui dedurre che il servizio svolto dal ricorrente abbia influito sull’insorgere e l’evolversi di entrambe le malattie con la preponderanza causale che la legge ritiene necessaria sia per l’insorgenza dell’infermità sia per il suo aggravarsi ascritti, nella specie, a fattori naturali e non lavorativi.
4. Secondo la costante giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2006, n. 1471) le infermità riportate dal pubblico impiegato si considerano dipendenti da fatti di servizio solo se questi ne sono stati la causa o concausa efficiente o determinante.
4.1. Nella specie, neanche dal parere medico acquisito dal ricorrente è dato rinvenire una concausa da definire efficiente in quanto la malattia non è affatto connotata in base al rapporto di causa ed effetto oppure determinante, in assenza di espresse affermazioni sul ruolo preponderante ed idoneo dei fatti di servizio ad influire sulla determinazione del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o aggravato.
4.2. A fronte di quanto affermato dal Comitato di Verifica circa l’ascrivibilità delle malattie a cause naturali sulle quali il servizio poteva avere influito ma non in misura preponderante e alla genericità delle affermazioni della C.M.O. circa il nesso di causalità tra i fatti di servizio e le infermità in diagnosi, era onere del ricorrente dimostrare con specifici supporti probatori quali fossero i fatti di servizio che esulavano dal suo normale svolgimento o quali episodi sempre inerenti l’attività lavorativa avessero contribuito in maniera efficiente e preponderante all’insorgere del male.
5. La domanda deve essere conclusivamente respinta anche se sussistono i giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.