TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-05-02, n. 202408743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-05-02, n. 202408743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408743
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 08743/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01660/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa- Aeronautica Militare- Direzione di Intendenza Roma Sede in Roma (Rm), Direz. di Intendenza per L'Aeronautica Militare di Roma, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di recupero credito “Numero partita NOIPA -OMISSIS-emesso dalla DIREZ. DI INTENDENZA PER L''AERONAUTICA MILITARE di Roma, notificato all'odierno ricorrente - a mezzo pec- in data 26/01/2022, e ogni atto allo stesso connesso, presupposto e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/7/2023:

della ingiunzione emessa il 09.05.2023 da aeronautica militare, Direzione di intendenza Roma, ufficio trattamento economico, notificata in pari data con nota di accompagno nr m_d arm094 reg 2023 -OMISSIS-09-05-2023.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento NOIPA n. -OMISSIS-emesso dalla Direz. di intendenza per l’Aeronautica Militare di Roma, notificato in data 26.01.2022, di recupero delle somme corrisposte per interro al ricorrente medesimo oltre il 12° mese di aspettativa per motivi di salute per patologia riconosciuta non dipendente da causa di servizio.

Avverso il predetto provvedimento ha articolato i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione di legge” dell’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2009 n. 52 e ss.mm.ii., per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; erroneo computo dei giorni di aspettativa usufruiti dal militare ricorrente, e violazione e sviamento di potere della giurisprudenza pacifica in materia aspettativa per infermità ex. art. 905 del D.Lgs 66/2010 concernente il Codice dell’Ordinamento Militare; violazione e falsa applicazione dell’art. art. 905 del D.Lgs 66/2010 C.O.M., per violazione dei termini previsti dal DPR 461/2001, ovvero dal “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio”; violazione della Sentenza n. 7/2007 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti; condotta contraria al buon andamento della pubblica amministrazione ex. art. 97 della Costituzione; condotta ai danni del dipendente pubblico.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sarebbe stato erroneamente calcolato il periodo di aspettativa fruito dal ricorrente in quanto nello stesso non avrebbero dovuto essere computati i periodi in cui il ricorrente medesimo era a disposizione degli organi sanitari per l’espletamento delle visite mediche. L’amministrazione, peraltro, avrebbe agito illegittimamente non avendo tempestivamente concluso i predetti accertamenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 15, co.2. del D.P.R. 16 Aprile 2009 n. 52, il recupero non avrebbe dovuto essere disposto se l’accertamento della non dipendenza da causa di servizio fosse intervenuto oltre due anni dal collocamento in aspettativa (come asseritamente avvenuto nel caso di specie: collocamento in aspettativa in data 26.10.2016, provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’11.10.2021). Dunque il maturarsi della posizione debitoria del ricorrente sarebbe stata causata dall’inerzia dell’Amministrazione, che avrebbe violato i termini del procedimento di cui al DPR 461/2001 e non avrebbe valutato, oltre che la buona fede del ricorrente medesimo, la sussumibilità della fattispecie de qua nel co. 4 della normativa citata.

2. L’Amministrazione si è ritualmente costituita tramite l’Avvocatura di Sato.

3. Con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- è stato ordinato all’amministrazione il deposito di una documentata relazione in ordine alle censure dedotte dal ricorrente nel gravame nonché di ogni altro atto e documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del giudizio, con sospensione del provvedimento impugnato. L’Amministrazione, in data 3.05.2022, ha adempiuto al predetto incombente depositando documentazione, controdeducendo alle censure di parte ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare ha richiamato la prevalente giurisprudenza riguardo alla differente disciplina dei termini ai fini del recupero prevista nel caso di infermità temporanea o permanente, riconducendo la fattispecie in discorso in quest’ultima categoria, con conseguente irrilevanza del tempo dell’accertamento ai fini del recupero stesso.

4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare, tenuto conto della doverosità del recupero delle somme e della disciplina applicabile al caso di specie.

5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 5.07.2023, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del

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